ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  14,  15,
22, 46 e 91, commi 1 e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta  13
luglio 2020, n. 8  (Assestamento  al  bilancio  di  previsione  della
Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per  l'anno  2020  e
misure   urgenti   per   contrastare   gli   effetti   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19), promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  con  ricorso  notificato   l'11-17   settembre   2020,
depositato in cancelleria il 21 settembre 2020, iscritto al n. 85 del
registro ricorsi 2020 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai  sensi  del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021  e
l'avvocato Francesco Saverio Marini per  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato l'11-17 settembre 2020 e depositato il
21 settembre 2020 (reg. ric. n.  85  del  2020),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  ha  promosso,  tra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 14, 15, 22, 46 e 91, commi  1
e 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 13  luglio  2020,  n.  8
(Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per  l'anno  2020  e  misure   urgenti   per
contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),
in riferimento,  complessivamente,  agli  artt.  3,  97,  117,  commi
secondo,  lettera  l),  e  terzo,  della  Costituzione,  nonche'  per
violazione delle competenze statutarie della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    1.1.- In ordine alla censura avanzata nei confronti  degli  artt.
14,  15  e  22  della  legge  regionale  impugnata,   il   ricorrente
rappresenta che le predette disposizioni,  al  fine  di  mantenere  e
rafforzare l'offerta sanitaria regionale  necessaria  a  fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  prevedono:   l'art.   14,
l'attribuzione di una «indennita' sanitaria valdostana»  fino  al  31
dicembre 2020 «al  personale  della  dirigenza  medica,  sanitaria  e
veterinaria,  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato e determinato, e ai medici di medicina  generale  e  ai
pediatri di libera scelta convenzionati con  l'Azienda  USL»;  l'art.
15,  «un'indennita'  di  disagio  una  tantum»  da  corrispondere  al
personale dell'Azienda USL,  di  qualsiasi  profilo  professionale  e
tipologia contrattuale, compresi  i  somministrati,  e  al  personale
convenzionato che abbia prestato attivita'  lavorativa  nei  mesi  di
marzo, aprile e maggio 2020 in strutture o servizi operanti in  forma
diretta o indiretta per  l'emergenza  da  COVID-19;  l'art.  22,  una
«indennita' COVID-19 una-tantum» per i lavoratori  delle  Unites  des
Communes valdôtaines e del Comune  di  Aosta,  di  qualsiasi  profilo
professionale e tipologia contrattuale  (operatori  socio-sanitari  e
altri  profili  professionali),  che  abbiano  prestato  servizio  in
presenza  nelle  microcomunita'  per  anziani  e  nel   servizio   di
assistenza domiciliare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei
mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 
    Secondo il ricorrente, i predetti articoli della legge  regionale
impugnata avrebbero: a) travalicato i limiti statutari  e  invaso  la
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost., in relazione agli artt. 40 e seguenti del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche);  b)  violato  gli
artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con le finalita' perequative  e  di
omogeneizzazione dei trattamenti tra operatori del settore  sanitario
operanti in ambito nazionale ed esposti al medesimo rischio;  infine,
leso l'art. 117, terzo comma, Cost.,  con  riguardo  alla  competenza
legislativa concorrente nel dettare principi fondamentali in  materia
di  «coordinamento   della   finanza   pubblica»,   declinati   nella
fattispecie dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25  maggio
2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi  1,  lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche, e  perseguiti  anche  nel  periodo
emergenziale dal complesso delle misure  introdotte  dal  legislatore
nazionale, di cui al decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34  (Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77 (in particolare l'art. 2, comma  6,  lettere  a  e  b),  ed  al
precedente  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18   (Misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 24 aprile 2020, n. 27 (in particolare l'art. 1, comma 2). 
    1.1.1.- Relativamente alla prima censura, promossa per l'asserita
violazione dei limiti delle competenze statutarie e di quella statale
esclusiva in materia di ordinamento civile, il ricorrente afferma che
le disposizioni impugnate intervengono  su  aspetti  del  trattamento
economico  del  personale  dipendente  della  Regione  e  degli  enti
regionali, riservati, secondo la giurisprudenza costituzionale,  alla
competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  quanto  attinenti
all'ordinamento civile, violando, le disposizioni degli  artt.  40  e
seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, che  riconducono  la  disciplina
del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al codice civile ed alla
contrattazione collettiva. 
    La difesa dello Stato evidenzia che «ai sensi dell'art. 1,  comma
3, del D.Lgs. n.  165/2001,  le  disposizioni  del  medesimo  Decreto
Legislativo n. 165/2001 - come quelle della Legge delega 421 del 1992
- vengono espressamente elevate al rango di principi fondamentali  ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione e,  come  tali,  si  impongono
anche alle  Regioni  a  statuto  speciale  (ex  multis  Corte  Cost.,
sentenze n. 189/2007, n. 160/2017 e n. 81/2019)». 
    1.1.2.- In merito al secondo profilo di  censura,  riferito  agli
artt. 3  e  97  Cost.,  il  ricorrente  assume  che  le  disposizioni
regionali impugnate si  porrebbero  in  contrasto  con  le  finalita'
perequative di omogeneizzazione dei  trattamenti  tra  operatori  del
settore sanitario operanti in ambito nazionale ed esposti al medesimo
rischio. 
    1.1.3.- Infine, il ricorrente deduce la lesione della  competenza
legislativa  statale  in  materia  di  coordinamento  della   finanza
pubblica  in  quanto   le   disposizioni   regionali   impugnate   si
discosterebbero dagli obiettivi fissati dall'art. 23,  comma  2,  del
d.lgs. n. 75 del 2017 e perseguiti anche nel periodo emergenziale dal
complesso di misure introdotte dal legislatore nazionale. 
    La difesa statale rileva «che il D.L. n. 34/2020 convertito,  con
modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, ha  esteso  la  finalizzazione
delle risorse di cui all'art. l, comma l, del D.L. n. 18/2020,  oltre
che alla remunerazione  del  lavoro  straordinario,  prioritariamente
alla  remunerazione  delle  prestazioni  correlate  alle  particolari
condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente,  ivi  incluse  le
indennita' previste dall'articolo 86, comma 6,  del  CCNL  2016-2018,
nonche', per  la  restante  parte,  ai  relativi  fondi  incentivanti
(articolo 2, comma 6, lettera a), consentendo, altresi', alle Regioni
ed alle Province autonome  di  incrementare,  fino  al  doppio  delle
risorse ivi previste, con proprie risorse disponibili a  legislazione
vigente,  fermo  restando  l'equilibrio  economico  sanitario   della
Regione e Provincia autonoma (articolo 2, comma 6, lettera b)». 
    L'Avvocatura generale dello Stato ricorda,  poi,  che  l'art.  1,
comma 2, dello stesso d.l.  n.  18  del  2020,  come  convertito,  ha
disposto  che  «[a]  valere  sulle  predette  risorse   destinate   a
incrementare i fondi incentivanti, le Regioni e le Province  autonome
possono riconoscere al personale dipendente un premio, commisurato al
servizio effettivamente prestato nel corso dello stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di  importo
non superiore a 2.000 euro al lordo dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del  dipendente  e
comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi  e  degli
oneri a  carico  dell'amministrazione,  non  superiore  all'ammontare
delle   predette   risorse   destinate   a   incrementare   i   fondi
incentivanti». 
    Secondo  il  ricorrente  le  ricordate  disposizioni  legislative
nazionali,   «emanate   per   fronteggiare   l'emergenza    sanitaria
determinata  dal  diffondersi  del  Covid-19,  hanno  riguardato,  in
un'ottica  di  unitarieta'  di  sistema  e  di   omogeneizzazione   e
perequazione dei trattamenti e di coordinamento finanziario,  sia  le
Regioni (ivi comprese quelle a statuto speciale) e  sia  le  Province
autonome». A tal fine «le risorse stanziate dallo  Stato  sono  state
ripartite tra tutti i predetti enti e la  possibilita'  di  stanziare
ulteriori risorse al livello territoriale e' stata prevista anche per
le Regioni a statuto speciale e per le Province  autonome  secondo  i
medesimi criteri previsti per  le  Regioni.  Infatti,  l'articolo  2,
comma 6, lettera b), del predetto D.L.  n.  34/2020  ha  previsto  la
possibilita' per le Regioni e Province autonome, di incrementare, con
risorse proprie, gli importi indicati nella citata tabella A del D.L.
n. 18/2020, assegnati dallo Stato  per  l'incremento  dei  fondi  del
trattamento accessorio del personale, fino al  doppio  degli  stessi.
Nei suddetti termini si e' consentito  di  incrementare  i  fondi  in
parola, di un importo complessivo - quale somma tra il  finanziamento
statale e quello regionale/provinciale  -  non  superiore  al  doppio
della quota di finanziamento statale attribuita a ciascuna Regione  e
Provincia autonoma». 
