ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
71, 190, 195, 204, 562 e 606 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2021-2023),  promosso  dalla
Regione Campania con ricorso notificato il 1° marzo 2021,  depositato
in cancelleria il 4 marzo  2021,  iscritto  al  n.  12  del  registro
ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2022 il Giudice relatore
Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato Almerina Bove per  la  Regione  Campania  e  gli
avvocati dello Stato Chiarina  Aiello  e  Eugenio  De  Bonis  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  il  1°  marzo  2021,  depositato  il
successivo 4 marzo e iscritto al reg. ric. n. 12 del 2021, la Regione
Campania, in persona del Presidente pro tempore, ha promosso, tra  le
altre, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
71, 190, 195, 204, 562 e 606, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2021-2023),  in  riferimento,
complessivamente, agli artt. 117, terzo e quarto comma,  118,  119  e
120 della Costituzione. 
    2.- L'art. 1, comma 71, della legge n. 178  del  2020  istituisce
per l'anno 2021,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, un  fondo  con  dotazione  pari  a  1
milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti  autonomi  case
popolari (IACP), nonche' gli enti aventi le stesse finalita'  sociali
dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni
relative ad attivita' tecnica e a prestazioni professionali  previste
dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti  in
materia edilizia, «secondo criteri e modalita' stabiliti con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
    2.1.- La ricorrente assume che la disposizione in esame violi  il
principio di leale collaborazione di cui all'art.  120  Cost.  e  gli
artt. 117, terzo  e  quarto  comma,  118  e  119  Cost.  e  argomenta
richiamando, in primo luogo,  la  giurisprudenza  costituzionale  sul
riparto di competenze. 
    In base a quanto affermato nella sentenza  n.  94  del  2007,  la
disciplina  dell'edilizia  residenziale  pubblica   ricadrebbe,   con
riguardo  alla  programmazione  degli  insediamenti,  nella   materia
«governo del territorio» di cui al comma terzo  dell'art.  117  Cost.
(sentenza n.  451  del  2006)  e,  con  riguardo  alla  gestione  del
patrimonio immobiliare di proprieta'  degli  Istituti  autonomi  case
popolari o di enti ai primi sostituiti dalla legislazione  regionale,
nella competenza regionale residuale. 
    Con riferimento ai fondi con destinazione  vincolata  in  materia
regionale, la ricorrente evidenzia  che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 254 del 2013), l'art. 119 Cost. ne  vieta
l'istituzione, anche a favore di soggetti privati, poiche' potenziali
strumenti diretti  di  ingerenza  dello  Stato  nell'esercizio  delle
funzioni  delle   Regioni   e   degli   enti   locali,   nonche'   di
«sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a
quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali  di
propria competenza» (sentenze n. 168 e n. 50 del 2008 e, nello stesso
senso, n. 201 del 2007 e n. 118 del 2006). 
    2.2.- Su tali premesse, la Regione Campania sostiene che il comma
71 dell'art.1 della legge n.  178  del  2020,  pur  introducendo  una
misura relativa alla gestione del patrimonio immobiliare di  edilizia
residenziale  pubblica  di  proprieta'  degli  IACP,  di   competenza
regionale  residuale,  con  riflessi  nell'ambito  del  «governo  del
territorio», violi  il  principio  di  leale  collaborazione  di  cui
all'art.  120  Cost.,  in  quanto  non  prevede   alcuna   forma   di
coinvolgimento  del  sistema  delle  autonomie   territoriali   nella
determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi. 
    L'esercizio unitario delle funzioni amministrativa e legislativa,
infatti, puo' superare il vaglio  di  legittimita'  costituzionale  -
prosegue la ricorrente, richiamando il  costante  orientamento  della
giurisprudenza costituzionale - solo in presenza di una disciplina in
cui assumano  il  dovuto  risalto  le  procedure  concertative  e  di
coordinamento orizzontale, che devono  essere  condotte  in  base  al
principio di lealta'. 
    3.- E' impugnato inoltre l'art. 1, comma 190, della legge n.  178
del 2020, il quale dispone che, «[p]er le finalita' di cui  al  comma
188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del  CIPE  di  cui  al
comma 189 il Ministro dell'universita' e della ricerca,  di  concerto
con il Ministro per il sud e la  coesione  territoriale,  stabilisce,
con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse,  le
modalita' di accesso al finanziamento e  l'ammontare  del  contributo
concedibile». 
    Le risorse in oggetto, secondo quanto previsto dai  commi  188  e
189,  sono  assegnate,   con   delibera   del   CIPE,   al   Ministro
dell'universita' e della ricerca, nel limite massimo di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a  valere  sul  fondo
per lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  ciclo  di  programmazione
2021-2027,   in   vista   della   costituzione    degli    ecosistemi
dell'innovazione al fine di favorire il perseguimento di obiettivi di
sviluppo, coesione  e  competitivita'  dei  territori  nelle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia,  attraverso  la   riqualificazione   o   la   creazione   di
infrastrutture  materiali  e  immateriali  per  lo   svolgimento   di
attivita' di formazione, di ricerca multidisciplinare e di  creazione
di impresa. 
    3.1.- La ricorrente assume che le previsioni richiamate  incidano
sulla  materia   di   competenza   regionale   concorrente   «ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione  per  i  settori
produttivi», nonche' sulle materie di competenza regionale  residuale
dell'industria,  commercio  e  artigianato,   alle   quali   andrebbe
ricondotta la disciplina della formazione strettamente connessa  allo
sviluppo d'impresa. 
    Su tale premessa, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.
117, terzo e quarto comma,  118,  119  e  120  Cost.,  in  quanto  la
determinazione dei criteri di ripartizione delle  risorse  stanziate,
delle modalita' di accesso  ai  finanziamenti  e  dell'ammontare  dei
contributi concedibili verrebbe effettuata  senza  il  coinvolgimento
delle Regioni, sotto forma di previa intesa. 
