ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art  1,  comma
18-ter,  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126  (Misure  di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di  reclutamento  del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  20  dicembre
2019, n. 159, promosso dal Consiglio di  Stato,  sezione  sesta,  con
ordinanza del 9  febbraio  2021,  iscritta  al  n.  74  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2022  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 febbraio 2021 (r.o. n. 74 del  2021),  il
Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento  agli
artt. 2, 3, 32,  34,  97  e  113  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita'   costituzionale   dell'art   1,   comma   18-ter,   del
decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.  126  (Misure  di  straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
    2.- Il Collegio rimettente riferisce, in fatto, che,  nell'ambito
del giudizio a quo, tre procedimenti riuniti sono stati introdotti da
gruppi di docenti precari, idonei all'insegnamento per le  rispettive
classi di concorso e iscritti al quinto ciclo dei tirocini  formativi
attivi (TFA), ossia  dei  percorsi  di  specializzazione  annuali,  a
numero chiuso, tenuti presso le  universita'  e  gli  altri  istituti
autorizzati, finalizzati al conseguimento della specializzazione  sul
sostegno didattico agli alunni con disabilita' nelle scuole  di  ogni
ordine e grado. 
    Espone il giudice a quo che, una volta fissato il numero  massimo
di  docenti  da  avviare  al  quinto  ciclo  di  TFA,  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca (di seguito: MIUR), con decreto  del
12 febbraio 2020, ha stabilito le date del 2 e 3 aprile 2020  per  le
prove preselettive ed ha indicato per  il  mese  di  maggio  2021  il
termine ultimo entro cui i percorsi  formativi  si  sarebbero  dovuti
concludere. 
    Tali date, a causa  dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
sono state differite piu' volte, fino alla definitiva  fissazione  al
29 settembre - 1° ottobre 2020 per le prove d'esame ed al  16  luglio
2021 per il completamento del corso. 
    Prima  dell'emanazione  dei  suindicati  atti,  allo   scopo   di
assicurare  la   stabilita'   dell'insegnamento   nelle   istituzioni
scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale  di  ruolo
nelle scuole statali e ridurre  il  ricorso  a  forme  di  precariato
mediante contratti a termine, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 126  del
2019 ha previsto - contestualmente al concorso ordinario  per  titoli
ed esami - un concorso straordinario, per titoli ed esami,  riservato
a docenti della scuola secondaria di primo e  di  secondo  grado,  da
bandire entro il 30 aprile 2020 e preordinato all'immissione in ruolo
di personale docente, sia su posti comuni che di sostegno, a  partire
dall'anno scolastico 2020-2021, stabilendo al successivo  comma  5  i
relativi requisiti d'ammissione. 
    La disposizione censurata e' il comma 18-ter del medesimo art.  1
del  d.l.  n.  126  del  2019,  come  convertito.  Esso  ha  disposto
l'ammissione con riserva,  alle  procedure  concorsuali  ordinaria  e
straordinaria, dei «soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto» (29  dicembre
2019), prevedendo lo scioglimento positivo della  riserva  «solo  nel
caso di conseguimento del relativo titolo di  specializzazione  entro
il 15 luglio 2020». 
    Riferisce  ancora   il   rimettente   che   l'indicato   concorso
straordinario e' stato indetto con decreto n. 510 del 23 aprile 2020,
con il quale il direttore del competente  dipartimento  del  MIUR  ha
stabilito l'ammissione con riserva  -  ai  sensi  della  disposizione
sospettata d'illegittimita' costituzionale - dei docenti iscritti  ai
TFA, purche' questi ultimi fossero stati avviati entro il 29 dicembre
2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione  del  d.l.
n. 126 del 2019). 
    Contro la limitazione temporale all'ammissione con  riserva  sono
stati  proposti  tre   ricorsi   cautelari   innanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, con i quali i ricorrenti hanno
dedotto  vari  profili  di  censura  ed   eccepito   l'illegittimita'
costituzionale del citato comma 18-ter dell'art. 1 del  d.l.  n.  126
del 2019, come convertito. 
    Il TAR Lazio, con ordinanze n. 5696 del 9 settembre 2020, n. 5787
e n. 5790 del 10 settembre 2020, ha respinto le tre istanze cautelari
per    assenza    del fumus    boni    juris,    in    considerazione
dell'insussistenza dei presupposti per equiparare la  situazione  dei
ricorrenti a quella dei frequentatori del ciclo TFA  -  il  quarto  -
avviato entro la data del 29 dicembre 2019, rinviando  alla  fase  di
merito l'esame dell'eccezione d'incostituzionalita'  della  norma  di
riferimento. 
    Il Consiglio di Stato, innanzi al  quale  le  suddette  ordinanze
sono  state  impugnate,  ritiene  invece  necessario  -  «stante   la
ristrettezza dei tempi per  la  partecipazione  degli  appellanti  al
concorso in argomento» - affrontare  gia'  nella  fase  cautelare  le
questioni di legittimita' costituzionale  eccepite,  per  evitare  un
pregiudizio «non solo grave, ma  addirittura  irreversibile  in  capo
agli appellanti». 
    Esclusa la possibilita' di interpretare la disposizione censurata
in senso costituzionalmente orientato, il collegio ritiene  rilevanti
e  non  manifestamente  infondate  le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126  del  2019,
come convertito, nella parte in  cui  esclude  la  partecipazione  al
concorso, «peraltro con riserva»,  di  soggetti  che  si  trovano  al
momento dell'indizione della procedura straordinaria  nella  medesima
situazione di altri ammessi con riserva, «ma con  l'unica  differenza
che il loro ciclo di abilitazione e' stato  avviato  il  12  febbraio
2020», e dunque in epoca successiva alla data di conversione del d.l.
n. 126 del 2019 (29  dicembre  2019):  data,  quest'ultima,  comunque
precedente a quella  di  indizione  del  concorso  straordinario  (23
aprile 2020), il cui espletamento e' stato oltretutto rinviato al  15
febbraio 2021 in conseguenza della sopravvenuta  emergenza  sanitaria
da Covid-19. 
    Secondo il rimettente, il termine apposto per legge  presenta  un
«difetto di ragionevolezza e d'imparzialita'», ravvisabile non  tanto
nel termine stesso, quanto «nella sua rigidita'», aggravata dal fatto
che il legislatore non avrebbe previsto «un rimedio  perequativo  nel
caso,  tutt'altro  che  infrequente,  di  mancato  rispetto,  pur  se
fortuito, della scansione annuale nell'attivazione dei corsi TFA». Il
legislatore,  peraltro,  non   sarebbe   intervenuto   con   adeguati
correttivi neppure a seguito  dello  slittamento  delle  procedure  -
quella del quinto ciclo di TFA e quella del concorso straordinario  -
imposto dalla pandemia. 
    Il Consiglio di Stato qualifica in termini di legge-provvedimento
la disposizione che  prevede  un'ammissione  con  riserva  di  alcuni
soggetti, concretamente individuati, e ritiene  che  il  legislatore,
per  assicurare  il  rispetto  dei  principi   di   uguaglianza,   di
ragionevolezza e di  buon  andamento  dell'amministrazione,  «avrebbe
dovuto fare riferimento non alla data di  conversione  in  legge  del
decreto ma all'attivazione della procedura abilitativa  c.d.  TFA  in
data antecedente a quella di indizione  della  procedura  concorsuale
straordinaria». 
    Il Collegio rimettente riconosce che  la  disposizione  censurata
persegue la «funzione agevolativa» dell'ammissione al concorso con la
riserva di concludere positivamente il ciclo TFA. 
    Tuttavia, ritiene che tale agevolazione non rappresenti «una mera
deroga al possesso della specializzazione qual requisito d'ammissione
al concorso stesso, bensi' un regime  differenziato  d'ausilio»,  per
consentire,   grazie   all'ammissione   degli   specializzandi,    il
ravvicinamento tra il tempo  della  loro  specializzazione  e  quello
della loro assunzione in ruolo. 