    Sulla scorta delle richiamate disposizioni statali, il ricorrente
sostiene che  «l'importo  stanziabile  a  livello  regionale  per  la
predetta finalita' non potrebbe superare la  quota,  pari  a  526.051
euro, assegnata dallo Stato alla Regione  Valle  D'Aosta»  mentre  la
legge  regionale  impugnata  prevede  di  destinare  al   trattamento
economico del personale impegnato nell'emergenza risorse  di  importo
di gran lunga superiore a quello consentito. 
    Cio' avverrebbe «in deroga, oltre che all'articolo 23,  comma  2,
D.Lgs.  n.  75/2017,  anche  alla  normativa  contrattuale,  cui   e'
riservata  la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  del   personale
privatizzato, ivi compreso il relativo trattamento economico». 
    1.2.- In ordine all'art. 46 della legge regionale  impugnata,  il
ricorrente assume che  la  disposizione  violerebbe  i  limiti  delle
competenze statutarie e della competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in materia di ordinamento civile,  in  relazione  ai  parametri
interposti costituiti dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del
2001. 
    La previsione normativa impugnata stabilisce,  al  comma  4,  che
«[a]l personale, regionale e degli enti locali, compreso quello degli
Uffici stampa, che abbia  prestato  a  qualsiasi  titolo  la  propria
attivita' lavorativa presso la struttura regionale di  primo  livello
denominata Dipartimento Protezione Civile e  Vigili  del  fuoco,  nei
mesi  di  marzo  e  aprile   2020,   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  spetta  un'indennita'  di  disagio  una
tantum, pari a 20 euro lordo busta, per ogni giornata  effettivamente
lavorata nel predetto periodo». 
    Ad avviso della difesa statale la predetta disposizione regionale
presenta  gli  stessi  profili   di   illegittimita'   costituzionale
illustrati con riguardo agli artt. 14, 15 e 22 della  medesima  legge
regionale, in quanto interviene parimenti su aspetti del  trattamento
economico  del  personale  della  Regione  e  degli  enti   regionali
riservati alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  che
attengono  all'ordinamento  civile.  Sul  punto  la  difesa   statale
argomenta richiamando quanto  illustrato  in  ordine  alla  questione
prospettata nei confronti dei citati artt. 14, 15 e 22. 
    1.3.-   Infine,   il   ricorrente   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 91, commi l e 3,  della  stessa  legge  reg.
Valle  d'Aosta  n.  8  del  2020,  in  riferimento  alle   competenze
statutarie e a quella esclusiva dello Stato in materia di ordinamento
civile, in relazione agli artt. 7 e 36 del d.lgs. n.  165  del  2001,
evocati come parametri interposti. 
    Il comma 1 dell'art. 91 stabilisce che, «[l]imitatamente al 2020,
in considerazione delle ulteriori necessita' assunzionali  funzionali
a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  le  relative
ricadute socio-economiche, l'Amministrazione regionale, in deroga  ai
limiti assunzionali vigenti, e' autorizzata a effettuare assunzioni a
tempo determinato nel limite della spesa teorica  calcolata  su  base
annua con riferimento alle unita' di personale,  anche  di  qualifica
dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite  e  alle
cessazioni  programmate  per  l'anno  2020,  fermo  restando  che  le
predette assunzioni possono  essere  effettuate  soltanto  a  seguito
delle cessazioni, a qualsiasi titolo,  che  determinano  la  relativa
esigenza sostitutiva». 
    Ad avviso del ricorrente la disposizione «appare  generica  nella
sua formulazione, non trovando, peraltro, riscontro  nella  normativa
nazionale che, agli stessi fini, ha previsto misure straordinarie per
fronteggiare  l'emergenza  in  parola,  ivi  incluso  il  ricorso  ai
contratti a termine, il cui  utilizzo,  tuttavia,  viene  riferito  a
determinati e circostanziati settori e categorie». 
    La disposizione regionale in esame contrasterebbe, pertanto, «con
le disposizioni statali  in  materia  di  utilizzo  del  contratto  a
termine, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, la cui  ratio  e'
quella  di  prevenire  un  uso  distorto   del   lavoro   flessibile,
[determinando]  la  conseguente  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lett.  l),  della  Costituzione,  che  affida  allo  Stato  la
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile». 
    A sua volta,  il  comma  3  del  medesimo  art.  91  della  legge
regionale  impugnata  prevede  che,  «[l]imitatamente  al  2020,   in
considerazione delle ulteriori necessita' assunzionali  funzionali  a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  le  relative
ricadute socio-economiche,  gli  enti  locali,  in  forma  singola  o
associata, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, sono autorizzati
a utilizzare forme di lavoro flessibile per sostituire  il  personale
assente o cessato dal servizio o in  attesa  dell'espletamento  delle
procedure concorsuali richieste  e  per  garantire  l'erogazione  dei
servizi tra cui, in particolare, quelli domiciliari, semiresidenziali
e residenziali rivolti a persone anziane e non autosufficienti  o  in
condizioni di fragilita' e quelli di polizia locale». 
    Secondo la difesa statale, la disposizione regionale  «non  trova
riscontro nella normativa nazionale di riferimento che,  invero,  con
il fine di prevenire abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,  pone
precisi limiti all'utilizzo  delle  relative  tipologie  contrattuali
(cfr. artt. 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001)». Inoltre, la disposizione
impugnata non troverebbe riscontro neppure nella normativa  nazionale
emanata al fine di fronteggiare l'emergenza  sanitaria/epidemiologica
da COVID-19. Ne consegue che anche l'art. 91, comma  3,  della  legge
regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost. 
    2.- La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  si  e'
costituita in giudizio con memoria  depositata  in  data  15  ottobre
2020. 
    2.1.- In relazione al motivo di ricorso,  concernente  gli  artt.
14, 15 e 22 della legge  regionale  impugnata,  la  Regione  autonoma
eccepisce in via preliminare «l'inammissibilita'  della  censura,  in
quanto non tiene  in  considerazione  le  competenze  statutariamente
spettanti alla  Regione  resistente  [...],  ne'  motiva  perche'  il
legislatore regionale avrebbe esorbitato dal relativo perimetro». 
    Inoltre, la  difesa  regionale  deduce  l'inammissibilita'  delle
censure mosse in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.,  in  quanto  tali
parametri vengono solo evocati dal Governo, «senza alcuna motivazione
in ordine alla relativa asserita violazione». 
    2.1.2.- Nel merito,  secondo  la  resistente,  le  questioni  non
sarebbero fondate. 
    La difesa regionale assume che «le  disposizioni  impugnate  sono
state adottate  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  nell'esercizio  della
propria potesta' normativa primaria riconosciuta dall'art.  2,  lett.
a) e b), dello Statuto speciale valdostano (l. cost. n. 4 del  1948),
nelle materie "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla
regione e stato giuridico e economico del personale"  e  "ordinamento
degli enti locali", nonche' nell'esercizio della competenza residuale
di cui all'art. 117, comma 4, Cost., spettante anche alla Regione  in
forza della clausola di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001,
nella materia  "ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  delle
Regioni e degli enti pubblici regionali", piu' volte riconosciuta  da
questa Corte in materia di impiego  pubblico  regionale  (da  ultimo,
sent. n. 77 del 2020)». 
    Inoltre, secondo la difesa regionale, occorre tener conto  «delle
competenze integrative nelle materie "finanze regionali e comunali" e
"igiene e sanita'", di cui all'art. 3, lett. f) ed  l),  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), nonche', in forza della clausola di maggior favore  di  cui
all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, nelle materie di competenza
concorrente "coordinamento della finanza pubblica"  e  "tutela  della
salute" ex art. 117, comma 3, Cost.». 
    2.1.3.- In base al riferito quadro normativo, la Regione autonoma
esclude che le disposizioni impugnate siano lesive  della  competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. 
    La difesa regionale afferma che, diversamente da quanto affermato
dal Governo, non tutte le disposizioni del predetto d.lgs. n. 165 del
2001 trovano applicazione nei confronti delle autonomie speciali,  in
quanto l'art. 1, comma 3, prevede che esse si adeguino «tenuto  conto
delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti». 
    In ordine a tale ultima previsione la resistente rappresenta, con
specifico riguardo a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 della  legge
regionale impugnata, che per il  personale  della  azienda  sanitaria
valdostana trova applicazione la  «legge  regionale  n.  5  del  2000
(recante "Norme  per  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  del
Servizio socio-sanitario  regionale  e  per  il  miglioramento  della
qualita'   e   dell'appropriatezza   delle   prestazioni   sanitarie,
socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  prodotte  ed  erogate  nella
regione"), il cui art. 41  (rubricato  "Disciplina  dei  rapporti  di
lavoro del personale dell'azienda USL") prevede,  al  c.  1,  che  "I
rapporti di lavoro del personale dell'azienda USL  sono  disciplinati
dalle norme statali in materia di personale  del  servizio  sanitario
nazionale,  dagli  accordi  collettivi   nazionali,   dai   contratti
collettivi  di  lavoro  definiti  a   livello   nazionale   e   dalle
disposizioni integrative di competenza della Regione"». 