    4.- Le medesime censure di  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione di cui all'art. 120 Cost., nonche'  degli  artt.  117,
terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., sono rivolte  anche  al  comma
195 del citato art. 1 della legge n. 178 del 2020, che istituisce  un
«fondo sperimentale per la formazione turistica  esperienziale»,  con
una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, finalizzato all'organizzazione, nelle Regioni  del  Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
Sicilia), di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti  ad
ambiti  della  filiera  del  turismo,  per  migliorare  le  capacita'
professionali degli operatori del settore e  rinforzare  l'attenzione
degli stessi sulle tematiche della sostenibilita' ambientale. 
    La disposizione affida a un decreto del Ministro per il sud e  la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, il compito di  individuare  «le
modalita' di accesso al fondo, i criteri per  la  ripartizione  delle
risorse e l'ammontare del contributo concedibile». 
    4.1.- Secondo la  Regione  Campania,  la  previsione  inciderebbe
nella materia di competenza  legislativa  regionale  residuale  della
formazione professionale, nonche' in quella del turismo e,  pertanto,
la mancata previsione del coinvolgimento  delle  Regioni  interessate
nella determinazione dei criteri e delle  modalita'  di  ripartizione
delle somme stanziate  nel  fondo  comporterebbe  la  violazione  dei
parametri evocati, per le ragioni  gia'  svolte  con  riferimento  al
comma 190. 
    5.- E', inoltre, impugnato l'art. 1, comma 204,  della  legge  n.
178 del 2020, il quale dispone che «[l]e iniziative di cui  al  comma
203 sono individuate attraverso un avviso  pubblico  predisposto  dal
Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud  e
la coesione territoriale». 
    Il  comma  203  prevede  che  l'INAIL  (Istituto  nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro),  nell'ambito  del
piano  triennale  di  investimenti  immobiliari  2021-2023,  «destina
l'ulteriore somma complessiva di 40 milioni di euro, a  valere  sulle
risorse a tal fine autorizzate dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze», alla costruzione di scuole di cui al comma 153 dell'art.  1
della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale  di
istruzione e formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni
legislative  vigenti),  in  Comuni  con   popolazione   inferiore   a
cinquemila abitanti compresi nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
    5.1.- La ricorrente ricorda che questa Corte, nella  sentenza  n.
284 del 2016, ha gia' esaminato il comma 153 dell'art. 1 della  legge
n. 107 del 2015,  relativo  al  finanziamento  della  costruzione  di
scuole «innovative dal punto di vista architettonico,  impiantistico,
tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale
e antisismica, caratterizzate dalla presenza  di  nuovi  ambienti  di
apprendimento   e   dall'apertura   al   territorio»,   espressamente
richiamato dalla disposizione qui impugnata. 
    La citata disposizione  e'  stata  dichiarata  costituzionalmente
illegittima nella parte  in  cui,  pur  incidendo  sulle  materie  di
competenza regionale concorrente «governo del territorio», «energia»,
«protezione civile» e «istruzione»,  non  prevedeva  che  il  decreto
ministeriale di ripartizione delle risorse destinate alla costruzione
di scuole innovative fosse adottato previo parere obbligatorio  della
Conferenza Stato-Regioni. 
    5.2.- Secondo la Regione Campania il finanziamento ora  in  esame
inciderebbe sulle stesse materie di competenza  concorrente,  con  la
conseguenza  che  la  mancata  previsione  di  qualsiasi   forma   di
coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle
modalita' di ripartizione delle somme stanziate violerebbe gli  artt.
117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. 
    6.- E' impugnato altresi' il comma 562 dell'art. 1 della legge n.
178 del 2020. 
    Tale disposizione  affida  a  un  decreto  del  Ministro  per  le
politiche giovanili e lo sport  la  definizione  delle  modalita'  di
riparto delle risorse del fondo istituito nel comma 561,  finalizzato
a potenziare l'attivita' sportiva di base nei territori per tutte  le
fasce della popolazione e ottimizzare gli interventi  di  prevenzione
primaria, secondaria, terziaria attraverso l'esercizio fisico. 
    6.1.- La ricorrente assume che il fondo riguarderebbe la  materia
«ordinamento sportivo», di competenza regionale  concorrente,  e  che
pertanto la mancata previsione di qualsiasi forma  di  coinvolgimento
delle Regioni contrasterebbe con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119
e 120 Cost. 
    7.- E' impugnato, infine, il comma 606 dell'art. 1 della legge n.
178 del 2020, nella parte in cui affida a un decreto del Ministro per
le politiche giovanili e lo sport la disciplina del riparto del fondo
istituito con il comma 605, destinato alle Regioni  e  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  l'erogazione   di   contributi
all'organizzazione  di  gare  sportive,  atletiche,   ciclistiche   e
automobilistiche  di  rilievo  internazionale,   da   svolgersi   sul
territorio di almeno due Regioni. 
    7.1.-  La  ricorrente  assume   che   anche   tale   disposizione
inciderebbe  nella  materia  «ordinamento  sportivo»,  di  competenza
regionale concorrente,  e  che  pertanto  la  mancata  previsione  di
qualsiasi  forma  di  coinvolgimento  delle  autonomie   territoriali
interessate si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo  comma,
118, 119 e 120 Cost. 
    8.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio con atto depositato il  9  aprile  2021,  chiedendo  che  il
ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato. 
    8.1.-  In  via   preliminare,   la   difesa   statale   eccepisce
l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
aventi a oggetto l'art. 1, commi 71, 190, 195, 204, 562 e  606  della
legge n. 178 del 2020, per genericita' dei motivi dedotti. 