    In altre  parole,  tale  agevolazione,  che  «vale  certo  per  i
destinatari»,  sarebbe  posta  «pure   nell'interesse   generale   al
reclutamento di docenti muniti, o in  via  di  raggiungimento,  della
specializzazione  sul  sostegno»,  anche  per  rendere  effettivo  il
«diritto allo studio degli studenti diversamente abili», come sarebbe
dimostrato dal fatto che la programmazione per cicli annuali dei  TFA
per  la  specializzazione  sul  sostegno  scolastico  e'   volta   ad
assicurare «un definito, ma costante gettito di docenti specializzati
da immettere nei ruoli in tempi i piu' brevi possibili». 
    Di conseguenza, il rimettente assume che il termine, relativo  al
possesso dei requisiti d'ammissione  al  concorso,  non  sarebbe  «un
parametro nella libera disponibilita' del legislatore»: il termine  a
data  fissa,   «neutro   se   la   scansione   tra   reclutamento   e
specializzazione  mantenga  il  passo  ipotizzato   dal   legislatore
stesso»,  diventerebbe  «irrazionale  e   perturbatore   quando   tal
scansione non sia piu' governabile per  un  accumulo  di  eventi  non
previsti e non risolubili dal mantenimento della data indicata  dalla
legge». 
    Per il Consiglio di Stato lo scopo del concorso straordinario  e'
chiaro e consiste nel «piu'  rapido  riassorbimento»  del  precariato
scolastico.  Tuttavia,  «gli  eventi  straordinari,  che  gia'  hanno
perturbato la citata scansione», si sarebbero riverberati pure  sullo
stesso procedimento selettivo, il quale avrebbe a sua  volta  subito,
«non diversamente da quel ch'e' accaduto al 5°  ciclo  dei  TFA,  una
riconfigurazione ancora in itinere dei suoi tempi di  svolgimento,  a
causa dei noti fatti pandemici», con la  conseguente  sovrapposizione
del quinto dei cicli di TFA e della procedura  concorsuale,  entrambi
non ancora definiti alla data dell'udienza  camerale  di  discussione
dei ricorsi innanzi al giudice a quo. 
    Aggiunge   ancora   il   rimettente,   peraltro,   che    sarebbe
irragionevole anche la data del 15 luglio 2020, stabilita come limite
per  il  conseguimento   della   specializzazione   ai   fini   dello
scioglimento della riserva  in  senso  positivo,  in  quanto  fissata
«arbitrariamente e non con riferimento al  concreto  andamento  della
procedura», cio' che avrebbe imposto, invece, di fare riferimento «al
conseguimento del titolo prima  dell'immissione  in  servizio».  Tale
ultimo argomento e' ritenuto  rilevante,  perche'  «il  5°  ciclo  si
conclude[rebbe], di programma, proprio il 16 luglio 2020». 
    Restringendo la platea dei soggetti aventi titolo  a  partecipare
alla procedura concorsuale ai soli docenti che hanno potuto  ultimare
i  corsi  di  specializzazione  entro  il  termine   di   legge,   la
disposizione censurata avrebbe violato il «principio  di  ragionevole
massima partecipazione», in contrasto  «con  gli  interessi  pubblici
perseguiti col collegamento tra i TFA/S e detto concorso». 
    In tal modo sarebbe stato leso  «il  legittimo  affidamento  pure
degli abilitandi», il quale, se non esclude la  possibilita'  per  il
legislatore di incidere sui rapporti giuridici «in senso  sfavorevole
agli interessati (pur se aventi ad oggetto diritti)», richiede che le
nuove  regole  non  trasmodino   in   un   regolamento   irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica (da
intendere quale elemento fondamentale  dello  Stato  di  diritto).  A
questo proposito, a parere del rimettente,  il  legislatore  «deve  o
esimersi dallo stabilire regole rigide che  non  governino  i  poteri
della P.A. in modo congruente coi  valori  costituzionali  implicati,
oppure (come pure  nella  specie)  quando  tal  regolamento  provochi
distonie,  specie  a  fronte  di  assetti  mutevoli  ed  in  continuo
riadattamento, modificare la norma  rigida,  a  pena  d'incappare  in
evidenti, inutili discriminazioni». 
    Sarebbe, poi, vulnerato l'art. 97 Cost., non ravvisandosi,  «dopo
la predetta sovrapposizione tra tali due procedimenti», un  interesse
pubblico, attuale e concreto, a disporre  l'esclusione  dal  concorso
stesso degli appellanti, rilevando, al contrario, l'interesse «ad  un
buon ed efficace reclutamento di docenti capaci e meritevoli,  muniti
di (o che stanno  per  conseguire  l')  apposita  specializzazione  e
idonei a garantire a tutti i discenti l'effettivita' del diritto allo
studio, in coerenza coi doveri sociali ex artt. 2 e 34  Cost.».  Tale
interesse   sarebbe   stato   preservato,   invece,   solo    qualora
all'amministrazione  fosse  stato  consentito   -   in   assenza   di
disposizioni normative di eccessivo dettaglio -  di  adottare,  nella
sua ordinaria attivita' di indizione  dei  concorsi,  soluzioni  piu'
elastiche. 
    Inoltre, l'ammissione anche dei partecipanti al quinto ciclo  dei
TFA  risponderebbe  all'esigenza   di   «reclutare   rapidamente   ed
efficacemente (sia pur con  riserva)  anche  gli  specializzandi  sul
sostegno sia al fine di sveltirne i tempi d'impiego  nella  funzione,
sia a salvaguardia del diritto alla salute  del  disabile»,  sicche',
sotto questo profilo, la disposizione censurata si porrebbe anche  in
contrasto  con  l'art.  32  Cost.,   da   cui   deriva   il   diritto
all'inserimento scolastico con  affiancamento  di  un  insegnante  di
sostegno professionalmente titolato. 
    Sarebbe, infine, violato l'art. 113 Cost. perche' la disposizione
censurata,  «legificando   i   bandi»,   avrebbe   sottratto   «senza
motivazione alcuna alla tutela  giurisdizionale  le  posizioni  degli
istanti lasciando al giudice amministrativo - per assicurare tutela -
solo ed esclusivamente la strada  della  rimessione  della  norma  al
giudice delle leggi». 
    Sulla scorta di queste considerazioni,  il  Consiglio  di  Stato,
dopo  aver  concesso,  in  via  interinale,   le   misure   cautelari
provvisorie a favore  degli  appellanti  (ai  fini  della  sola  loro
ammissione con riserva al citato concorso riservato), ha disposto  la
sospensione del giudizio cautelare d'appello e  la  rimessione  degli
atti a questa Corte, per la decisione sulle questioni sollevate. 
    3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate  inammissibili  o,
comunque, non fondate. 
    Secondo la  difesa  statale,  il  d.l.  n.  126  del  2019,  come
convertito,  contenendo  disposizioni  dirette  a   destinatari   ben
determinati, apparterrebbe alla categoria delle  leggi-provvedimento,
soggette a uno  stretto  scrutinio  di  legittimita'  costituzionale,
sotto i profili della non arbitrarieta' e della non  irragionevolezza
della scelta del legislatore (e' citata la sentenza di  questa  Corte
n. 114 del 2017). Tale scrutinio non potrebbe pero' spingersi fino  a
considerare la consistenza degli  elementi  di  fatto  posti  a  loro
fondamento (e' citata la sentenza di questa Corte n. 66 del 1992). 
    L'Avvocatura rileva che, pur avendo il giudice a quo sostenuto la
lesione del legittimo affidamento dei ricorrenti,  nell'ordinanza  di
rimessione non avrebbe indicato in alcun modo il fondamento  di  tale
lesione. Sarebbe, infatti,  «evidente»  il  riferimento  operato  dal
giudice  rimettente  alla  situazione  generata  dalla  pandemia   da
Covid-19,  tuttavia  imprevedibile  alla   data   di   adozione   del
decreto-legge e  della  relativa  legge  di  conversione,  in  quanto
manifestatasi solo nel corso del 2020, a seguito della  dichiarazione
dello stato di emergenza  operata  con  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 30 gennaio 2020. 