    Inoltre, sempre in riferimento al medesimo personale,  la  difesa
regionale evidenzia che: l'art. 6 della legge della Regione  autonoma
Valle d'Aosta 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per  la  razionalizzazione
dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e  per  il
miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza delle  prestazioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed  erogate
nella regione), prevede che «[a]l finanziamento dell'organizzazione e
delle attivita'  necessarie  a  garantire  i  livelli  essenziali  ed
appropriati  di  assistenza  e  la  produzione  ed  erogazione  delle
prestazioni in essi  ricomprese  provvede  la  Giunta  regionale  nel
limite delle  quote  del  fondo  sanitario  regionale  da  trasferire
all'azienda USL, nonche' dei fondi regionali da trasferire agli  enti
locali, cosi' come determinati dalla  legge  finanziaria  vigente  in
base   alle   previsioni    della    programmazione    sanitaria    e
socio-assistenziale regionale, tenendo conto della quota da destinare
alle  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione»;  e  che,  ai  sensi
dell'art. 41 della stessa legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000,  in
sede  di  determinazione  del  predetto  finanziamento,   la   Giunta
regionale puo' prevedere  «finanziamenti  integrativi  di  quelli  di
competenza  legislativa  statale  previsti  dai  vigenti  accordi   e
contratti collettivi di  lavoro,  nell'obiettivo  di:  a)  sviluppare
l'organizzazione delle strutture in cui si  articola  l'azienda  USL,
con particolare riguardo alle posizioni dirigenziali della  dirigenza
medica,  sanitaria,  professionale,  tecnica  e  amministrativa;   b)
conseguire  miglioramenti  della  qualita'  ed  appropriatezza  delle
prestazioni   nonche'   dei   risultati   economici    di    gestione
dell'attivita' dell'azienda USL, complessivi e con  riferimento  alle
aree organizzative in cui si articola» (comma 5). La difesa regionale
sottolinea che i finanziamenti possono essere  corrisposti  anche  al
personale convenzionato, in conformita' agli  obiettivi  e  risultati
stabiliti dagli appositi accordi stipulati a livello regionale (comma
8). 
    Con specifico riferimento  alle  previsioni  dell'art.  22  della
legge regionale impugnata, che interessa il  personale  del  comparto
unico regionale, la  difesa  della  resistente  sostiene  che  «trova
applicazione la l.r.  n.  22  del  2010  (recante  "Nuova  disciplina
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli  enti  del
comparto  unico  della  Valle  d'Aosta")»,  e  che  le   disposizioni
impugnate     troverebbero,     dunque,     «copertura     normativa»
nell'ordinamento regionale, in quanto  esso  riconosce  espressamente
«una competenza integrativa in materia di  trattamento  economico,  e
[facoltizza]  l'istituzione  con  legge  di   trattamenti   economici
ulteriori rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi». 
    In  ogni  caso  le  disposizioni  impugnate,  secondo  la  difesa
regionale, «assicurano  il  massimo  grado  di  partecipazione  della
contrattazione  collettiva,   prevedendo   che   siano   oggetto   di
concertazione  sindacale  con  la  USL  tanto  l'individuazione   dei
soggetti destinatari dell'indennita', quanto  la  determinazione  del
relativo ammontare e delle modalita' di erogazione». Ne consegue che,
diversamente da quanto affermato dal ricorrente non sarebbero nemmeno
«indefiniti il quantum  e  i  presupposti  per  la  percezione  delle
suddette indennita'; piuttosto, si tratta  di  aspetti  coerentemente
rimessi alla concertazione sindacale». Pertanto,  secondo  la  difesa
della Regione  autonoma,  «la  doglianza,  insomma,  oltre  a  essere
infondata, appare perplessa e contraddittoria». 
    2.1.4.- Quanto alla dedotta violazione dei principi  fondamentali
in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  la  difesa
regionale rappresenta, con riguardo agli artt. 14 e 15 impugnati, che
la spesa sanitaria e' interamente finanziata dalla Regione  autonoma,
senza oneri a carico del bilancio  statale  ai  sensi  dell'art.  34,
comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui «la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e  Bolzano  provvedono
al finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  nei  rispettivi
territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio  dello  Stato,
utilizzando prioritariamente  le  entrate  derivanti  dai  contributi
sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma  9,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni  e
integrazioni e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci». 
    Di conseguenza, le disposizioni statali invocate  dal  ricorrente
come parametri interposti, ad avviso della difesa  della  resistente,
«non possono assurgere a  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, dal momento che, come confermato  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte, laddove il legislatore non concorre al finanziamento di
un determinato aggregato di spesa,  neppure  ha  titolo  per  dettare
norme di coordinamento finanziario  in  materia  (cfr.,  proprio  con
riferimento al personale sanitario della Valle d'Aosta, sent. n.  241
del 2018)». 
    Sotto  altro  profilo  la  difesa   regionale   rileva   che   le
disposizioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del citato  d.l.  n.
18 del 2020, come convertito  e  modificato  dall'art.  2,  comma  6,
lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, richiamate  dal
ricorrente, relative al personale del Servizio  sanitario  nazionale,
non trovano  applicazione  nei  confronti  della  indennita'  di  cui
all'art. 22 della legge regionale impugnata, perche'  essa  «riguarda
il personale delle Unites des Communes valdôtaines  e  al  Comune  di
Aosta,  facente  parte  del  comparto  unico,  ma  non  afferente  al
personale  sanitario,  per  il  quale  l'indennita'  una  tantum   e'
corrisposta   in   misura   determinata   e   "previa   intesa    tra
l'Amministrazione  regionale,  tali  enti  locali  e  le   competenti
organizzazioni  sindacali'  (art.  22,  cc.  1   e   2).   Il   tutto
nell'esercizio delle competenze normative sopra richiamate, oltre che
di quella residuale in materia di "politiche sociali" ex art. 117, c.
4 Cost. e 10, l. cost. n. 3 del 2001». 
    La difesa della  Regione  autonoma  prosegue  affermando  che  le
disposizioni impugnate rispondono del resto «a finalita'  piu'  ampie
di quelle perseguite dal  legislatore  statale  con  le  disposizioni
citate a parametro interposto». Afferma, difatti,  che  «[e]sse  sono
volte a potenziare il sistema sanitario regionale,  dal  momento  che
questo, anche in ragione del  particolare  contesto  montano  che  lo
contraddistingue, presenta serie difficolta' attrattive dal punto  di
vista professionale, e soffre, tra l'altro, di una sempre piu'  grave
e  generalizzata  carenza  di  medici  specialisti  e  di   personale
sanitario in  senso  lato.  Di  qui  la  giustificazione,  del  tutto
ragionevole e proporzionata anche in relazione  agli  artt.  3  e  97
Cost., dell'istituzione  di  indennita'  per  le  attivita'  prestate
nell'ambito dell'emergenza sanitaria, quale misura di  riconoscimento
dell'impegno reso, e  al  contempo  di  attrattiva  per  il  servizio
sanitario regionale». Si  e'  in  presenza,  difatti,  di  indennita'
«riconosciute - peraltro previa concertazione sindacale - non solo al
personale  dipendente  dell'Azienda  USL,  ma  anche   al   personale
convenzionato, somministrato, libero professionista, e in generale al
personale coinvolto in prima linea nell'emergenza sanitaria, e dunque
a soggetti non contemplati dalla  normativa  statale,  che  non  puo'
assurgere, anche sotto il profilo in esame, a parametro interposto». 
    Ad avviso della difesa della resistente, tali peculiari  esigenze
e la specificita' del contesto regionale valdostano sono elementi che
legittimano un trattamento difforme del personale sanitario regionale
rispetto a quanto stabilito  dallo  Stato  e,  dunque,  impedisce  di
ravvisare una lesione del principio di eguaglianza di cui all'art.  3
Cost. Viene richiamata in proposito la giurisprudenza di questa Corte
secondo cui, accertato che la Regione autonoma resistente ha  operato
nell'ambito delle competenze a  essa  spettanti,  «il  riconoscimento
stesso  della   competenza   legislativa   della   Regione   comporta
l'eventualita', legittima alla stregua del sistema costituzionale, di
una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti  dell'art.
117 della Costituzione» (sentenze n. 241 del 2018, n. 277 del 1995  e
n. 447 del 1988). 
    2.2.- In ordine alla censura avanzata nei confronti dell'art.  46
della legge regionale impugnata, la difesa della resistente deduce in
via preliminare plurimi profili di inammissibilita'. 
    Innanzitutto, evidenzia che il ricorrente  impugna  integralmente
l'articolo,  ma  censura  esclusivamente  il   comma   4.   Da   cio'
conseguirebbe  l'inammissibilita'   del   motivo   per   difetto   di
specificita' del petitum. In subordine, la difesa  regionale  afferma
che conseguentemente  la  eventuale  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale «non potra' che riguardare il solo comma  4  dell'art.