    In particolare, la difesa  statale  sostiene  che  la  ricorrente
abbia assunto apoditticamente che le disposizioni impugnate  incidano
su materie di competenza regionale, senza alcuna considerazione delle
materie trasversali, di  competenza  esclusiva  statale.  La  Regione
Campania, inoltre, non avrebbe neppure  spiegato  i  motivi  per  cui
sarebbero  violati  i  parametri  costituzionali  evocati,  peraltro,
promiscuamente, senza una specifica articolazione delle censure. 
    Infine, la difesa statale eccepisce la natura astratta e  formale
delle censure proposte, prive  della  illustrazione  del  pregiudizio
concreto   che    sarebbe    derivato    all'esercizio    dell'azione
amministrativa regionale dal mancato coinvolgimento delle Regioni. 
    9.- Nel merito, i  motivi  di  impugnazione  sarebbero  privi  di
fondamento. 
    9.1.- Con riferimento alla questione che ha a oggetto  l'art.  1,
comma 71, della  legge  n.  178  del  2020,  impugnato  per  asserito
contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma,  118,  119  e  120
Cost., la difesa statale contesta che la misura ivi  prevista  incida
sulla gestione del patrimonio immobiliare  di  edilizia  residenziale
pubblica degli IACP ed enti assimilati. 
    9.2.- Il fondo in esame costituirebbe una misura  collegata  alla
proroga delle detrazioni applicabili agli  interventi  di  efficienza
energetica  e   antisismica   (cosiddetto   superbonus),   introdotte
dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
poi modificate dalla legge n. 178 del 2020. Pertanto, tale previsione
sarebbe  riconducibile  alle  competenze  statali   in   materia   di
«perequazione  delle  risorse  finanziarie»  e  «determinazione   dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e m), Cost. 
    Essa, inoltre, in quanto volta a garantire che gli enti  pubblici
preposti  all'edilizia  residenziale  pubblica  siano   messi   nelle
medesime condizioni -  finanziarie  e  operative  -  dei  privati  di
accedere agli incentivi finalizzati alla riqualificazione  energetica
e antisismica del patrimonio abitativo, obbedirebbe anche a finalita'
di tutela della concorrenza. 
    Infine, le peculiarita' della normativa  relativa  al  cosiddetto
superbonus legittimerebbero un intervento  a  livello  statale,  come
quello  oggetto  della  disposizione  impugnata,   di   chiamata   in
sussidiarieta' dell'esercizio  delle  funzioni  regionali,  ai  sensi
dell'art. 118, primo comma, Cost., per declinare  in  modo  generale,
valevole sull'intero territorio nazionale, i  criteri  di  erogazione
delle risorse stanziate dal fondo. 
    10.- Con riferimento alle questioni che hanno a oggetto l'art. 1,
comma 190, della legge  n.  178  del  2020,  impugnato  per  asserito
contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e  120  Cost.,  la
difesa statale osserva, innanzitutto, che la disposizione deve essere
letta in combinato disposto con i commi 188 e 189, non specificamente
impugnati. 
    L'intervento  statale  in  esame   perseguirebbe   obiettivi   di
sviluppo, coesione  e  competitivita'  dei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e
Sicilia,    promuovendo    la     costituzione     di     «Ecosistemi
dell'innovazione», attraverso la riqualificazione o la  creazione  di
infrastrutture  materiali  e  immateriali  per  lo   svolgimento   di
attivita' di formazione, ricerca  multidisciplinare  e  creazione  di
impresa, con la  collaborazione  di  universita',  enti  di  ricerca,
imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore
(comma 188). 
    A tal fine sono assegnate al Ministero dell'universita'  e  della
ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo  e  coesione  di  competenza,
risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul  fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 (comma 189), a  sua
volta finalizzato, in attuazione dell'art. 119, quinto comma,  Cost.,
a  dare  unita'  programmatica  e   finanziaria   all'insieme   degli
interventi aggiuntivi al  finanziamento  nazionale,  in  funzione  di
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. 
    Si tratterebbe, pertanto, secondo la difesa statale, di un  fondo
istituito in attuazione di quanto previsto dal quinto comma dell'art.
119 Cost.,  nell'esercizio  della  competenza  statale  esclusiva  in
materia di «perequazione delle risorse finanziarie» di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Sarebbe, quindi, esclusa la lamentata violazione della competenza
regionale concorrente di cui all'art. 117, terzo comma,  Cost.  nelle
materie afferenti alla «ricerca scientifica e tecnologica e  sostegno
all'innovazione per i settori produttivi». 
    11.- Con riferimento alle questioni che hanno a oggetto l'art. 1,
comma 195, della legge  n.  178  del  2020,  impugnato  per  asserito
contrasto con gli artt. 117, quarto comma, 118, 119 e 120  Cost.,  la
difesa statale osserva che la misura finanziaria ivi  prevista  -  un
fondo sperimentale per la  formazione  turistica  esperienziale,  con
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022  -
risulta funzionalmente connessa con le misure previste dai commi  188
e 189, gia' esaminati, cosicche' possono estendersi a tale previsione
le considerazioni svolte con riguardo alle richiamate disposizioni  e
all'impugnato comma 190. 
    Peraltro, la difesa statale rileva  che,  trattandosi  di  misura
sperimentale, essa esulerebbe dagli ambiti materiali tipizzati  della
formazione  professionale  e   del   turismo,   apparendo   piuttosto
riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di  «norme
generali sull'istruzione» e di «tutela dell'ambiente»,  tenuto  conto
che mira  a  richiamare  l'attenzione  degli  operatori  del  settore
turistico sulle tematiche della sostenibilita' ambientale. 