    Del resto, la stessa ordinanza di rimessione  riconoscerebbe,  in
realta', che la denunciata  irragionevolezza  della  norma  censurata
sarebbe dovuta al fatto  che  la  scansione  temporale  tra  fase  di
specializzazione e fase di selezione mediante  concorso,  considerata
dal  legislatore  a  ottobre  2019,  nel  2020  non   sarebbe   stata
rispettata.   Questo   pero'   sarebbe   avvenuto   solo   a    causa
dell'interruzione, imposta dalla pandemia, di  moltissime  attivita',
non escluse, tra l'altro, quelle del quinto ciclo dei TFA, per questo
motivo ancora in  corso  di  svolgimento  addirittura  alla  data  di
adozione dell'ordinanza di rimessione. 
    A  parere  dell'Avvocatura,  dunque,  lo  stesso  giudice  a  quo
escluderebbe che la norma censurata, in  se'  considerata,  fosse  ab
origine irragionevole, legando il prospettato vulnus all'art. 3 Cost.
proprio alla  circostanza  della  sovrapposizione  delle  tempistiche
concorsuali con quelle di espletamento  del  quinto  ciclo  dei  TFA.
Tuttavia, l'ordinanza di rimessione non spiegherebbe  il  motivo  per
cui sarebbe possibile  censurare,  in  termini  di  irragionevolezza,
l'operato del legislatore «per non avere preso in considerazione, nel
2019, situazioni che al momento dell'adozione della norma  non  erano
assolutamente prevedibili, come appunto l'emergenza pandemica che  si
e' manifestata nei primi mesi del 2020, quando il D.L. e la legge  di
conversione erano stati gia' adottati». 
    In ogni caso, osserva l'Avvocatura, i concorsi  (straordinario  e
ordinari) considerati dal d.l. n. 126 del 2019, come convertito,  per
quanto  poi  rinviati  nel  loro  concreto  espletamento,  «sin   dal
principio dovevano rivolgersi ad una platea di aspiranti  che,  anche
laddove ammessa con riserva, avrebbe comunque conseguito il titolo di
specializzazione entro la data del 15 luglio  2020,  termine  massimo
allora prevedibile per  poter  effettuare  le  assunzioni  utili  per
l'avvio, il primo di settembre 2020, dell'anno scolastico 2020/2021»;
il quinto ciclo dei  TFA,  invece,  pur  essendo  stato  avviato  nel
febbraio 2020 (dunque prima dei bandi concorsuali del successivo mese
di aprile), era comunque destinato a concludersi nel 2021  (entro  il
mese di maggio) e, dunque, molto oltre il 15 luglio  2020  «anche  se
fosse rimasta in vigore la calendarizzazione originaria». 
    Il legislatore del 2019, insomma,  non  irragionevolmente,  aveva
«volutamente escluso sin dal principio la possibilita' che la riserva
di ammissione potesse abbracciare  anche  i  tirocinanti  del  quinto
ciclo», attraverso la scelta di fissare ex ante  «un  termine  rigido
per il possesso dei requisiti (29 dicembre 2019 come  soglia  massima
per l'iscrizione ai percorsi - 15 luglio 2020 come soglia massima per
il conseguimento della specializzazione) per l'ammissione con riserva
degli aspiranti al sostegno». 
    In questo modo, aveva sottratto all'amministrazione, in  sede  di
indizione dei concorsi, «ogni  residuo  margine  di  discrezionalita'
sulla portata della deroga alla  regola  generale  per  la  quale  il
titolo conseguente al TFA-sostegno  dovrebbe  essere  posseduto  alla
data di scadenza della domanda di concorso». E cio' in considerazione
della necessita'  di  completamento  delle  operazioni  (ivi  inclusa
quella di scioglimento positivo della riserva) in tempo utile per  il
regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021. 
    Di qui la non fondatezza dell'assunto di asserita violazione  del
principio di uguaglianza e del  favor  partecipationis,  inteso  come
declinazione del principio del buon andamento dell'amministrazione. 
    A tal proposito, osserva ancora l'Avvocatura, ben diversa sarebbe
la  situazione  di  coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo   di
specializzazione per il sostegno scolastico  entro  la  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, o comunque entro la data del 15 luglio 2020  (ammessi  alle
procedure), e quella dei  ricorrenti  (viceversa  esclusi):  i  primi
erano ormai in procinto di portare a termine, entro  pochi  mesi,  il
tirocinio formativo per il sostegno; i secondi,  assai  diversamente,
«ben lungi dal potersi definire "specializzandi", non avevano  ancora
nemmeno preso parte alle prove preliminari di accesso ai corsi del  V
ciclo (che si sarebbero svolte nel settembre/ottobre 2020)». 
    L'Avvocatura ricorda che,  per  la  giurisprudenza  dello  stesso
Consiglio di Stato (e' richiamata la sentenza della sezione terza, 20
maggio 2019, n. 3201), la regola generale - secondo cui  i  requisiti
per partecipare al concorso devono essere posseduti entro il termine,
stabilito  dal  bando,  per  la  presentazione  della   domanda   (e'
richiamata la sentenza della sezione quarta, 7 giugno 2019, n.  3854)
- puo' essere  derogata  dalla  legge,  in  presenza  di  particolari
esigenze di pubblico interesse, ragionevolmente prevalenti. 
    La  stessa  giurisprudenza  costituzionale,  rammenta  ancora  la
difesa statale, pur confermando il principio generale  fissato  dalla
legislazione  sui  concorsi   pubblici,   avrebbe   riconosciuto   al
legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', il potere  di
indicare una data diversa e anteriore, «con riferimento  a  requisiti
posti in  deroga  a  quelli  ordinari»,  entro  i  limiti  della  non
manifesta irragionevolezza e della  uniformita'  di  trattamento  tra
categorie omogenee di candidati (e'  citata  la  sentenza  di  questa
Corte n. 275  del  2020).  Il  caso  in  esame  sarebbe  analogo,  in
considerazione del fatto  che  «la  norma  impugnata  (replicata  nel
bando) si prospetta gia' di per se' come una deroga  ampliativa»,  in
linea con il favor partecipationis. L'estensione della partecipazione
proposta dall'ordinanza di rimessione  «finirebbe  per  frustrare  la
ratio legis, che, invece, e' proprio quella  di  risolvere  in  tempi
adeguati  il  problema   del   precariato   nella   scuola   statale,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili». 
    Del resto, osserva ancora l'interveniente,  il  legislatore,  pur
consapevole del ritardo nelle procedure di reclutamento  dovute  alle
disfunzioni  organizzative  connesse  alla  situazione  di  emergenza
pandemica,   nonostante   sia   successivamente   intervenuto   sulla
disciplina relativa  ai  concorsi  avviati,  ha  evitato  di  coprire
l'organico per il successivo anno scolastico  (2021/2022)  attraverso
l'estensione ad ulteriori aspiranti  delle  procedure  gia'  bandite,
prevedendo piuttosto, all'art. 59 del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73 (Misure urgenti connesse  all'emergenza  di  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sia una nuova procedura  straordinaria  per  la  stabilizzazione  del
personale  precario,  sui  posti  comuni  e  di  sostegno  vacanti  e
disponibili, sia  una  semplificazione  delle  procedure  concorsuali
ordinarie a regime. 
    Infine, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene  manifestamente
infondate le censure sollevate in riferimento agli artt. 2, 32  e  34
Cost., in quanto la disposizione censurata non inciderebbe sui  posti
di sostegno messi a concorso,  «andando  semmai  a  circoscrivere  la
platea di coloro che possono prendere parte alle  procedure  volte  a
coprirli». Anzi, osserva ancora l'interveniente,  nel  richiedere  un
titolo  per  il  sostegno  «quantomeno  imminente   ai   fini   della
partecipazione alle prove», la norma darebbe «piena tutela al diritto
all'istruzione  degli  alunni  disabili,  indirizzando  la  procedura
concorsuale a personale gia' specializzato». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Consiglio di Stato, sezione sesta, solleva, in riferimento
agli artt. 2, 3, 32, 34, 97 e 113 della  Costituzione,  questioni  di
legittimita'  costituzionale   dell'art.   1,   comma   18-ter,   del
decreto-legge 29  ottobre  2019,  n.  126  (Misure  di  straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159. 