46». 
    Il motivo di ricorso in esame sarebbe, poi, inammissibile poiche'
le censure di illegittimita' costituzionale sono  svolte  richiamando
per relationem quelle illustrate con riguardo agli artt. 14, 15 e 22.
In tal modo il ricorrente non avrebbe  assolto  l'onere  di  puntuale
motivazione in riferimento alla censura dell'articolo in esame. 
    L'inammissibilita'  viene  dedotta  anche  per  «perplessita'   e
contraddittorieta'»  del  motivo,  in  quanto  il   ricorrente,   pur
richiamando le censure dedotte avverso gli artt. 14, 15  e  22  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, assume  poi  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 46, comma 4, solo  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.  In  questo  modo,  secondo  la
difesa regionale «la parte resistente non e' messa in  condizione  di
individuare i parametri costituzionali che si assumono effettivamente
violati, ne' di svolgere un'adeguata difesa sul punto». 
    Ancora, l'inammissibilita' e' affermata a ragione del difetto  di
illustrazione da parte del ricorrente sia delle norme statutarie  che
riconoscono alla Regione autonoma la competenza  a  legiferare  nella
materia oggetto della disposizione  impugnata,  sia  dei  motivi  del
«preteso  travalicamento  delle  stesse  da  parte  del   legislatore
regionale». 
    2.2.2.- Nel merito la Regione autonoma assume che  il  motivo  e'
infondato alla luce di quanto gia' esposto con riguardo alle  censure
promosse dal ricorrente nei confronti degli artt. 14, 15 e  22  della
medesima legge regionale. 
    In particolare, la difesa della resistente, illustrato il  quadro
normativo che a  suo  avviso  costituirebbe  la  base  giuridica  che
legittima l'emanazione delle  disposizioni  impugnate  in  base  alle
proprie competenze statutarie e di quelle  riconosciute  dalla  Carta
costituzionale, afferma che l'art. 40 del d.lgs.  n.  165  del  2001,
evocato  dal  ricorrente  come  parametro   interposto,   non   trova
applicazione in base alle peculiarita' dell'ordinamento regionale. 
    La resistente torna a evidenziare che «la disciplina dello status
giuridico ed economico del personale del  comparto  unico  regionale,
nonche'  la  disciplina  della   contrattazione   collettiva,   hanno
costituito oggetto di diverse leggi regionali  e,  da  ultimo,  della
richiamata  l.r.  n.  22/2010   che,   all'articolo   2,   comma   5,
espressamente  facoltizza  l'istituzione  con  legge  di  trattamenti
economici  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti   dai   contratti
collettivi». 
    Pertanto, secondo la resistente, anche  la  disposizione  dettata
dall'art. 46 della legge regionale impugnata  sarebbe  stata  emanata
«nel legittimo esercizio delle competenze  normative  spettanti  alla
regione  autonoma  resistente,  e  senza  alcuna   violazione   della
normativa statale citata a parametro interposto, nemmeno direttamente
applicabile alla Valle». 
    2.3.- Da ultimo, in riferimento al motivo del ricorso concernente
l'art. 91, commi 1 e 3, della legge regionale  impugnata,  la  difesa
regionale ne  eccepisce  l'inammissibilita'  per  una  pluralita'  di
profili e nel merito ne deduce l'infondatezza. 
    2.3.1.-  Innanzitutto,  vi  sarebbe  un  difetto   di   interesse
all'impugnazione e all'eventuale caducazione delle  norme  impugnate,
poiche' esse riproducono quanto previsto dall'art. 4, commi  1  e  3,
della legge della Regione Valle  d'Aosta  11  febbraio  2020,  n.  1,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
(Legge  di  stabilita'  regionale   per   il   triennio   2020/2022).
Modificazioni di leggi regionali», che  non  sono  state  oggetto  di
ricorso da parte dello Stato. Ne  consegue  che  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale delle  disposizioni  impugnate  sarebbe
comunque inidonea a reintegrare il preteso vulnus costituzionale. 
    Inoltre, viene  eccepita  la  inammissibilita'  del  ricorso  per
omessa individuazione delle  competenze  normative  regionali  ovvero
delle motivazioni in base alle  quali  il  ricorrente  le  riterrebbe
travalicate dal legislatore regionale. 
    Sotto diverso profilo, le  censure  sarebbero  inammissibili  per
genericita' e difetto di specificita' con particolare riferimento  ai
parametri interposti di cui agli artt. 7 e 36 del d.lgs. n.  165  del
2001, in quanto il contrasto viene meramente allegato,  senza  alcuna
motivazione. Mancherebbe l'illustrazione delle norme e dei profili di
contrasto  tra  la  normativa  regionale  impugnata  e  le  ricordate
disposizioni  statali.  Parimenti,  secondo  la   difesa   regionale,
mancherebbero  i  riferimenti  normativi  alla  normativa   nazionale
evocata dal ricorrente  che  ha  previsto  misure  straordinarie  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica. 
    Ancora, la difesa della resistente  eccepisce  l'inammissibilita'
dell'impugnazione del comma 2 dell'art. 91  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 8  del  2020,  in  quanto  non  richiamato  tra  le  norme
impugnate nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 agosto
2020, con conseguente inammissibilita' della censura per «difetto  di
corrispondenza   tra   ricorso   e   delibera,   quanto   a   oggetto
dell'impugnazione» (viene citata la  sentenza  n.  153  del  2015  di
questa Corte). In ogni caso viene eccepito che lo stesso comma  2  e'
«indicato solo nell'epigrafe del motivo, ma  non  risulta  illustrato
ne' contestato da controparte, neppure  con  le  generiche  deduzioni
riferite ai commi 1 e 3». 
    2.3.2.- Nel merito, la difesa regionale assume la non  fondatezza
della censura in quanto le  disposizioni  impugnate  sarebbero  state
adottate nell'esercizio delle competenze  statutarie  in  materia  di
ordinamento degli uffici in combinato disposto con  quella  residuale
di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. 
    Nel richiamare la giurisprudenza  costituzionale  sul  punto,  la
difesa della Regione autonoma assume che  le  disposizioni  impugnate
troverebbero, pertanto piena legittimazione e copertura. 
    In ogni caso non vi sarebbe alcun utilizzo  distorto  del  lavoro
flessibile. 
    La resistente rileva che l'art. 91, comma 1, prevede una facolta'
assunzionale che «riguarda un numero  esiguo  di  personale,  per  il
quale le programmate procedure concorsuali non  potranno  realizzarsi
nel corso dell'anno 2020 per effetto del periodo di sospensione delle
medesime, a causa del COVID-19, che ne ha determinato lo  slittamento
nel 2021». 
    In tal senso,  secondo  la  Regione  autonoma,  la  norma,  lungi
dall'essere generica come sostenuto dal ricorrente, sarebbe  «mirata,
anche in ossequio ai principi di buon andamento ex art. 97 Cost. -  a
disporre di un'alternativa all'assunzione a tempo  indeterminato  per
quei profili residuali, - gia' previsti in copertura assunzionale, le
cui procedure concorsuali non potranno essere  realizzate  nel  corso
dell'anno 2020». 
    A conferma  di  tale  finalita'  virtuosa,  la  difesa  regionale
evidenzia che la disciplina in esame e' riferita «solo ad  una  parte
del  fabbisogno  assunzionale  gia'  assentito  dal  Piano  2019/2021
vigente, per l'anno 2020». 
    Le considerazioni appena svolte varrebbero anche con  riferimento
alla censura promossa nei confronti della  disposizione  dettata  dal
comma 3 dell'art. 91, in quanto essa mirerebbe a garantire « -  nella
logica di buon andamento ex art.  97  Cost.,  e  tenuto  conto  delle
esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in atto - l'erogazione
dei  servizi   tra   cui,   in   particolare,   quelli   domiciliari,
semiresidenziali e residenziali  rivolti  a  persone  anziane  e  non
autosufficienti o in condizioni di fragilita', e  quelli  di  polizia
locale». 
    La difesa regionale precisa, inoltre, che  per  gli  enti  locali
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste   i   limiti
assunzionali sono stabiliti annualmente  con  la  legge  di  bilancio
regionale, «mentre le disposizioni statali  in  materia  non  trovano
diretta  applicazione  nella  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,   in
considerazione della particolare e piu' ampia autonomia legislativa e
finanziaria della stessa (sentt. n. 173 del 2012 e n. 260 del 2013)». 
    Relativamente al comma 2 dell'art. 91, la difesa regionale,  dopo
averne  ribadito  l'estraneita'  dell'oggetto  dell'impugnativa   del
Governo,  osserva,  comunque,  che  la  disposizione   ha   parimenti
carattere strettamente  emergenziale  ed  e'  volta  a  sopperire  le
carenze del personale ausiliario e tecnico della  scuola,  garantendo
il corretto avvio dell'anno scolastico 2020-2021. 