    12.- Con riferimento, poi, alle questioni  inerenti  all'art.  1,
comma 204, della legge  n.  178  del  2020,  impugnato  per  asserito
contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e  120  Cost.,  la
difesa statale eccepisce, preliminarmente, un  profilo  specifico  di
inammissibilita'  delle  censure  svolte,  ritenute  non   conferenti
rispetto al contenuto della disposizione impugnata. 
    La ricorrente contesta il mancato  coinvolgimento  delle  Regioni
nella determinazione dei criteri e delle  modalita'  di  ripartizione
delle somme stanziate. La disposizione  di  cui  all'impugnato  comma
204, invece, si limiterebbe a prevedere la pubblicazione di un avviso
pubblico  predisposto  dai  Ministeri  competenti  -   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero per il sud e la coesione  territoriale
- finalizzato a selezionare  i  Comuni  nei  cui  territori  potranno
costruirsi  le  scuole,   senza   stabilire   alcuna   modalita'   di
ripartizione delle somme stanziate. Cio' anche in considerazione  del
fatto che tali somme fanno parte del bilancio dell'INAIL  e  non  del
bilancio statale. 
    12.1.- Nel merito, la censura  di  mancato  coinvolgimento  delle
Regioni non sarebbe fondata. 
    Il comma 203 - che rinvia all'art. 1, comma 153, della  legge  n.
107 del 2015, cosi' assicurando il pieno coinvolgimento delle Regioni
nel procedimento di selezione dei siti interessati - si limiterebbe a
incrementare di 40 milioni di euro il finanziamento degli  interventi
di edilizia scolastica  che  possono  essere  effettuati  dall'INAIL,
secondo quanto gia' disposto dai commi 153 e 158  dell'art.  1  della
citata legge n. 107 del 2015 e dai commi 677 e 678 dell'art. 1  della
legge n. 205 del 2017. 
    La nuova provvista si inserirebbe, dunque,  nel  procedimento  di
selezione configurato dai citati commi 153 e 158. 
    13.- Anche le questioni che riguardano l'art. 1, comma 562, della
legge n. 178 del 2020, impugnato per asserito contrasto con gli artt.
117,  terzo  comma,  118,  119  e  120  Cost.,  sarebbero  prive   di
fondamento. 
    L'intervento previsto dalla disposizione impugnata consiste nella
istituzione di un fondo,  che  rientra  fra  quelli  con  vincolo  di
destinazione che esauriscono i propri effetti in  materie  attribuite
alle competenze dello Stato o sono finalizzati a  tutelare  peculiari
esigenze e finalita' di coesione economica e sociale. 
    Nella specie, il fondo di 50 milioni di euro sarebbe  finalizzato
a potenziare  l'attivita'  sportiva  di  base  nei  territori  e  non
inciderebbe,  neppure  indirettamente,  nella  materia   «ordinamento
sportivo», di competenza legislativa concorrente. 
    14.- Egualmente non fondate sarebbero le questioni  che  hanno  a
oggetto l'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del  2020,  impugnato
per asserito contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120
Cost. 
    14.1.- Come gia' osservato con riferimento all'impugnato art.  1,
comma 562, della medesima legge n. 178 del 2020,  anche  l'intervento
statale  previsto  dal  comma  606,  finalizzato  a   valorizzare   e
promuovere il territorio italiano, mediante l'organizzazione di  gare
sportive  atletiche,  ciclistiche  e  automobilistiche   di   rilievo
internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due  Regioni,
non inciderebbe neppure  indirettamente  nella  materia  «ordinamento
sportivo», di competenza legislativa concorrente. 
    15.- In sede di pubblica udienza, la ricorrente Regione  Campania
ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente all'impugnazione
dell'art. 1, commi 71, 195 e 204, della legge n. 178 del  2020,  come
da delibera di Giunta regionale in data 21 marzo 2022, depositata nel
corso dell'udienza medesima, e la difesa  statale  ha  dichiarato  di
accettare la rinuncia, come da verbale d'udienza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso n.  12  del  2021,  la  Regione  Campania,  in
persona  del  Presidente   pro   tempore,   ha   impugnato   numerose
disposizioni dell'art.  1  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). 
    Riservate a separate pronunce le ulteriori questioni promosse con
lo stesso ricorso, rilevano ora le censure rivolte ai commi 71,  190,
195, 204, 562 e 606 del citato art. 1 della legge n.  178  del  2020,
che dettano disposizioni in tema di  determinazione  dei  criteri  di
accesso e di ripartizione  delle  risorse  stanziate  nell'ambito  di
fondi a destinazione vincolata istituiti in vari settori. 
    Tali disposizioni sono impugnate poiche' attribuiscono a  decreti
ministeriali  il  compito  di  definire  i  criteri  di  accesso   ai
finanziamenti e di gestione e ripartizione delle risorse dei  singoli
fondi, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle  Regioni,
sebbene  essi  attengano  a  materie  che  sarebbero  di   competenza
regionale concorrente o  residuale,  in  violazione  complessivamente
degli artt.  117,  terzo  e  quarto  comma,  118,  119  e  120  della
Costituzione. 
    1.1.-  Preliminarmente,  occorre  evidenziare  che,  nell'udienza
pubblica del 22 marzo 2022, la  Regione  Campania  ha  annunciato  la
rinuncia al ricorso limitatamente all'impugnazione dell'art. 1, commi
71, 195 e 204 della legge n. 178 del 2020 e ha prodotto  la  delibera
adottata dalla Giunta regionale in data 21 marzo 2022 relativa a tale
rinuncia. L'Avvocatura generale dello Stato ha accettato la  rinuncia
nel corso dell'udienza. 
    Pertanto, in armonia  con  le  indicazioni  della  giurisprudenza
costituzionale,   va   dichiarata    l'estinzione    del    processo,
relativamente alle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
1, commi 71, 195 e 204,  della  legge  n.  178  del  2020,  ai  sensi
dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (sentenze n. 114 del 2022, n. 199 e n.  63  del  2020;
ordinanza n. 23 del 2020). 