    Il giudice rimettente si trova a decidere, in grado  di  appello,
su istanze cautelari avanzate  da  tre  gruppi  di  docenti  precari,
iscritti - stando a quanto sostenuto nell'ordinanza di  rimessione  -
al quinto ciclo dei tirocini formativi attivi (TFA) relativi ai posti
di sostegno. 
    I tirocini in parola sono corsi di formazione, a  numero  chiuso,
che occorre frequentare per ottenere la  specializzazione  necessaria
ai fini della partecipazione ai concorsi per  il  reclutamento  degli
insegnanti di sostegno, da destinare, nelle scuole di ogni  ordine  e
grado, alle classi in cui vi siano alunni con disabilita'. 
    Il ricordato quinto ciclo dei TFA, riferisce il giudice a quo, e'
stato  attivato  in  data  12  febbraio   2020,   con   provvedimento
ministeriale che indicava le date del 2 e 3 aprile 2020 per le  prove
preselettive di accesso al corso, e  il  mese  di  maggio  2021  come
termine ultimo di conclusione del percorso formativo. 
    Evidenzia il rimettente che tali  date,  a  causa  dell'insorgere
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state differite  piu'
volte, fino alla definitiva fissazione delle prove  d'accesso  al  29
settembre - 1° ottobre 2020, ed al 16 luglio 2021 del termine per  il
completamento del corso. 
    Ricorda, altresi', che antecedentemente all'avvio  del  ricordato
quinto ciclo di tirocinio, allo  scopo  di  assorbire  il  precariato
scolastico, il d.l. n. 126 del 2019 (art. 1,  comma  1)  ha  previsto
l'indizione, entro il 30 aprile 2020, di  un  concorso  straordinario
per il reclutamento di insegnanti, sia su posti comuni, sia su  posti
di sostegno. Si tratta di un concorso interamente riservato a docenti
precari della scuola secondaria di primo e di secondo grado,  purche'
avessero svolto almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,
tra gli anni scolastici 2008/2009 e  2019/2020,  e  preordinato  alla
loro immissione nel ruolo  docente  a  partire  dall'anno  scolastico
2020-2021. 
    La  disposizione  censurata  (art.  1,  comma  18-ter)  e'  stata
aggiunta in sede di conversione e prevede l'ammissione, sia  pur  con
riserva, alle procedure concorsuali anche dei «soggetti  iscritti  ai
percorsi di specializzazione  all'insegnamento  di  sostegno  avviati
entro la data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
presente decreto», ossia entro il 29 dicembre 2019.  Essa  stabilisce
anche che lo scioglimento positivo della riserva  puo'  aversi  «solo
nel caso di conseguimento del  relativo  titolo  di  specializzazione
entro il 15 luglio 2020». 
    Proprio  contro  la  limitazione  temporale  all'ammissione   con
riserva sono stati proposti i tre  ricorsi  cautelari  sui  quali  si
trova a decidere, in grado d'appello, il Consiglio di Stato. 
    Esclusa la possibilita' di una interpretazione costituzionalmente
conforme della disposizione censurata, il Collegio rimettente  reputa
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126  del  2019,
come convertito, nella parte in  cui  esclude  la  partecipazione  al
concorso, «peraltro con riserva», di soggetti che, a suo giudizio, si
troverebbero, al momento dell'indizione della  procedura  concorsuale
straordinaria, nella medesima situazione degli  altri  specializzandi
ammessi. 
    L'unica particolarita' della loro condizione consisterebbe  nella
circostanza che «il loro ciclo di abilitazione e' stato avviato il 12
febbraio 2020», dunque successivamente alla data di entrata in vigore
della norma censurata (29 dicembre 2019); ma  l'avvio  del  tirocinio
sarebbe  avvenuto  pur  sempre  in  una  data  antecedente  a  quella
dell'indizione del concorso straordinario (23 aprile 2020). 
    Per questo, secondo il  rimettente,  la  disposizione  censurata,
nell'indicare una  data  fissa  per  il  possesso  del  requisito  di
ammissione   con   riserva   al   concorso   straordinario,   sarebbe
irragionevole per la sua «rigidita'», discriminando senza  fondamento
situazioni sostanzialmente identiche. 
    Per assicurare  il  rispetto  dei  principi  di  uguaglianza,  di
ragionevolezza  e   di   buon   andamento   dell'amministrazione   il
legislatore, invece, «avrebbe dovuto fare riferimento non  alla  data
di  conversione  in  legge  del  decreto  ma  all'attivazione   della
procedura abilitativa c.d.  TFA  in  data  antecedente  a  quella  di
indizione della procedura concorsuale  straordinaria».  Cio'  avrebbe
consentito di fronteggiare anche «eventi non previsti» - quali, nella
specie, la pandemia da  Covid-19  -  che,  modificando  la  scansione
temporale originariamente prevista dalla legge, avrebbero determinato
la «sovrapposizione» tra il concorso straordinario e il quinto  ciclo
del TFA. 
    Da tutto cio',  in  definitiva,  risulterebbe  la  necessita'  di
consentire la partecipazione al concorso anche  di  coloro  che,  nel
frattempo, avessero acquisito lo  status  di  iscritti  al  ricordato
quinto ciclo dei TFA. 
    Per il rimettente, peraltro,  sarebbe  irragionevole,  in  quanto
fissata «arbitrariamente e non con riferimento al concreto  andamento
della procedura», anche l'indicazione della data del 15  luglio  2020
per  il  conseguimento  della   specializzazione,   ai   fini   dello
scioglimento in  senso  positivo  della  riserva:  anch'essa  avrebbe
dovuto essere, piu' genericamente,  riferita  «al  conseguimento  del
titolo prima dell'immissione  in  servizio».  Il  rimettente  annette
rilievo  a  quest'ultimo   argomento,   perche',   secondo   la   sua
ricostruzione,  il  quinto  ciclo  dei  TFA,  secondo  il   programma
originario, si sarebbe concluso il 16 luglio 2020,  ossia  il  giorno
appena successivo a quello fissato dalla legge. 
    Ancora, la norma censurata avrebbe irragionevolmente ristretto la
platea dei soggetti aventi titolo  a  partecipare  con  riserva  alla
procedura  concorsuale,  ledendo  il  legittimo   affidamento   degli
specializzandi in parola. 
    Sarebbe pregiudicato anche l'interesse «ad un  buon  ed  efficace
reclutamento di docenti capaci  e  meritevoli»,  e,  di  conseguenza,
l'effettivita', non solo del diritto allo studio  dei  discenti,  «in
coerenza coi doveri sociali ex artt. 2 e  34  Cost.»,  ma  anche  del
«diritto alla salute del disabile», presidiato  dall'art.  32  Cost.,
l'uno   e   l'altro   declinati,   nella   specie,   come    «diritto
all'inserimento scolastico con  affiancamento  di  un  insegnante  di
sostegno professionalmente titolato». 
    Sarebbe violato, infine, l'art. 113 Cost. perche' la disposizione
censurata,  «legificando   i   bandi»,   avrebbe   sottratto   «senza
motivazione alcuna alla tutela  giurisdizionale  le  posizioni  degli
istanti lasciando al giudice amministrativo - per assicurare tutela -
solo ed esclusivamente la strada  della  rimessione  della  norma  al
giudice delle leggi». 
    2.-  Una  sintetica  ricostruzione  del  contesto  normativo   di
riferimento consente un migliore inquadramento delle questioni  cosi'
sollevate. 
    2.1.- Di regola, l'accesso ai ruoli del personale  docente  della
scuola secondaria avviene in forza di concorsi pubblici, banditi ogni
triennio  (artt.  399,  comma  1,  e  400,  comma  01,  del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione  del  testo
unico  delle  disposizioni  legislative   vigenti   in   materia   di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»). 