    3.- In prossimita' dell'udienza la difesa statale  ha  depositato
memoria nella quale ha rappresentato che nella seduta  del  Consiglio
dei ministri  del  29  aprile  2021,  il  Governo  ha  deliberato  di
rinunciare  all'impugnativa  dell'art.  15  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 8 del 2020 e di aver notificato tale rinuncia alla Regione
autonoma. 
    Nell'atto,  allegato  alla  memoria,  la  rinuncia  e'   motivata
dall'intervenuta  abrogazione  dell'art.  15  della  legge  regionale
impugnata ad opera dell'art. 3, comma  8,  lettera  e),  della  legge
della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2020,  n.  10  (Riconoscimento
dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica  di  variazioni  di
bilancio e altri interventi urgenti), poiche' l'abrogazione «consente
di superare  i  rilievi  formulati  avverso  l'art.  15  della  Legge
regionale n. 8 del 13 luglio 2020». 
    Relativamente alle censure promosse  nei  confronti  degli  altri
articoli della legge regionale impugnata, viene ribadito quanto  gia'
illustrato  nel  ricorso   e   sono   confutate   le   eccezioni   di
inammissibilita' e le argomentazioni svolte dalla difesa regionale. 
    In particolare, riguardo alle deduzioni  della  Regione  autonoma
resistente in ordine alla mancata corrispondenza tra il ricorso e  la
delibera  del  Consiglio  dei   ministri   relativa   alla   proposta
impugnazione anche del comma 2 dell'art.  91  della  legge  regionale
impugnata, la difesa  statale  afferma  che  la  disposizione  -  nel
prevedere che «[i]l limite di spesa di cui al comma 1 non si  applica
per le assunzioni a  tempo  determinato  di  personale  ausiliario  e
tecnico dell'organico  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
dipendenti  dalla  Regione  (personale   ATAR)»   -   cadrebbe,   per
illegittimita' costituzionale consequenziale ex art. 27  della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale), in caso di  accoglimento  della  censura
relativa al comma 1. 
    4.- Anche la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  in
prossimita'  dell'udienza,  ha  depositato  memoria  nella  quale  ha
accettato la rinuncia relativa all'impugnazione dell'art. 15 e si  e'
riportata nel resto  integralmente  da  quanto  eccepito,  dedotto  e
argomentato nella memoria di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  85  del
2020), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, unitamente
ad altre disposizioni della legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  13
luglio 2020, n. 8  (Assestamento  al  bilancio  di  previsione  della
Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  per  l'anno  2020  e
misure   urgenti   per   contrastare   gli   effetti   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19), gli artt. 14, 15, 22, 46 e 91, commi 1 e
3, in riferimento, complessivamente, agli artt.  3,  97,  117,  commi
secondo,  lettera  l),  e  terzo,  della  Costituzione,  nonche'  per
violazione delle competenze statutarie della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    2.- La prima questione concerne gli artt. 14, 15 e 22 della legge
reg. Valle d'Aosta n. 8  del  2020  che  prevedono,  rispettivamente:
l'art. 14, l'attribuzione di una  «indennita'  sanitaria  valdostana»
fino al 31  dicembre  2020  «al  personale  della  dirigenza  medica,
sanitaria e veterinaria, con contratto di lavoro subordinato a  tempo
indeterminato e determinato, ai medici  di  medicina  generale  e  ai
pediatri di libera scelta convenzionati con  l'Azienda  USL»;  l'art.
15, un'indennita' di disagio una tantum da corrispondere al personale
dell'Azienda USL, di  qualsiasi  profilo  professionale  e  tipologia
contrattuale, compresi i somministrati, e al personale  convenzionato
che abbia prestato attivita' lavorativa nei mesi di marzo,  aprile  e
maggio 2020 in strutture  o  servizi  operanti  in  forma  diretta  o
indiretta per l'emergenza da COVID-19;  l'art.  22,  una  «indennita'
COVID-19 una tantum» per  i  lavoratori  delle  Unites  des  Communes
valdôtaines e del Comune di Aosta, di qualsiasi profilo professionale
e tipologia contrattuale (operatori socio-sanitari  e  altri  profili
professionali), che  abbiano  prestato  servizio  in  presenza  nelle
microcomunita' per anziani e nel servizio di  assistenza  domiciliare
per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo,  aprile
e maggio 2020. 
    2.1.-  Il  ricorrente  afferma  che  le  disposizioni   impugnate
istituiscono  indennita'   extra   ordinem,   al   di   fuori   della
contrattazione collettiva nazionale, in violazione dei  limiti  delle
competenze statutarie e della competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in materia di ordinamento civile, in relazione agli artt. 40  e
seguenti del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche),  che  riconducono  la   disciplina   del
rapporto di lavoro pubblico privatizzato al  codice  civile  ed  alla
contrattazione collettiva. 
    Il vulnus costituzionale e' lamentato anche in  riferimento  agli
artt. 3 e 97 Cost., in quanto le disposizioni regionali impugnate  si
porrebbero  in  contrasto  con  le   finalita'   perequative   e   di
omogeneizzazione dei trattamenti tra operatori del settore  sanitario
operanti in ambito nazionale ed esposti al medesimo rischio. 
    Infine,   la   difesa   statale   dubita    della    legittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  impugnate  in  riferimento  alla
competenza legislativa concorrente in materia di «coordinamento della
finanza pubblica», di cui all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  e  ai
principi fondamentali, espressi dalle disposizioni dettate  dall'art.
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»   e
successive modifiche, e perseguiti anche nel periodo emergenziale per
la pandemia da COVID-19 dal complesso  delle  misure  introdotte  dal
legislatore nazionale, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34
(Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 luglio 2020, n. 77  (in  particolare,  l'art.  2,  comma  6,
lettere a e b), ed al precedente decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18
(Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,  n.  27  (in  particolare,
l'art. l, comma 2). 
    2.2.- La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  nel
costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilita' delle censure
per mancanza di motivazione  in  ordine  alla  eccedenza  dai  limiti
fissati dalle competenze statutarie e alla violazione degli artt. 3 e
97 Cost. 
    Nel merito, ha sostenuto la  non  fondatezza  delle  censure.  Le
disposizioni impugnate sarebbero state emanate  nell'esercizio  delle
competenze  statutarie  della  Regione   autonoma   in   materia   di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  regione  e
stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti
locali»,  nonche'  della  competenza  legislativa  residuale  di  cui
all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.  spettante  anche  alla  Regione
autonoma, in forza della clausola di  cui  all'art.  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione)  nella  materia  «ordinamento  e
organizzazione amministrativa delle Regioni  e  degli  enti  pubblici
regionali», nelle materie «finanze regionali e comunali e  «igiene  e
sanita'»  previste  dall'art.  3,  lettere  f)  ed  l),  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta). Circa la  asserita  lesione  della  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento  civile,  la  Regione
resistente afferma che le disposizioni impugnate farebbero, comunque,
salva l'autonomia collettiva, in quanto demandano ad un  accordo  tra
le  amministrazioni  interessate  e   le   organizzazioni   sindacali
l'individuazione dei  soggetti  destinatari  delle  indennita'  e  la
definizione della loro misura. 
    Relativamente alla violazione dei principi di coordinamento della
finanza pubblica,  la  resistente  obietta  l'inapplicabilita'  delle
norme statali invocate dal ricorrente, in quanto la Regione  autonoma
finanzia in autonomia la spesa per il personale sanitario. 
    Sotto un profilo generale,  la  resistente  ritiene  che  la  sua
possibilita'  di  emanare  disposizioni  per  potenziare  il  sistema
sanitario regionale  anche  in  funzione  dell'emergenza  determinata
dalla pandemia e  i  suoi  ambiti  di  autonomia  giustificherebbero,
dunque, la previsione  delle  indennita'  di  cui  alle  disposizioni
impugnate, anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. 
    3.- Questa Corte, in via preliminare, rileva che  e'  intervenuta
rinuncia al ricorso nei confronti dell'impugnativa dell'art. 15 della
legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, a seguito  della  abrogazione
della disposizione impugnata ad opera dell'art. 3, comma  8,  lettera
e), della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre  2020,  n.  10
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica  di
variazioni di bilancio e altri interventi urgenti), e che la rinuncia
e' stata accettata dalla Regione resistente. 
    L'art. 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla
Corte  costituzionale,  vigente  ratione  temporis,  prevede  che  la
rinuncia al  ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte
costituita,  comporta  l'estinzione  del   processo   (ex   plurimis,
ordinanze n. 85 e n. 43 del 2021). 
    Ne consegue, pertanto, che il processo  debba  essere  dichiarato
estinto limitatamente alla questione di  legittimita'  costituzionale
promossa nei confronti dell'art. 15 della legge reg. Valle d'Aosta n.
8 del 2020. 
    4.- Per effetto della rilevata  estinzione,  la  prima  questione
risulta,  dunque,  circoscritta  agli  artt.  14  e  22  della  legge
regionale da ultimo citata. 