    2.- Ancora in linea preliminare, occorre esaminare l'eccezione di
inammissibilita' per genericita' dei motivi dedotti, sollevata  dalla
difesa statale nei  confronti  di  tutte  le  questioni  promosse  in
riferimento all'art. 1, commi 190, 562 e 606, della legge n. 178  del
2020. 
    Secondo  l'Avvocatura  generale   dello   Stato   la   ricorrente
affermerebbe in maniera  apodittica  l'incidenza  delle  disposizioni
impugnate su materie di competenza regionale, senza  interpretarle  e
senza alcuna considerazione delle materie "trasversali" di competenza
esclusiva statale. La Regione Campania, inoltre, non avrebbe spiegato
i  motivi   per   cui   sarebbero   violati   i   singoli   parametri
costituzionali, peraltro evocati promiscuamente, senza una  specifica
articolazione delle censure. 
    Infine, la difesa statale eccepisce che le censure proposte siano
astratte, poiche'  non  verrebbe  fornita  alcuna  dimostrazione  del
pregiudizio concreto che sarebbe derivato  all'esercizio  dell'azione
amministrativa regionale dal mancato coinvolgimento delle Regioni. 
    2.1.- L'eccezione e' priva di fondamento. 
    2.1.1.-  Secondo  la   costante   giurisprudenza   costituzionale
«l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento  della  richiesta
declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  si  pone  in  termini
perfino piu'  pregnanti  nei  giudizi  proposti  in  via  principale,
rispetto a quelli instaurati in via incidentale» (sentenza n. 171 del
2021).  Il  ricorrente  «ha  l'onere  non  solo  di  individuare   le
disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta
la  violazione,  ma  anche  quello  di  allegare,  a  sostegno  delle
questioni  proposte,  una  motivazione   non   meramente   assertiva»
(sentenza n. 23 del 2022). E' necessario, in altri  termini,  che  la
motivazione addotta a supporto delle censure, per  quanto  sintetica,
raggiunga «quella soglia minima di chiarezza e completezza» (sentenza
n. 195 del 2021), che consenta a questa Corte di esaminare il  merito
dell'impugnativa proposta. 
    2.1.2.- Nella specie, le  questioni,  pur  formulate  in  maniera
estremamente sintetica, superano tale soglia minima di  chiarezza  e,
quindi, consentono lo scrutinio del merito. 
    Risulta,   infatti,   chiaro   che    la    ricorrente    lamenta
l'illegittimita' costituzionale di tutte le disposizioni in esame per
il solo fatto che, dopo aver istituito fondi a destinazione vincolata
- che inciderebbero su materie di competenza regionale, concorrente o
residuale, di volta in volta espressamente individuate  -  non  hanno
previsto alcuna forma di coinvolgimento del sistema  delle  autonomie
territoriali nella determinazione dei criteri di  ripartizione  delle
risorse  dei  fondi  stessi.  Vi  sarebbe,  dunque,  violazione   del
principio  di  leale  collaborazione  e  delle  sfere  di   autonomia
costituzionalmente assegnate alla Regione. 
    Cio' vale per l'art. 1, comma 190, della legge n. 178  del  2020,
impugnato in  quanto  escluderebbe  illegittimamente  ogni  forma  di
coinvolgimento delle Regioni  nella  determinazione  dei  criteri  di
ripartizione delle risorse assegnate al Ministro  dell'universita'  e
della   ricerca,    per    la    costituzione    degli    «Ecosistemi
dell'innovazione», riconducibili alla materia di competenza regionale
concorrente   «ricerca   scientifica   e   tecnologica   e   sostegno
all'innovazione per i settori produttivi», nonche'  alle  materie  di
competenza   regionale   residuale   dell'industria,   commercio    e
artigianato. 
    Analogamente, risulta evidente che la ricorrente impugna i  commi
562 e 606 del citato art. 1 della legge n. 178  del  2020,  assumendo
l'illegittimita'  costituzionale  del  mancato  coinvolgimento  delle
Regioni nella determinazione delle modalita' di gestione e di riparto
delle  risorse,  rispettivamente,  del  fondo  per  il  potenziamento
dell'attivita' sportiva di base nei  territori  per  tutte  le  fasce
della  popolazione  e  per  l'ottimizzazione  degli   interventi   di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria  attraverso  l'esercizio
fisico (comma 562) e del fondo per l'organizzazione di gare  sportive
atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo  internazionale,
che si svolgano nel territorio di almeno due Regioni (comma 606),  in
quanto li ritiene ricompresi nell'alveo  della  materia  «ordinamento
sportivo», di competenza regionale concorrente. 
    Le  censure   sono,   inoltre,   correttamente   prospettate   in
riferimento ai parametri cumulativamente indicati. E', infatti, dalla
violazione del principio di leale  collaborazione  -  da  rispettare,
secondo la ricorrente, quando vi sia una chiamata in  sussidiarieta',
come accade nei casi in esame - che si assume  derivi  la  violazione
delle sfere di competenza regionale. 
    Privo di fondamento e'  infine  l'assunto  della  difesa  statale
secondo cui, per superare il vaglio di ammissibilita',  le  questioni
devono essere suffragate dalla dimostrazione del pregiudizio concreto
che  sarebbe  derivato   all'esercizio   dell'azione   amministrativa
regionale dal mancato coinvolgimento delle Regioni. 