    Secondo tale generale disciplina (dettata dal decreto legislativo
13  aprile  2017,   n.   59,   recante   «Riordino,   adeguamento   e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione  sociale  e  culturale  della  professione,  a   norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b, della  legge  13  luglio
2015, n. 107»), per i posti comuni costituisce titolo di  accesso  al
concorso  il  possesso,  alternativamente  (art.  5,  comma  1),   di
abilitazione specifica  all'insegnamento  sulla  classe  di  concorso
oppure di laurea magistrale o a ciclo unico (o titolo equipollente  o
equiparato), qualora quest'ultima sia affiancata dal conseguimento di
ventiquattro  crediti  formativi  universitari   o   accademici,   da
acquisire in specifiche discipline. 
    Sempre per i posti comuni, il concorso prevede due prove scritte,
a carattere nazionale, e una prova orale (art. 6, comma 1). 
    Coloro che superano  le  prove,  collocandosi  nella  graduatoria
finale in posizione utile in relazione al numero  di  posti  messi  a
concorso, rientrano tra i vincitori (art.  7,  comma  1).  Una  volta
immessi in ruolo, nel corso del primo anno di servizio sono  soggetti
ad un periodo di formazione iniziale e prova (art. 13). 
    Peculiare e' la disciplina dettata per gli aspiranti  docenti  su
posti di sostegno. 
    Con l'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate), il  legislatore,  per  disciplinare  compiutamente  il
diritto all'istruzione delle persone con disabilita',  ha  incentrato
il sistema scolastico principalmente  sulla  figura  del  docente  di
sostegno, insegnante specializzato assegnato alla classe  dell'alunno
con disabilita' per favorirne il processo di inclusione. 
    Peraltro, il d.lgs. n.  59  del  2017  ha  disegnato  un  sistema
unitario di formazione iniziale  e  accesso  ai  ruoli  nella  scuola
secondaria, sicche' anche coloro che aspirino a diventare  insegnanti
di sostegno devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti
per accedere  ai  ruoli  sui  posti  comuni,  superando  un  pubblico
concorso. 
    Vi  sono,  tuttavia,  alcune  significative   differenze,   anche
riguardo all'organizzazione del concorso, che prevede (art. 6,  comma
5, del d.lgs. n. 59 del 2017) una  sola  prova  scritta  a  carattere
nazionale, oltre alla prova orale. 
    Rispetto a cio' che e' disposto per  il  reclutamento  sui  posti
comuni, la principale peculiarita' (che peraltro giustifica anche  la
ricordata  diversa  strutturazione  delle   prove   concorsuali)   e'
costituita dalla previsione di uno specifico requisito di ammissione,
cioe' il previo superamento dei  corsi  di  specializzazione  per  le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' (art.  5,
comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2017). 
    Si tratta, appunto, dei cosiddetti TFA, disciplinati dal  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente:  «Definizione  della
disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione  iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria  e
della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»)  e
dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011 (Criteri e
modalita'  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  per   il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai
sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,  n.  249),
che ha dato attuazione al primo. 
    I  percorsi  formativi   finalizzati   al   conseguimento   della
specializzazione per le attivita' di sostegno - istituiti ed attivati
dalle universita' previa autorizzazione ministeriale (art.  3,  comma
1, del d.m. 30  settembre  2011)  -  vengono  banditi  periodicamente
(tendenzialmente ogni anno, ex art. 5, commi 1 e 2, del d.m.  n.  249
del 2010) e organizzati in cicli a numero chiuso. 
    Con il bando che da' avvio ad  un  ciclo  di  TFA,  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca (di seguito: MIUR) fissa i  principi
generali, rimettendo invece alle singole universita' la pubblicazione
dei relativi bandi  di  dettaglio.  Tutti  i  corsi  devono  comunque
soddisfare il requisito minimo della durata non inferiore a otto mesi
(art. 7 d.m. 30 settembre 2011), di cui almeno cinque  dedicati  alle
attivita' di tirocinio diretto e indiretto (per  300  ore,  ai  sensi
dell'art. 13 del d.m. n. 249 del 2010). 
    La selezione per l'accesso al  TFA  di  specializzazione  per  il
sostegno si articola in tre fasi  (art.  6,  comma  2,  del  d.m.  30
settembre 2011):  un  test  preliminare,  consistente  in  quesiti  a
risposta multipla; una o piu'  prove  scritte  ovvero  pratiche;  una
prova orale. 
    2.2.- Confrontata con la disciplina generale  appena  illustrata,
quella introdotta con  il  d.l.  n.  126  del  2019  -  provvedimento
d'urgenza in cui e'  stata  inserita,  in  sede  di  conversione,  la
disposizione censurata - rivela immediatamente il  proprio  carattere
speciale e derogatorio. 
    Il d.l. n. 126 del 2019, come convertito, mira dichiaratamente  a
porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo  che  affligge
da tempo le scuole statali, come recita il preambolo, ove si  ricorda
«la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre  misure  per
assicurare  la   stabilita'   dell'insegnamento   nelle   istituzioni
scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale  di  ruolo
nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine». 
    L'art. 1 del decreto-legge in parola  -  rubricato  «Disposizioni
urgenti in materia  di  reclutamento  e  abilitazione  del  personale
docente nella scuola secondaria» - prevede innanzitutto, nei commi da
1 a 16 e 19, l'indizione, entro il 30 aprile 2020, di  una  procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di  docenti
nella scuola secondaria di primo e  di  secondo  grado,  riservata  a
soggetti che hanno conseguito, per la classe di  concorso  richiesta,
il titolo di studio previsto per l'accesso ai concorsi  ordinari  dal
d.lgs. n. 59 del 2017 e che (come prevede il comma 5, lettera a,  del
medesimo art. 1) hanno svolto - fra gli anni scolastici  2008/2009  e
2019/2020 (su posti comuni o di sostegno) - almeno tre annualita'  di
servizio, anche non consecutive, di cui almeno  una  nella  specifica
classe di concorso o  nella  tipologia  di  posto  per  la  quale  si
concorre. 
    La procedura straordinaria e' strutturata, dunque, come  concorso
(non aperto, ma) riservato e deve essere avviata  contestualmente  al
concorso ordinario per titoli ed esami bandito per il reclutamento di
docenti nella scuola secondaria. 
    In ulteriore deroga alla disciplina generale di cui al d.lgs.  n.
59  del  2017,  la  procedura  non  richiede   il   previo   possesso
dell'abilitazione all'insegnamento e prevede lo svolgimento  solo  di
una prova scritta, con sistema informatizzato, basata  su  quesiti  a
risposta multipla su argomenti afferenti alle classi  di  concorso  e
sulle metodologie didattiche. 
    Non si richiede, dunque, la  successiva  prova  orale,  stabilita
invece in via ordinaria, ma solo una valutazione dei titoli  prodotti
(comma 9, lettera b). 
    Come  e'  agevole  constatare,  si  tratta  di   una   disciplina
concorsuale speciale e fortemente agevolativa, volta  a  favorire  al
massimo grado il riassorbimento del cosiddetto "precariato storico". 
    Nel corso dell'iter parlamentare di conversione  in  legge  viene
inserita la disposizione censurata nel presente  giudizio  (il  comma
18-ter). Essa, per  il  reclutamento  dei  soli  posti  di  personale
docente di sostegno, contiene prescrizioni ulteriormente  agevolative
rispetto  alle  appena  illustrate  disposizioni,  gia'  di  per  se'
speciali e "di favore". 
    Come conferma anche il  testo  originario  del  decreto-legge  in
esame,  la  partecipazione  ai  concorsi  per   posti   di   sostegno
presuppone,   in   via   generale,   il   possesso   della   relativa
specializzazione. Invece, il comma 18-ter  prevede  l'ammissione  con
riserva «al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di  cui
al comma 1» dei soggetti «iscritti ai  percorsi  di  specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e'
sciolta positivamente solo nel caso  di  conseguimento  del  relativo
titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020». 
    La   disposizione   censurata,   dunque,   mira   ad    estendere
ulteriormente la  platea  dei  partecipanti  al  concorso  riservato,
ammettendo anche coloro che, alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione (29 dicembre 2019), pur non  essendo  ancora  in
possesso  del  titolo  di  specializzazione,  fossero  comunque  gia'
iscritti ai corsi di specializzazione per il sostegno. 