    4.1.-   Innanzitutto   vanno   disattese    le    eccezioni    di
inammissibilita' sollevate dalla difesa regionale. 
    In ordine alla mancata  motivazione  sulla  considerazione  delle
competenze statutarie, questa  Corte  rileva  che  il  ricorrente  ha
ritenuto di ricondurre la materia incisa dalle disposizioni regionali
impugnate a quella dell'ordinamento civile, di  esclusiva  competenza
legislativa dello Stato. Cio' in quanto  le  disposizioni  impugnate,
nell'attribuire indennita' integranti il  trattamento  economico  del
dipendente pubblico, sono riferibili alla disciplina del rapporto  di
lavoro di  personale  gia'  in  servizio  e,  conseguentemente,  alla
materia dell'ordinamento civile, rispetto alla quale lo  statuto  non
prevede competenze regionali. 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  costituzionale,   non   e'
necessario confrontarsi con le competenze statutarie quando la difesa
statale, come nella fattispecie, nel definire l'oggetto del giudizio,
muove da una impostazione di radicale esclusione di tali competenze. 
    In altri termini, nei  casi  in  cui  l'ambito  materiale  a  cui
ricondurre la norma impugnata  e'  immediatamente  riferibile  ad  un
titolo di competenza riservato  allo  Stato,  non  e'  necessario  il
previo  confronto  del  ricorrente  con  le  competenze   legislative
assegnate dallo statuto speciale alla Regione autonoma  (sentenze  n.
273 e n. 25 del 2020, e n. 153 del 2019). 
    4.2.- La Regione resistente ha, altresi', eccepito il difetto  di
motivazione della censura riferita agli artt. 3 e 97 Cost. 
    Il ricorso sostanzia la censura nel «contrasto con  le  finalita'
perequative e di omogeneizzazione dei trattamenti tra  operatori  del
settore sanitario operanti in ambito nazionale  esposti  al  medesimo
rischio». 
    Risulta, dunque, con sufficiente chiarezza che la  preoccupazione
del ricorrente e' riferita alla ingiustificata  disparita'  derivante
dal  difforme  trattamento  economico  delle  medesime  categorie  di
lavoratori    sul    territorio    nazionale    che,    nell'incidere
sull'uguaglianza dei trattamenti retributivi, comporterebbe  riflessi
sul buon andamento della pubblica amministrazione.  Seppur  succinta,
la  rilevata  motivazione  consente  di   superare   il   vaglio   di
ammissibilita'. 
    4.3.- Nel merito le censure promosse nei confronti degli artt. 14
e 22 della legge regionale impugnata non sono fondate. 
    4.3.1.- Non e' ravvisabile la dedotta violazione della competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile. 
    L'esame e la valutazione, sotto tale profilo, delle  disposizioni
regionali  impugnate,  devono  essere  condotti  alla  luce  e  nella
prospettiva della eccezionale situazione determinata  dalla  pandemia
da COVID-19,  della  correlata  necessita'  di  rafforzare  l'offerta
sanitaria nella Regione autonoma per fronteggiarne le conseguenze del
particolare   impegno   richiesto   nella   contingente    situazione
emergenziale  agli  operatori  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
esigenza  di  riconoscere  ad   essi   un   emolumento   speciale   e
temporalmente delimitato con carattere indennitario e premiale. 
    In questo senso operano gli  interventi  disposti  dalla  Regione
autonoma con  le  due  norme  impugnate  nel  riconoscere  specifiche
indennita', rispettivamente per il personale del  Servizio  sanitario
(art. 14) e per gli operatori del settore assistenziale (art. 22). 
    Si e' dunque in presenza di emolumenti riconosciuti dalla Regione
autonoma per l'impegno straordinario profuso dal personale sanitario,
ma anche, per evidenti ragioni, da quello dei  servizi  assistenziali
menzionati  dall'art.  22  della  legge   regionale   impugnata,   in
conseguenza degli assetti e delle misure organizzative adottati dalla
medesima Regione e dagli enti locali  per  fronteggiare  gli  effetti
recati dall'emergenza da COVID-19 sui servizi socio-sanitari. 
    Peraltro tali misure sono coerenti e in linea con quanto disposto
dallo  stesso  legislatore  nazionale  con  le  ricordate  previsioni
dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 18 del  2020,  come  convertito,  e
come modificato dall'art. 2, comma 6, lettera b), del d.l. n. 34  del
2020, come convertito, secondo cui le Regioni e le Province  autonome
possono riconoscere, in favore dei dipendenti del Servizio  sanitario
nazionale,  «un  premio,  commisurato  al   servizio   effettivamente
prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020», entro un limite massimo individuale
e nel rispetto delle risorse stabilite. 
    In questa prospettiva, gli interventi in oggetto, previsti  dalla
Regione autonoma con le disposizioni impugnate, vanno ricondotti alla
dimensione organizzativa della Regione stessa e  degli  enti  locali,
come espressioni delle relative competenze statutarie in  materia,  e
non  alla  materia  dell'ordinamento  civile   come   affermato   dal
ricorrente. 
    Questa Corte rileva che il legislatore regionale ha  mostrato  di
valorizzare opportunamente il ruolo della  contrattazione  collettiva
demandando alla "concertazione" con le  organizzazioni  sindacali  la
individuazione del personale destinatario e la quantificazione  della
relativa indennita' di cui all'art. 14  prevedendo  altresi'  che  la
ripartizione dei fondi per il finanziamento della indennita'  di  cui
all'art.  22,  comma  1,  avvenga   tramite   apposita   intesa   tra
l'amministrazione  regionale,  gli  enti  locali  interessati  e  «le
competenti organizzazioni sindacali». 
    4.3.2.- Parimenti insussistente e' la asserita  violazione  degli
artt. 3 e 97 Cost., prospettata  dal  ricorrente  per  il  differente
trattamento che si verrebbe a determinare tra operatori  del  settore
sanitario in ambito nazionale esposti al medesimo rischio. 
    Va difatti rilevato che e'  lo  stesso  legislatore  nazionale  a
prevedere una tale difformita'. 
    Nell'attribuire le risorse aggiuntive per il personale  sanitario
direttamente impiegato nelle  attivita'  di  contrasto  all'emergenza
epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, le  ricordate
disposizioni statali hanno stabilito che  accedono  al  finanziamento
tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  sulla
base delle quote relative al fabbisogno sanitario  corrente  rilevate
per l'anno 2019  e  ha  aggiunto  che  tali  importi  possono  essere
incrementati di un ammontare aggiuntivo non superiore al doppio degli
stessi, dalle Regioni e dalle Province autonome, con proprie  risorse
disponibili a legislazione vigente (art. 1, comma 2, del d.l.  n.  18
del 2020, come convertito). 
    Pertanto, i trattamenti divergono per  effetto  della  differente
capacita' regionale di fornire stanziamenti aggiuntivi  in  relazione
alle proprie disponibilita'. 
    Avendo la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  agito
negli  ambiti  di   autonomia   riconosciuti   dall'ordinamento,   la
disciplina, ancorche' divergente rispetto a quella dettata  da  altre
Regioni, e' pienamente legittima (sentenza n. 241 del 2018). 
    4.3.3.-  Parimenti  non  e'  fondata  la  censura  sollevata  nei
confronti degli artt. 14 e 22 della  legge  regionale  impugnata,  in
riferimento al principio di coordinamento della finanza  pubblica  di
cui all'art. 117, terzo comma, Cost.,  in  relazione  agli  obiettivi
fissati dall'art. 23, comma 2, del citato  d.lgs.  n.  75  del  2017,
concernenti il limite dell'ammontare delle risorse che  le  pubbliche
amministrazioni  possono  destinare  al  trattamento  accessorio  del
personale, obiettivi perseguiti,  nel  periodo  emergenziale,  con  i
ricordati d.l. n. 34 del 2020 e d.l. n. 18 del 2020, come convertiti. 
    Il comma 3 dell'art. 34 della legge  23  dicembre  1994,  n.  724
(Misure  di  razionalizzazione  della   finanza   pubblica)   dispone
espressamente che la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
provvede  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nel
proprio territorio, «senza alcun apporto a carico del bilancio  dello
Stato,  utilizzando  prioritariamente  le   entrate   derivanti   dai
contributi sanitari ad ess[a] attribuiti dall'articolo 11,  comma  9,
del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modificazioni e integrazioni, e,  ad  integrazione,  le  risorse  dei
propri bilanci». 
    E' principio costante della giurisprudenza costituzionale  quello
per cui «quando lo Stato non concorre al finanziamento  del  servizio
sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome,
non "ha titolo per dettare norme  di  coordinamento  finanziario  che
definiscano le modalita' di contenimento di una spesa  sanitaria  che
e' interamente sostenuta" da questi soggetti  (sentenza  n.  341  del
2009)» (sentenza n. 115 del 2012). 