    Questa Corte ha di recente ribadito che il giudizio  promosso  in
via principale e' astratto,  proprio  perche'  volto  a  definire  il
corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione (sentenza n. 24
del 2022, punto 26 del Considerato in diritto). Esso, pertanto,  mira
a verificare se la legge - statale o regionale - abbia contenuti tali
da ledere il riparto delle competenze  costituzionalmente  stabilito,
«a prescindere dagli effetti che questa abbia o non  abbia  prodotto»
(sentenza n. 262 del 2016, punto 4.2. del Considerato in diritto). 
    3.-  Prima  di  procedere  all'esame  del  merito  delle  singole
questioni, occorre, anzitutto, precisare che la Regione non  contesta
la legittimita' costituzionale delle norme istitutive dei  fondi,  ma
si limita a impugnare le disposizioni  che  attribuiscono  a  decreti
ministeriali  il  compito  di  definire  i  criteri  di  accesso   ai
finanziamenti, di gestione e di ripartizione delle risorse stanziate,
senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni, sebbene
essi attengano  a  materie  che  si  assumono  essere  di  competenza
regionale concorrente o residuale. 
    Pertanto,  non  e'  chiesta  la  caducazione  del  fondo  -   che
produrrebbe un danno  agli  stessi  enti  campani  destinatari  delle
risorse - ma e' invocata  una  pronuncia  additiva,  che  imponga  il
coinvolgimento delle Regioni al fine  di  determinare  i  criteri  di
ripartizione delle stesse risorse. 
    4.- Si deve, inoltre, premettere che previsioni di fondi  statali
a destinazione vincolata sono state piu' volte oggetto delle pronunce
di questa Corte dopo la riforma del Titolo V  della  Parte  II  della
Costituzione. 
    Di recente, si e' ribadito  che,  nel  quadro  della  piu'  ampia
autonomia finanziaria regionale tratteggiata dal novellato  art.  119
Cost., non sono  ammissibili  i  trasferimenti  statali  a  carattere
vincolato  che  intervengano  in  materie  concorrenti  o   residuali
regionali, in quanto «determinano un'illegittima "sovrapposizione  di
politiche e di indirizzi governati centralmente" (sentenza n. 16  del
2004) all'autonomia di spesa degli enti territoriali» (sentenza n. 40
del 2022). 
    La previsione con legge statale di fondi settoriali incidenti  su
materie regionali puo' giustificarsi solo  «nella  specifica  ipotesi
del quinto comma del medesimo art. 119  Cost.  o  al  verificarsi  di
esigenze di  gestione  unitaria  che  giustificano  un'attrazione  in
sussidiarieta' (sentenze n. 74 del 2019, n. 79 del 2011 e n. 168  del
2008» (sentenza n. 40 del 2022). 
    Nel primo caso, deve, tuttavia, trattarsi di  risorse  aggiuntive
rispetto a quelle necessarie  al  normale  esercizio  delle  funzioni
degli enti territoriali, volte a «promuovere lo  sviluppo  economico,
la coesione e la solidarieta' sociale» (sentenza n. 40  del  2022)  e
indirizzate a «determinati enti  territoriali  o  categorie  di  enti
territoriali» (sentenza n. 187 del 2021). 
    Ove, invece, l'istituzione di fondi a destinazione vincolata  sia
in applicazione del meccanismo della chiamata in  sussidiarieta',  e'
necessario  che  «la  stessa   legge   preveda   contestualmente   il
coinvolgimento degli enti territoriali  nell'adozione  dell'atto  che
regola l'utilizzo del fondo (sentenze n. 71 del 2018, n. 79 del 2011,
n. 168 del 2008, n. 222 del 2005 e n. 255 del 2004)» (sentenza n.  74
del 2018 e, nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 40 del  2022),
preferibilmente  nella  forma  dell'intesa,  ove   siano   in   gioco
competenze regionali residuali e concorrenti. 
    Come  gia'  rilevato,  il  principio  di  leale  cooperazione  si
configura «"quale sistema di composizione dialettica tra esigenze  di
interventi unitari ed esigenze  di  garanzia  per  l'autonomia  e  la
responsabilita'  politica  delle  Regioni  in  una   prospettiva   di
funzionalita' istituzionale" (sentenza n. 61 del 2018)» (sentenza  n.
74 del 2018). 
    5.- Quanto alle singole questioni di legittimita'  costituzionale
che non sono state oggetto di rinuncia, occorre esaminare, anzitutto,
la questione che la Regione promuove  nei  confronti  del  comma  190
dell'art. 1 della citata legge n. 178 del 2020, la' dove assegna a un
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il compito  di
definire i criteri per la ripartizione delle risorse  assegnate,  con
delibera del CIPE, al  medesimo  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  in  vista  della
costituzione degli «Ecosistemi dell'innovazione», al fine di favorire
il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e  competitivita'
dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
    Tale  disposizione  sarebbe  costituzionalmente  illegittima   in
quanto,  pur  incidendo  sulla  materia   di   competenza   regionale
concorrente   «ricerca   scientifica   e   tecnologica   e   sostegno
all'innovazione per i settori produttivi», nonche' sulle  materie  di
competenza regionale residuale industria,  commercio  e  artigianato,
non prevede il coinvolgimento delle Regioni, nella forma della previa
intesa,  nella  determinazione  dei  criteri  di  ripartizione  delle
risorse stanziate, delle modalita'  di  accesso  ai  finanziamenti  e
dell'ammontare  dei  contributi  concedibili,   in   violazione   del
principio di leale collaborazione. 
    5.1.- La questione non e' fondata. 
    5.1.1.- Preliminarmente occorre ricostruire il contesto normativo
in cui si colloca la norma impugnata. 