    Si tratta, appunto, degli iscritti al quarto ciclo TFA. 
    3.- Tutto cio' premesso, il Consiglio di Stato rimettente ritiene
che la mancata ammissione  con  riserva  alle  procedure  concorsuali
previste dal d.l. n. 126 del 2019, come convertito, anche  di  coloro
che definisce  «iscritti»  -  al  momento  della  proposizione  degli
appelli cautelari - al quinto ciclo dei TFA, attivato successivamente
alla data di entrata  in  vigore  della  disposizione  censurata,  ma
comunque anteriormente all'emanazione dei bandi  di  concorso,  violi
gli artt. 3 e 97 Cost., sotto tre distinti e concorrenti profili. 
    3.1.- Sarebbe, in primo luogo, leso il principio di uguaglianza. 
    Posto   che,   ai   fini   della   partecipazione   al   concorso
straordinario, le due  situazioni  in  comparazione  -  quella  degli
iscritti al quarto ciclo TFA, e quella degli  iscritti,  o  aspiranti
tali, al quinto ciclo TFA - risulterebbero a  suo  avviso  del  tutto
analoghe, differenziandosi  solo  sotto  il  profilo  della  data  di
attivazione  dei   corsi   di   specializzazione,   la   disposizione
realizzerebbe una ingiustificata discriminazione a danno del  secondo
gruppo di soggetti. 
    Questa  Corte  non  condivide  l'assunto,  derivandone   la   non
fondatezza di questo primo profilo di censura. 
    Alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del
d.l. n. 126  del  2019  (29  dicembre  2019),  risultava  in  via  di
(avanzato)  svolgimento  un  solo  ciclo  TFA,  il   quarto,   e   la
disposizione censurata, come si visto, e' esattamente  indirizzata  a
favorire la partecipazione al  concorso  straordinario,  sebbene  con
riserva, anche (ma solo) degli iscritti a tale ciclo. 
    Il quarto ciclo TFA era stato attivato, infatti, con decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio
2019,   n.   92   (Disposizioni   concernenti   le    procedure    di
specializzazione  sul  sostegno  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249 e  successive  modificazioni).  In  seguito,  il  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   21
febbraio  2019  aveva  fissato  le  date  di  svolgimento  dei   test
preliminari di accesso, individuandole nel  28  e  29  marzo  2019  e
stabilendo che i corsi del ciclo si sarebbero dovuti concludere entro
il mese di febbraio 2020. 
    Su richiesta  della  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 febbraio 2019, n. 158, aveva posticipato le date  di
svolgimento dei test preliminari al 15 e  16  aprile  2019,  e  aveva
fissato il termine finale per la conclusione dei corsi  al  20  marzo
2020. 
    Infine, per il  sopravvenire  dell'emergenza  pandemica,  che  ha
impedito di concludere  il  quarto  ciclo  entro  il  termine  finale
programmato,  con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca 11 marzo 2020, n. 176, il  termine  del  tirocinio  e'  stato
differito al 31 maggio 2020, data comunque utile  per  consentire  il
definitivo conseguimento del titolo entro il 15 luglio  2020,  giorno
fissato per lo scioglimento della riserva. 
    Ben diversa e', invece, la situazione dei ricorrenti nei  giudizi
a quibus, i  quali,  al  momento  della  proposizione  delle  istanze
cautelari in primo grado, neppure risultavano  ammessi  ad  un  ciclo
TFA. 
    Infatti, il quinto corso di specializzazione risulta avviato solo
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 febbraio
2020, n. 92, dunque in data successiva a quella di entrata in  vigore
della disposizione censurata. Il decreto da ultimo citato aveva anche
fissato le date di svolgimento dei test preliminari di accesso (2 e 3
aprile  2020),  stabilendo,  altresi',  che  i  corsi  del  ciclo  si
sarebbero dovuti concludere entro il 31 maggio 2021, termine di  gran
lunga successivo a quello fissato dalla disposizione censurata per lo
scioglimento in senso positivo della riserva (15 luglio 2020). 
    Il gia' citato d.m. n. 176  del  2020,  in  considerazione  della
sopravvenuta emergenza pandemica, aveva inoltre posticipato al  18  e
19 maggio 2020  le  date  di  svolgimento  dei  test  preliminari  di
ammissione al quinto ciclo, e aveva fissato il nuovo  termine  finale
per la conclusione dei corsi al 15 giugno 2021. 
    Ancora,  per  effetto  della  sospensione  delle   attivita'   di
frequenza didattica, disposta da vari decreti adottati dal Presidente
del Consiglio dei ministri nella fase acuta dell'emergenza pandemica,
il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  28  aprile
2020, n. 41, aveva ulteriormente rinviato le date di svolgimento  dei
test preliminari  di  accesso  al  quinto  ciclo,  fissandole  al  29
settembre e 1° ottobre 2020 e differendo anche il termine finale  per
la conclusione del ciclo al 16 luglio 2021: non  gia'  al  16  luglio
2020, come invece ritenuto nell'ordinanza di rimessione. 
    Sulla base dei  provvedimenti  che  hanno  disciplinato  avvio  e
svolgimento  del  quinto  ciclo  TFA,  e'  dunque  evidente  che  gli
aspiranti alla frequentazione dello stesso non  avrebbero  potuto  in
alcun modo essere contemplati dalla disposizione  censurata,  per  la
semplice ragione che il corso sarebbe stato autorizzato,  secondo  il
programma originario, solo nel febbraio del 2020, e sarebbe terminato
in data certamente non utile per l'assunzione in servizio  a  partire
dal 1° settembre 2020, data di avvio dell'anno scolastico 2020/2021. 
    In realta', prendendo a riferimento la data di entrata in  vigore
della  disposizione  censurata  (29  dicembre   2019),   i   suddetti
aspiranti, al momento della  indizione  delle  procedure  concorsuali
(entro il 30 aprile 2020, in base all'art. 1, comma 1,  del  d.l.  n.
126 del 2019, come convertito) non avrebbero  verosimilmente  neppure
completato la fase preliminare di ammissione al corso, fissata per le
date del 2 e 3 aprile 2020, cui sarebbero  dovute  seguire  le  prove
scritte e quella orale. 
    Invece, sempre con riferimento alla data del 29 dicembre 2019,  i
frequentanti  del  quarto  ciclo  TFA  erano  ormai  in  procinto  di
concludere   il   corso   di    specializzazione,    avendo    quindi
presumibilmente gia' acquisito gran parte delle competenze  richieste
per partecipare al concorso per il reclutamento degli  insegnanti  di
sostegno. Solo per costoro,  dunque,  era  ragionevolmente  possibile
fissare una data per lo scioglimento in senso positivo della  riserva
entro un termine utile per l'assunzione a partire  dal  1°  settembre
2020. 
    A differenza di quanto ritenuto  dal  rimettente,  nemmeno  rende
assimilabili  le  due  situazioni  poste  a   confronto   l'ulteriore
circostanza   che,   a   causa   del    sopravvenire    imprevedibile
dell'emergenza pandemica, sia stata differita  la  data  di  concreto
avvio del concorso straordinario. 
    Vero, infatti, che il decreto dipartimentale n. 783 dell'8 luglio
2020 - a cio' autorizzato dall'art. 2, comma 04, del decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22  (Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di  Stato,  nonche'  in  materia  di  procedure  concorsuali   e   di
abilitazione  e  per  la  continuita'  della  gestione   accademica),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno  2020,  n.  41  -
aveva posticipato  al  10  agosto  2020  il  termine  finale  per  la
presentazione   delle   domande   di   partecipazione   al   concorso
straordinario di cui al d.l. n.126 del 2019, come convertito. 
    Tuttavia, analoghi rinvii hanno  evidentemente  coinvolto,  oltre
alle procedure concorsuali, tutti i corsi di tirocinio,  e  anche  le
date per i test preliminari di accesso al quinto ciclo TFA erano gia'
state rinviate al 29 settembre e 1° ottobre 2020, in forza del citato
d.m. n. 41 del 2020. In definitiva, anche alla nuova, effettiva, data
di avvio del concorso straordinario, gli  appellanti  nei  giudizi  a
quibus continuavano ad essere meri aspiranti alla frequentazione  del
quinto ciclo TFA. 