    Questo principio e' stato declinato  anche  in  riferimento  alla
spesa per il personale del settore sanitario nella  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
    Questa Corte ha evidenziato difatti che, provvedendo quest'ultima
a finanziare la propria spesa sanitaria in autonomia e senza oneri  a
carico del bilancio dello  Stato,  quest'ultimo  non  ha  titolo  per
dettare, con riguardo al medesimo settore di spesa pubblica, norme di
coordinamento finanziario (sentenza n. 241 del 2018). 
    4.3.4.- La questione risulta non fondata anche per un ulteriore e
concorrente profilo, che assume specifica rilevanza con riguardo alla
indennita' riconosciuta dall'art. 22 della legge regionale  impugnata
in favore del personale non dipendente dal Servizio sanitario. 
    Il ricorrente assume  che  tale  indennita',  cosi'  come  quella
riconosciuta  dall'art.  14  al  personale  del  Servizio  sanitario,
contrasterebbe con il limite posto dal ricordato art.  23,  comma  2,
del d.lgs. n. 75 del 2017 all'ammontare complessivo delle risorse che
possono essere destinate al trattamento accessorio del personale. 
    La  predetta  disposizione  statale  e',  dunque,  evocata   come
parametro interposto, assumendo che  essa  costituisca  un  principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    Senonche', al riguardo, questa  Corte  osserva  che  il  concorso
della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, quale  autonomia
speciale,  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica
avviene attraverso accordi stipulati  tra  la  Regione  stessa  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   che   individuano   il
complessivo ammontare dell'apporto  dovuto  dalla  Regione  autonoma,
accordi il cui contenuto e' poi  recepito  in  atto  normativo  dello
Stato. 
    L'accordo e' stato  sottoscritto  dal  Presidente  della  Regione
autonoma e dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in  data  16
novembre 2018, e i suoi contenuti sono stati recepiti dalla legge  30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
all'art. 1, commi da 876 a 879. In  particolare  il  comma  877,  nel
definire gli importi del concorso  per  gli  anni  2018  e  2019,  ha
determinato in 102,807 milioni di  euro  annui  quanto  dovuto  dalla
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste a  decorrere  dall'anno
2020. 
    Gia' in precedenti pronunce, questa Corte ha riconosciuto che  il
regime pattizio comporta la non diretta applicabilita'  alla  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  di   disposizioni   statali
costituenti principi  fondamentali  di  coordinamento  della  finanza
pubblica (da ultimo, sentenza n. 250 del  2020,  nella  quale  si  e'
peraltro affermato che «[r]esta ferma, naturalmente, l'esigenza di un
costante  e  puntuale  monitoraggio   da   parte   delle   competenti
istituzioni  dell'effettivo  perseguimento  e   conseguimento   degli
obiettivi finanziari stabiliti dalle ricordate disposizioni di  legge
inerenti le modalita' di concorso della Regione  Valle  d'Aosta  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica»). 
    Nello stesso senso, la sentenza n. 273 del  2020,  riferita  alla
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la quale parimenti  trova
applicazione  il  regime  pattizio,  ha   ritenuto   non   vincolanti
disposizioni  considerate  dal  ricorrente  come  specificazione   di
principi fondamentali di coordinamento della finanza  pubblica.  Cio'
in considerazione dell'accordo stipulato fra lo Stato e  la  medesima
Regione  il  25  febbraio  2019  per  l'individuazione  del  concorso
regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
    In definitiva, la giurisprudenza costituzionale  ha  riconosciuto
che per le autonomie speciali - in vigenza del metodo pattizio  e  di
accordo tra la Regione autonoma e lo Stato, tradotto in legge statale
- la definizione, per tale via, dell'importo annuo del concorso  agli
obiettivi della finanza pubblica rende non  direttamente  applicabili
nel contesto regionale interessato le specifiche disposizioni statali
integranti principi fondamentali in materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    Atteso tale quadro regolatorio delle modalita' di concorso  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  al  conseguimento  da
parte dello Stato degli obiettivi di finanza  pubblica,  deve  essere
dunque esclusa l'applicabilita' diretta alla medesima  Regione  delle
ricordate disposizioni recate dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75
del 2017 in materia di limite di risorse destinabili  al  trattamento
accessorio del personale  e,  conseguentemente,  la  possibilita'  di
richiamarle come parametro interposto, in relazione  alla  previsione
dettata dall'art. 22 della legge regionale impugnata. 
    5.- La seconda questione investe l'art. 46 della  medesima  legge
regionale, che prevede l'erogazione di un'indennita' una tantum, pari
a euro venti lordi in busta paga  per  ogni  giornata  effettivamente
lavorata nel periodo marzo-aprile 2020 per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica, da corrispondere al personale regionale e degli  enti
locali, compreso quello degli uffici stampa,  che  abbia  prestato  a
qualsiasi titolo la propria attivita' lavorativa presso la  struttura
regionale del dipartimento protezione civile e vigili del fuoco. 
    5.1.- Il  ricorrente  dubita  della  legittimita'  costituzionale
della disposizione impugnata in  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 40 e  seguenti  del
d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto  afferma  che  la  Regione  avrebbe
legiferato  in  materia  di  trattamento  economico  del   personale,
rientrante  nella  materia  ordinamento  civile,  che  eccede   dalle
competenze statutarie  e  spetta  in  via  esclusiva  al  legislatore
statale. 
    5.2.-  La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste   ha
eccepito  plurimi  profili  di  inammissibilita':   il   difetto   di
specificita' del petitum, poiche' l'indennita' contestata e' prevista
dal comma 4 dell'art. 46, articolo  che,  invece,  e'  impugnato  per
intero; il difetto di motivazione in quanto svolta per relationem  in
riferimento alle censure di cui agli artt. 14, 15 e 22 della medesima
legge regionale e perplessa, poiche',  nonostante  il  richiamo  alla
predetta motivazione, l'art. 46 e' impugnato solo in riferimento alla
violazione della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia di ordinamento civile; infine, ha dedotto  l'inammissibilita'
per  mancata  considerazione  delle  competenze  statutarie   e   del
superamento dei suoi ambiti. 
    Nel merito, la  difesa  della  resistente  ha  riproposto  l'iter
argomentativo  svolto  in  riferimento  alle  censure  promosse   nei
confronti degli artt. 14, 15 e 22 della medesima legge regionale. 
    5.3.- La questione va dichiarata inammissibile. 
    La difesa dello Stato, come dedotto dalla Regione resistente, non
solo non specifica quale  sia  la  parte  dell'art.  46  della  legge
regionale impugnata su cui si concentra la censura, ma soprattutto si
limita  ad  argomentare  nel  senso  che  in   riferimento   a   tale
disposizione  varrebbero  i  medesimi   profili   di   illegittimita'
costituzionale gia' illustrati con riguardo agli artt. 14,  15  e  22
della legge regionale stessa. 
    E' ben vero che l'Avvocatura poi ribadisce il principio  generale
che  riserva  alla  contrattazione  collettiva  la  definizione   del
trattamento economico dei dipendenti pubblici, ai sensi  degli  artt.
40 e seguenti del d.lgs. n. 165  del  2001,  ma  nulla  argomenta  in
ordine alla concreta fattispecie, in  considerazione  della  spiccata
specificita'  della  prevista  «indennita'  di  disagio  una  tantum»
erogata in via eccezionale  al  personale,  regionale  e  degli  enti
locali, compreso quello  degli  uffici  stampa,  che  abbia  prestato
attivita' lavorativa «presso la struttura regionale di primo  livello
denominata Dipartimento Protezione Civile e  Vigili  del  fuoco,  nei
mesi  di  marzo  e   aprile   2020   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
    In tal modo, il ricorrente e' venuto  meno  all'onere  di  esatta
definizione della questione e  di  puntuale  motivazione  che  questa
Corte ha piu' volte ribadito essere ancor piu' rilevante nel  ricorso
in via principale,  e  la  cui  carenza  conduce  pertanto  alla  sua
inammissibilita' (ex plurimis, sentenza n. 83 del 2018). 
    6.-  Infine,  la  terza  questione  e'  promossa  nei   confronti
dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta  n.  8  del
2020. 
    Il  comma  1  di  tale  articolo  prevede  che  l'amministrazione
regionale, per far fronte alle  necessita'  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga ai  limiti  assunzionali,  puo'
effettuare assunzioni a tempo  determinato  nel  limite  della  spesa
teorica calcolata su  base  annua  con  riferimento  alle  unita'  di
personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio  nel
2019 e non sostituite, e alle cessazioni programmate per l'anno 2020,
fermo restando che le assunzioni sono possibili solo a seguito  delle
cessazioni. 
    Per le stesse esigenze, e sempre in deroga ai limiti assunzionali
vigenti, il comma 3 del medesimo art. 91 autorizza gli enti locali  a
fare ricorso a forme di lavoro flessibile per sostituire il personale
assente o cessato dal servizio o in  attesa  dell'espletamento  delle
procedure concorsuali e per garantire l'erogazione  dei  servizi,  in
particolare domiciliari, semiresidenziali e  residenziali  a  persone
anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilita' e  per  i
servizi di polizia locale. 