    L'art. 1, comma 188, della legge n. 178 del 2020 stabilisce  che,
con  l'obiettivo  di  «favorire,  nell'ambito   dell'economia   della
conoscenza, il perseguimento di obiettivi  di  sviluppo,  coesione  e
competitivita'  dei  territori  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia», e'  promossa
la  costituzione  di  «Ecosistemi  dell'innovazione,  attraverso   la
riqualificazione  o  la  creazione  di  infrastrutture  materiali   e
immateriali per lo svolgimento di attivita'  di  formazione,  ricerca
multidisciplinare e creazione di impresa, con  la  collaborazione  di
universita', enti di ricerca, imprese,  pubbliche  amministrazioni  e
organizzazioni del Terzo settore».  Per  consentire  la  costituzione
delle   indicate   strutture   e'   disposta   l'assegnazione,    con
deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale, al Ministero dell'universita' e della  ricerca
di un ammontare di risorse nel limite massimo di cinquanta milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a  valere  sul  fondo
per lo  sviluppo  e  la  coesione  per  il  ciclo  di  programmazione
2021-2027, nell'ambito del Piano sviluppo e  coesione  di  competenza
(comma 189). 
    Il fondo per lo sviluppo e la coesione  (FSC),  cosi'  denominato
dall'art.  4  del  decreto  legislativo  31  maggio   2011,   n.   88
(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per  la  rimozione  di  squilibri  economici  e  sociali,   a   norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n.  42),  costituisce  lo
strumento finanziario principale attraverso cui  vengono  attuate  le
politiche  per  lo  sviluppo  della  coesione  economica,  sociale  e
territoriale, peraltro in via complementare con i  fondi  strutturali
europei, in base a una  programmazione  pluriennale  parallela.  Come
questa Corte ha gia' avuto modo di rilevare, tale fondo, che  mira  a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  al  finanziamento  nazionale,  rivolti  al   riequilibrio
economico e sociale tra  le  diverse  aree  del  Paese,  mediante  la
predisposizione di un unico «Piano  sviluppo  e  coesione»  per  ogni
amministrazione (art. 44 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, nella
legge 28 giugno 2019, n. 58), da'  attuazione  all'art.  119,  quinto
comma. Cost. (sentenza n. 187 del 2021) e all'art. 174  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),   come   modificato
dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. 
    L'art. 1, comma 178, della citata legge di bilancio per il  2021,
con riguardo all'utilizzo delle risorse del FSC  per  il  periodo  di
programmazione 2021-2027, dispone che  la  dotazione  finanziaria  di
tale fondo sia impiegata «per obiettivi strategici relativi  ad  aree
tematiche per la convergenza  e  la  coesione  economica,  sociale  e
territoriale, sulla base  delle  missioni  previste  nel  "Piano  Sud
2030"», nonche'  «in  coerenza  con  gli  obiettivi  e  le  strategie
definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali  e  di
investimento europei» e con le politiche settoriali e di investimento
e di riforma «previste nel  Piano  nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza   (PNRR),   secondo   principi   di   complementarita'   e
addizionalita' delle risorse» (lettera a). 
    Gli interventi finanziati tramite le risorse del  FSC,  pertanto,
devono essere in linea anzitutto con quelli indicati nel  "Piano  Sud
2030", adottato dal Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale
nel febbraio 2020, allo scopo  di  rimediare  ai  profondi  squilibri
territoriali   determinatisi   anche   per   effetto   di   politiche
dell'austerita' e rilanciare la politica  di  coesione,  in  ossequio
all'art. 119, quinto comma, Cost.  A  questo  scopo  si  promuove  la
«collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per  favorire  il
trasferimento tecnologico, in partenariato  pubblico-privato»  e  «il
sostegno alla diffusione di ecosistemi  dell'innovazione,  attraverso
la promozione dell'insediamento di startup e  l'attrazione  di  nuove
realta'  aziendali  con  caratteristiche  qualificanti  sull'ambiente
economico, sociale e naturale». Nello stesso orizzonte  si  collocano
le politiche programmate nel Piano nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza (PNRR), approvato il 13 luglio 2021 dal  Consiglio  Ecofin
dell'Unione europea e contenuto nel decreto-legge 6 novembre 2021, n.
152,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29
dicembre 2021, n. 233. In esso si prevede, nell'ambito della Missione
4C2 «Dalla ricerca all'impresa», l'avvio di una linea di investimento
dedicata  alla  creazione   e   al   rafforzamento   di   «Ecosistemi
dell'innovazione», qualificati  «quali  luoghi  di  contaminazione  e
collaborazione  tra  universita',  centri  di  ricerca,  societa'   e
istituzioni locali aventi la finalita' di  realizzare  formazione  di
alto livello e innovazione  e  ricerca  applicata  sulla  base  delle
specifiche vocazioni territoriali». Nell'ambito della  Missione  5C3,
fra gli  «interventi  speciali  per  la  coesione  territoriale»,  e'
indicato, inoltre, il «rafforzamento delle Zone economiche  speciali»
individuate nelle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
    5.1.2.- Risulta, pertanto, evidente che l'intervento finanziario,
cosi' come delineato dai commi 188-190 dell'art. 1 della legge n. 178
del  2020,  nel  dare  attuazione  alle  richiamate  previsioni,   si
configura come un intervento finanziario statale "speciale", ai sensi
dell'art.  119,  quinto  comma,  Cost.  Esso  e',  infatti,  volto  a
«contribuire   all'avanzamento   tecnologico    e    allo    sviluppo
socio-economico dei territori delle otto  regioni  del  Mezzogiorno»,
attraverso  la  costituzione  nei  medesimi  territori   dei   citati
«Ecosistemi dell'innovazione», come espressamente affermato nell'art.
1, comma 2,  del  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  30  dicembre  2021,  n.  1371  (Costituzione  di  ecosistemi
dell'innovazione nel Mezzogiorno, istituiti dalla legge n. 178/2020 e
sostenuti dal fondo sviluppo e coesione, ai sensi della deliberazione
CIPESS n. 48/2021), che ha definito i  criteri  per  la  ripartizione
delle risorse, le modalita' di accesso al finanziamento e l'ammontare
del contributo concedibile, in attuazione della norma  impugnata  nel
presente giudizio. 