    3.2.-  A  giudizio  del  rimettente,  la  disposizione  censurata
sarebbe anche lesiva del principio di ragionevolezza. Tale principio,
nella particolare fattispecie in esame, dovrebbe declinarsi, sempre a
suo avviso, in quello della «massima partecipazione» al concorso. 
    Non erra il giudice  a  quo  laddove  qualifica  la  disposizione
censurata  quale  legge-provvedimento,  in  considerazione  del   suo
contenuto particolare, nonche' del suo limitato ambito soggettivo  di
applicazione (sentenza n. 49 del 2021). Come si e' detto, in effetti,
l'art. 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126  del  2019  e'  destinato  ad
operare in favore di una platea di destinatari ben  individuata,  gli
iscritti al quarto ciclo TFA. 
    Ne  deriva   che,   conformemente   a   costante   giurisprudenza
costituzionale, tale disposizione  deve  essere  assoggettata  a  uno
stretto scrutinio, previa  ricostruzione  del  suo  contenuto,  della
ratio che l'ispira e delle modalita' della  sua  attuazione  (tra  le
ultime, sentenze n. 49 del 2021 e n. 116 del 2020). 
    Ebbene, se confrontata con la  disciplina  generale  in  tema  di
reclutamento del personale docente,  si  e'  gia'  visto  che  quella
introdotta con il d.l. n. 126 del 2019,  come  convertito,  manifesta
caratteristiche marcatamente derogatorie, introducendo una disciplina
concorsuale speciale e agevolativa. E si e' anche evidenziato come la
disposizione  censurata  (art.  1,  comma  18-ter)  inserisca  regole
ulteriormente derogatorie e di agevolazione, rivolte al  reclutamento
di personale docente per i  soli  posti  di  sostegno,  ampliando  la
platea dei partecipanti al concorso agli iscritti al quarto ciclo TFA
sostegno. 
    Da questo punto di vista, lungi dal restringere tale platea, come
ritiene il rimettente, la  disposizione  in  esame  ne  determina  un
significativo  ampliamento,  ammettendo  a  partecipare  -   in   via
eccezionale, sebbene con riserva  -  anche  soggetti  non  ancora  in
possesso  del  requisito  della  specializzazione  per  il  ruolo  di
insegnanti di sostegno, ma in procinto di conseguirlo. 
    A fronte di questa scelta, il rimettente non pone in  discussione
l'indizione  di  un  concorso  interamente   riservato   e,   dunque,
potenzialmente in contrasto con il principio del  pubblico  concorso,
di cui all'art. 97, quarto comma, Cost. 
    Lamenta, invece, che il  momento  di  maturazione  del  requisito
derogatorio di ammissione  al  concorso  sia  stato  individuato  dal
legislatore  nella  data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di
conversione del decreto-legge (29 dicembre 2019), anziche' nella data
di scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso stesso. 
    Sarebbe stata violata, in tal modo, una regola generale  in  tema
di concorsi, stabilita dalle  norme  che  disciplinano  l'accesso  ai
pubblici impieghi (sono richiamati l'art. 2  del  d.P.R.  10  gennaio
1957, n. 3, recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato», e l'art. 2, comma 7, del
d.P.R. 9 maggio 1994, n.  487,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»). 
    Sostiene altresi' il giudice a quo, che, una  volta  derogata  la
regola generale  prima  richiamata,  il  legislatore  avrebbe  dovuto
orientarsi non gia' verso una disposizione che ancora rigidamente  il
criterio di ammissione al concorso  ad  una  data  fissa,  bensi'  in
direzione di una disciplina  elastica,  in  grado  di  "assorbire"  e
ricomprendere  ragionevolmente  situazioni  nel  tempo   mutevoli   e
imprevedibili, ivi comprese quelle dei tirocinanti del  quinto  ciclo
TFA. 
    La prospettiva complessivamente esposta dal rimettente non coglie
nel segno. 
    Intanto, nella sentenza n. 275 del 2020,  questa  Corte  ha  gia'
affermato che «la scelta di fissare  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissione alla data di scadenza della presentazione  delle  domande,
pur assurgendo a principio generale della legislazione  sui  concorsi
pubblici  [...]  non  costituisce   una   scelta   costituzionalmente
obbligata». Nella sua discrezionalita', «il  legislatore  puo'  [...]
indicare una data diversa e anteriore, con  riferimento  a  requisiti
posti in deroga a quelli ordinari, entro i limiti della non manifesta
irragionevolezza e della uniformita'  di  trattamento  tra  categorie
omogenee di candidati». 
    In  secondo  luogo,  nel  caso  di  specie  non  risulta  in  se'
irragionevole  la  previsione,  quale   requisito   derogatorio   per
l'ammissione con riserva al concorso stesso, della mera iscrizione al
corso di specializzazione, in luogo del  conseguimento  del  relativo
titolo, tanto piu' se riferita a soggetti che abbiano  comunque  gia'
acquisito un bagaglio di competenze tale da  far  ritenere  altamente
probabile  un  positivo   scioglimento   della   riserva   in   tempi
ravvicinati. 
    Infatti, l'esigenza di superare nel piu' breve tempo possibile il
cosiddetto  precariato   storico   -   nonche'   quella   di   dotare
tempestivamente gli alunni con disabilita' di insegnanti di  sostegno
professionalmente titolati - costituiscono  adeguata  giustificazione
della previsione che limita la categoria dei  partecipanti  a  coloro
che siano in possesso di un determinato requisito -  fissato  in  via
derogatoria - al momento di entrata in vigore della legge, anziche' a
quello di scadenza del termine di presentazione delle domande.  Cio',
soprattutto in presenza di  concorsi,  come  quello  in  esame,  gia'
connotati «da evidenti e marcati tratti di specialita'» (nello stesso
senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 13 febbraio  2020,
n. 1163). 
    Ne' trova fondamento l'invocazione del rimettente  in  favore  di
una  scelta  legislativa  non  rigida,  ma  aperta  a   ricomprendere
situazioni in  ulteriore  evoluzione,  come  quella  degli  aspiranti
frequentatori del quinto ciclo TFA. A sostegno  della  ragionevolezza
della scelta legislativa soccorre la circostanza, gia' chiarita,  che
la posizione degli  iscritti  al  quarto  ciclo  TFA  era  del  tutto
differente  rispetto  a  quella  di  coloro  che  -  sia  al  momento
dell'entrata in vigore della  disposizione  censurata,  sia  all'atto
della  indizione  del  concorso  straordinario  -  erano  appunto  da
considerare solo meri "aspiranti" all'iscrizione al previsto (ma  non
ancora  autorizzato)  quinto  ciclo  e  che,  dunque,  non   potevano
verosimilmente vantare alcuna consistente competenza specialistica. 
    Tale ultima evidenza consente di rigettare  anche  il  dubbio  di
irragionevolezza avanzato circa la scelta di indicare nel  15  luglio
2020 - in luogo della data di assunzione in  servizio  dei  vincitori
del concorso (che sarebbe dovuta avvenire a partire dal 1°  settembre
2020) - il momento entro il quale  gli  ammessi  in  via  derogatoria
avrebbero dovuto conseguire il titolo per lo  scioglimento  in  senso
positivo della riserva. 
    L'intentio legis - desumibile dalla  lettura  del  preambolo  del
d.l. n. 126 del 2019, come convertito - era quella  di  risolvere  in
tempi celeri il problema del precariato nella  scuola  statale  e  di
assumere i vincitori (o almeno una quota di essi)  in  termini  utili
per  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico  2020/2021.  E'  dunque
evidente che questo obiettivo  non  sarebbe  stato  raggiunto  se  lo
scioglimento in  senso  positivo  della  riserva  fosse  stato  fatto
slittare (molto piu') in avanti,  per  consentire  la  partecipazione
anche a coloro che  non  avevano  neppure  iniziato  un  percorso  di
specializzazione, il quale, a sua volta, si sarebbe concluso  -  come
da programma - solo nel maggio del 2021. 