    6.1.- Il ricorrente ritiene che le predette disposizioni eccedano
le  competenze  statutarie  e   siano   invasive   della   competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di  ordinamento  civile,
in relazione agli artt. 7 e 36  del  d.lgs.  n.  165  del  2001,  che
prevedono specifici limiti e  modalita'  per  il  ricorso  al  lavoro
flessibile da parte delle pubbliche  amministrazioni,  subordinandolo
all'esistenza  di  comprovate  esigenze  di  carattere  temporaneo  o
eccezionale e non per sopperire a carenze di organico. 
    La  difesa  statale  lamenta,  altresi',  la  genericita'   della
disposizione che non troverebbe riscontro nella normativa statale  la
quale, pur avendo previsto il ricorso  al  contratto  a  termine  per
fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,  lo  avrebbe   circoscritto   a
determinate categorie e settori. 
    6.2.-  In  via  preliminare,  la  Regione  autonoma  ha  eccepito
l'inammissibilita'  dell'impugnativa  per  carenza  d'interesse   per
essere la disposizione impugnata riproduttiva dell'art. 4, commi 1  e
3, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio  2020,  n.  1,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
(Legge  di  stabilita'  regionale   per   il   triennio   2020/2022).
Modificazioni di leggi regionali», non oggetto di ricorso. 
    Inoltre, ha dedotto: il difetto di motivazione  sulle  competenze
statutarie; la genericita' dell'asserito contrasto con gli artt. 7  e
36 del d.lgs. n. 165 del  2001;  l'inammissibilita'  dell'impugnativa
riferita al comma 2 dell'art. 91,  in  quanto  non  richiamato  nella
delibera del Consiglio dei ministri. 
    Nel merito,  oltre  a  sostenere  la  propria  legittimazione  ad
adottare le disposizioni impugnate,  la  Regione  ha  affermato  che,
comunque, non vi sarebbe alcun uso distorto del lavoro a termine,  in
quanto motivato dalle  esigenze  derivanti  dallo  slittamento  delle
procedure concorsuali al 2021 per  effetto  dell'emergenza  sanitaria
determinata dalla pandemia. 
    6.3.-  Preliminarmente,   vanno   disattese   le   eccezioni   di
inammissibilita' sollevate dalla resistente. 
    Innanzitutto,  non  e'  ravvisabile  la  prospettata  carenza  di
interesse al ricorso, in ragione della natura meramente  riproduttiva
di una disposizione precedente della norma impugnata, poiche' secondo
la giurisprudenza di questa  Corte  «l'esistenza  di  una  disciplina
contenuta  in   un   precedente   testo   normativo   non   impedisce
l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando
la fonte, riproduca la medesima disciplina" (sentenza n. 9 del 2010).
Peraltro, "nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive
norme, infatti, e' dato  riscontrare  nel  nostro  ordinamento  nella
mancata impugnazione di una  disposizione  di  legge  pur  avente  il
medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta" (da ultimo,  sentenza  n.
187 del 2011)» (sentenza n. 219 del 2012). 
    Sull'eccepito difetto di motivazione in ordine al superamento dei
limiti delle competenze statutarie, si deve ribadire che  il  ricorso
statale  non  deve  necessariamente  motivare  sul  punto,  allorche'
deduce, come nel  caso  di  specie,  la  radicale  estraneita'  della
materia disciplinata dalle  disposizioni  impugnate  alle  competenze
statutarie,  in   quanto   riconducibile   ad   ambito   disciplinare
immediatamente riferibile ad un titolo di competenza  riservato  allo
Stato, quale quello dell'ordinamento civile. 
    Parimenti non e' fondata l'eccezione sollevata  dalla  resistente
in ordine alla asserita genericita' e al difetto di motivazione della
censura con particolare riferimento ai parametri  interposti  di  cui
agli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Questa Corte rileva che il ricorrente ha esplicitato, sebbene  in
modo  sintetico,  le  ragioni  del  contrasto  tra  la   disposizione
regionale impugnata e la disciplina statale di  riferimento,  laddove
ha evidenziato il perimetro e le finalita' previste  dal  legislatore
statale  per  l'utilizzo  del  contratto  a  termine,   da   cui   si
discosterebbe la disposizione impugnata. 
    Infine,  va  disattesa  anche  l'eccezione  di   inammissibilita'
sollevata in ragione del mancato richiamo, da  parte  della  delibera
del Consiglio dei ministri,  dell'impugnativa  riferita  al  comma  2
dell'art. 91 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020. 
    Effettivamente, come rilevato dalla difesa regionale, la delibera
del  Consiglio  dei  ministri  non  ha  incluso   tale   disposizione
nell'autorizzazione all'impugnativa. 
    Tuttavia, lo stesso ricorso la  menziona  solo  nel  dispositivo,
mentre la motivazione e'  svolta  esclusivamente  in  riferimento  ai
commi 1 e 3 dell'art. 91, sicche' il  richiamo  al  comma  2  risulta
frutto di un mero lapsus calami. 
    D'altronde, nella memoria depositata in prossimita' dell'udienza,
il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   ha   rilevato   che
l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 91 della  legge
regionale  impugnata  deriverebbe   in   via   conseguenziale   dalla
declaratoria di illegittimita' costituzionale relativa ai commi  1  e
3, confermando cosi'  che  il  comma  2  non  costituiva  oggetto  di
impugnazione. 
    6.4.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    Le norme interposte richiamate  dal  ricorrente  disciplinano  le
modalita' e i limiti con cui  le  pubbliche  amministrazioni  possono
ricorrere a forme di lavoro flessibile. 
    In particolare: l'art. 36, comma 2, del d.lgs. n.  165  del  2001
prevede che il ricorso a contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato,  contratti  di  formazione  e  lavoro  e  contratti   di
somministrazione  di  lavoro  a  tempo   determinato,   e   a   forme
contrattuali flessibili previste dal  codice  civile  e  dalle  altre
leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, e' possibile soltanto  per
comprovate  esigenze  di  carattere   esclusivamente   temporaneo   o
eccezionale; l'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 ammette il
ricorso a contratti di lavoro autonomo per specifiche esigenze cui le
amministrazioni pubbliche non possono far  fronte  con  personale  in
servizio, stabilendo precisi presupposti di legittimita', a  pena  di
nullita' del relativo contratto. 
    Cio' premesso, anche l'esame e  la  valutazione  delle  impugnate
disposizioni regionali  vanno  condotti  alla  luce  delle  peculiari
esigenze organizzative della Regione e degli enti locali  determinate
dalla  necessita'  di  affrontare  gli   effetti   della   situazione
emergenziale sanitaria. 
    In tale prospettiva,  le  disposizioni  regionali  impugnate  non
presentano aspetti confliggenti o  incompatibili  con  le  richiamate
disposizioni  statali,  poiche'  rispondono  alle  stesse  specifiche
esigenze, limitate temporalmente, per  le  quali  esse  prevedono  la
possibilita' di ricorso a tipologie flessibili di rapporto di  lavoro
nella pubblica amministrazione. 
    Difatti, si e' in  presenza  di  misure  disposte  dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per far fronte alle esigenze di
reclutamento di  personale  derivanti  dalla  situazione  determinata
dall'emergenza pandemica, limitatamente  al  2020,  che  a  tal  fine
prevedono  la  possibilita'  dell'utilizzo   delle   predette   forme
contrattuali da parte dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti
locali, stabilendo espressamente che tale ricorso possa  avvenire  in
deroga ai limiti assunzionali a motivo della situazione di  carattere
eccezionale determinata dalla necessita' di fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
    E'  dunque  la  stessa  situazione   emergenziale   a   integrare
oggettivamente i requisiti di eccezionalita' e temporaneita'  che  il
legislatore statale prevede per poter ricorrere al lavoro flessibile. 
    Invero, le  cessazioni  dal  servizio  nell'anno  2019  e  quelle
programmate nell'anno 2020, che vengono in rilievo  nella  disciplina
normativa regionale, non preludono al ricorso  a  tali  tipologie  di
contratti di lavoro per colmare vuoti di organico - a cui si deve far
fronte attraverso le modalita' di reclutamento di personale  previste
dal legislatore statale per  la  pubblica  amministrazione  -  ma  si
limitano  a  prevedere  la  possibilita'  di   assunzioni   a   tempo
determinato a motivo della situazione  di  eccezionalita'  costituita
dalla difficolta' di sostituire il personale cessato dal servizio nel
corso dell'emergenza sanitaria con la  tempestivita'  necessaria  per
fronteggiarne gli effetti. 
    In tale ottica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste
ha, dunque, agito nell'esercizio della propria competenza legislativa
in materia  di  ordinamento  e  organizzazione  amministrativa  delle
Regioni e degli enti pubblici regionali, nel rispetto  del  requisito
di eccezionalita' e temporaneita' imposto dall'art. 36 del d.lgs.  n.
165 del 2001, declinato in funzione di emergenza sanitaria.