    Non sposta affatto i termini del problema il  concatenarsi  degli
eventi successivo alla data di entrata in vigore  della  disposizione
censurata  e,  in  particolare,  il  susseguirsi  dei  rinvii   delle
procedure dovuti all'emergenza pandemica. 
    Secondo  il  rimettente,  la   pandemia   da   Covid-19   avrebbe
determinato la «sovrapposizione» tra concorso straordinario e  quinto
ciclo del TFA, sicche' una  norma  «rigida»  come  quella  censurata,
priva  di  una  clausola  di  salvaguardia  volta  a  consentire   la
partecipazione al concorso anche a coloro che si  sarebbero  iscritti
al quinto ciclo TFA, contrasterebbe con i  principi  di  uguaglianza,
ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Neppure questa ricostruzione corrisponde alla reale scansione dei
procedimenti. 
    Anzitutto,  non  si  e'  in  presenza  di  una  vera  e   propria
"sovrapposizione" delle procedure concorsuali con lo svolgimento  del
quinto ciclo TFA, piuttosto di una dilazione dei termini che, a causa
della pandemia, ha interessato tutte le procedure in esame. 
    In ogni caso, tale asserita "sovrapposizione" era ben presente al
legislatore al  momento  di  entrata  in  vigore  della  disposizione
censurata, come risulta  palese  dalla  ricostruzione  in  precedenza
illustrata (punto 3.1.). Ab origine, infatti, il quinto ciclo TFA  si
sarebbe dovuto svolgere a partire da  una  data  molto  probabilmente
successiva al  30  aprile  del  2020  (termine  per  l'indizione  del
concorso), per concludersi entro il mese di maggio dell'anno 2021  e,
dunque, addirittura ben oltre la  fine  programmata  delle  procedure
concorsuali. 
    Del resto, lo stesso legislatore, pur  intervenendo  -  in  piena
emergenza pandemica - con l'art. 2 del d.l.  n.  22  del  2020,  come
convertito,  per  disciplinare  diversamente  la  prova  scritta  del
concorso straordinario (commi da 01 a 03) e, quel che piu' conta, per
autorizzare l'amministrazione a modificare il relativo bando ai  fini
della posticipazione del termine per la presentazione  delle  domande
di partecipazione (comma 04), non ha affatto previsto in quella  sede
l'estensione, agli aspiranti  frequentatori  del  quinto  ciclo  TFA,
della legittimazione  eccezionale  a  partecipare  con  riserva  alle
procedure concorsuali straordinarie di reclutamento. Si  e',  invece,
limitato  a  stabilire,  per  costoro,  una   diversa   agevolazione,
consistente  -  al  ricorrere  di  certe  condizioni   di   pregressa
esperienza  lavorativa  -  nell'accesso  facilitato   al   corso   di
specializzazione (art. 2,  comma  08,  d.l.  n.  22  del  2020,  come
convertito). 
    Anche successivamente all'irrompere dell'emergenza pandemica,  in
definitiva, il legislatore ha ritenuto  di  mantenere  la  scelta  ab
origine operata con la norma censurata, confermando  una  valutazione
del tutto ragionevole, in linea con il principio di uguaglianza,  che
impone   l'adozione   di   discipline   differenti   per   situazioni
oggettivamente diverse (da ultimo, sentenza n. 172 del  2021)  e  che
tali si sono mantenute nel corso del tempo. 
    3.3.- Da tutto quanto esposto emerge la non fondatezza anche  del
terzo profilo di censura basato sull'art. 3 Cost., che il  rimettente
costruisce in termini di lesione  dell'affidamento  degli  appellanti
nei giudizi a quibus. 
    Negli aspiranti all'iscrizione al quinto ciclo TFA non si sarebbe
mai potuta ingenerare alcuna ragionevole  aspettativa  di  ammissione
alle procedure concorsuali bandite ai sensi dell'art. l, comma l, del
d.l. n. 126 del 2019, come convertito, per due ragioni: perche'  tali
procedure risultavano, sin dall'inizio, esclusivamente rivolte a  una
ben definita platea di aspiranti, che  ricomprende  i  soggetti  gia'
iscritti al quarto  ciclo,  ormai  prossimi  al  conseguimento  della
specializzazione; e perche' gli  aspiranti  alla  frequentazione  del
quinto ciclo TFA mai  avrebbero  potuto  concludere  il  percorso  di
specializzazione in tempo utile per la partecipazione ad un  concorso
programmato per favorire il reclutamento  gia'  a  partire  dall'anno
scolastico 2020/2021. 
    Risolutivo, del resto, e' il principio, desumibile dalla costante
giurisprudenza costituzionale, per cui un affidamento tutelabile  non
puo'  riposare  sull'aspettativa  di  partecipare   a   un   concorso
interamente riservato e, dunque, bandito in deroga  alla  regola  del
concorso pubblico ex art. 97, quarto comma, Cost.  (sentenze  n.  133
del 2020 e n. 110 del 2017). 
    4.-   Le   rimanenti   questioni   devono    essere    dichiarate
inammissibili. 
    In disparte il loro carattere  evidentemente  ancillare  rispetto
alle censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97  Cost.,  esse
si caratterizzano per l'estrema genericita' con cui sono formulate. 
    4.1.- Quanto alla lamentata violazione degli artt.  2,  32  e  34
Cost., il rimettente non fornisce  argomenti  a  sostegno  dell'esito
asseritamente inefficace, a tutela dei diritti fondamentali invocati,
della  procedura  concorsuale  conseguente   all'applicazione   della
disposizione censurata.  Non  spiega,  in  altre  parole,  per  quale
ragione la previsione possa  frustrare  l'esigenza  di  «garantire  a
tutti i discenti l'effettivita' del diritto allo studio, in  coerenza
coi doveri sociali ex artt. 2 e 34 Cost.», oppure causare pregiudizio
al diritto alla  salute  degli  alunni  con  disabilita',  in  quanto
titolari del «diritto all'inserimento scolastico con affiancamento di
un insegnante di sostegno professionalmente titolato». 
    Del resto, la norma censurata, lungi dal ridurre  il  numero  dei
posti messi a concorso,  manifesta  bensi'  una  valenza  derogatoria
rispetto alla disciplina ordinaria, ma in senso fortemente ampliativo
della possibilita' di partecipazione al  concorso,  cosi'  aumentando
(non gia' diminuendo) le opportunita' di assunzione di insegnanti  di
sostegno, e, di conseguenza, di tutela dei diritti  invocati,  sempre
entro  i  limiti  imposti  dal  ragionevole   obiettivo   di   rapido
riassorbimento del precariato. 
    4.2.- Anche l'ultima delle censure articolate dal rimettente, per
la  sua  apoditticita',  non  supera  la  soglia  dell'ammissibilita'
(sentenza n. 181 e ordinanza n. 224 del 2021). 
    Il  rimettente  si  limita  ad  affermare  che  la   disposizione
censurata,  «legificando   i   bandi»,   avrebbe   sottratto   «senza
motivazione alcuna alla tutela  giurisdizionale  le  posizioni  degli
istanti lasciando al giudice amministrativo - per assicurare tutela -
solo ed esclusivamente la strada  della  rimessione  della  norma  al
giudice delle leggi». 
    Evocando la lesione dell'art. 113 Cost., il  giudice  a  quo  non
approfondisce il contenuto e la ratio del provvedimento d'urgenza  in
cui e' inserita la disposizione censurata, e ritiene  apoditticamente
viziata per carenza di  motivazione  la  scelta  di  quest'ultima  di
«legificare i bandi»  (recte:  di  sottrarre  all'amministrazione  la
scelta in ordine al momento entro il quale accertare il possesso  del
requisito derogatorio di ammissione al concorso). A  ben  vedere,  la
lamentata carenza affligge non gia' la disposizione censurata, ma gli
argomenti che dovrebbero sorreggere  la  non  manifesta  infondatezza
della questione, che dev'essere percio' dichiarata inammissibile.