    Sono, quindi, soddisfatte,  nella  specie,  tutte  le  condizioni
perche'  quello   in   esame   possa   ritenersi   un   finanziamento
riconducibile all'ambito delle «"competenze  statali  in  materia  di
perequazione finanziaria" (sentenze n. 143  del  2017  e  n.  16  del
2010)» (sentenza n. 187 del  2021),  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Come richiesto dall'art. 119, quinto comma, Cost., le risorse del
fondo in esame sono risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per
finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite  agli  enti
territoriali.  Esse  sono  espressamente  destinate   a   contribuire
«all'avanzamento tecnologico  e  allo  sviluppo  socio-economico  dei
territori delle  otto  regioni  del  Mezzogiorno»,  per  rimediare  a
situazioni di squilibrio territoriale, e riguardano, di  conseguenza,
solo le medesime Regioni. 
    Deve,  pertanto,  ribadirsi  che,  «per  costante  giurisprudenza
costituzionale,  in  caso  di  previsioni  legislative  riconducibili
esclusivamente alla potesta' legislativa  statale,  il  ricorso  agli
strumenti di raccordo istituzionale non e' costituzionalmente imposto
(sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018)» (sentenza  n.  187  del
2021). Con riferimento a finanziamenti statali  "speciali"  ai  sensi
dell'art. 119, quinto comma, Cost. «"spetta al legislatore statale la
scelta  dello  schema  procedimentale  ritenuto   piu'   adeguato   a
assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta
perseguiti nello stanziare i relativi fondi"  (sentenza  n.  189  del
2015)» (sentenza n. 187 del 2021). 
    E', quindi, priva di fondamento  la  censura  di  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
    5.1.3.-  Peraltro,  questa  Corte  ha  gia'  avuto  occasione  di
affermare che «nelle varie attivita' di  programmazione,  gestione  e
attuazione delle diverse azioni  finanziate  con  il  FSC»,  fra  cui
rientrano anche quelle previste dai commi 188-190 dell'art.  1  della
legge n. 178 del 2020 in relazione alla programmazione 2020-2027,  le
amministrazioni interessate sono in ogni  caso  ampiamente  coinvolte
(sentenza n. 187 del 2021), in varie fasi e in diverse sedi. 
    Si tratta  di  una  programmazione  definita  e  attuata  secondo
modalita' previste dall'art. 1, comma 178, della  medesima  legge  n.
178 del 2020. In essa si disciplina dettagliatamente la procedura per
l'adozione  e  l'attuazione  dei  Piani  di  sviluppo   e   coesione,
prescrivendo, fra l'altro, che, per l'utilizzo delle risorse del  FSC
per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud  e
la coesione territoriale individua le aree tematiche e gli  obiettivi
strategici   per   ciascuna   area   «in   collaborazione   con    le
amministrazioni interessate» e «sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano» (comma 1, lettera b). Si  afferma  anche  che  il  CIPE
«ripartisce tra le diverse aree tematiche  la  dotazione  finanziaria
del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel  bilancio  [...]
su proposta della Cabina di regia» (comma 1,  lettera  b),  istituita
con d.P.C.m. 25 febbraio 2016, composta anche da rappresentanti delle
amministrazioni interessate (art. 2) e chiamata a definire i Piani di
sviluppo e coesione (art. 1, comma 178, lettera d). 
    Pertanto, sebbene la previsione di meccanismi  collaborativi  con
le Regioni e gli enti locali interessati rientri fra le  opzioni  che
il  legislatore  statale  -  titolare   di   competenza   legislativa
esclusiva, ex art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.  -  «puo'
opportunamente considerare» (sentenze n. 187  e  n.  104  del  2021),
senza esserne tuttavia obbligato, tale scelta e' stata operata  nelle
forme  ritenute  dal  medesimo  legislatore  statale  piu'  idonee  a
raggiungere  gli  obiettivi  indicati   negli   interventi   speciali
finanziati con le risorse del FSC, per il periodo  di  programmazione
2021-2027 e, quindi, anche  in  relazione  alla  utilizzazione  delle
risorse per la costituzione degli «Ecosistemi dell'innovazione» nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia. 
    6.- E', poi, impugnato l'art. 1, comma 562, della citata legge n.
178 del 2020, la' dove attribuisce a  un  decreto  dell'autorita'  di
governo competente in materia di sport la definizione delle modalita'
di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 561, istituito  al
fine di potenziare l'attivita' sportiva di  base  nei  territori  per
tutte le fasce della popolazione  e  ottimizzare  gli  interventi  di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria  attraverso  l'esercizio
fisico». 
    Secondo la ricorrente, il citato fondo  atterrebbe  alla  materia
«ordinamento  sportivo»,   di   competenza   regionale   concorrente,
cosicche' la mancata previsione  di  forme  di  coinvolgimento  delle
Regioni nella determinazione delle modalita' di riparto delle risorse
determinerebbe la violazione del principio di  leale  collaborazione,
con conseguente lesione dell'autonomia regionale. 
    6.1.- La questione e' fondata. 
    6.1.1.- L'art. 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020  prevede
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze e per il successivo trasferimento  delle  risorse  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di  un
fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021,  «[a]l
fine di potenziare l'attivita' sportiva di  base  nei  territori  per
tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli  interventi  di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria  attraverso  l'esercizio
fisico». 
    Il fondo in  esame  -  incrementato  con  riferimento  agli  anni
2022-2027 sulla base di quanto disposto dall'art.  14  comma  4,  del
decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.  228  (Disposizioni  urgenti  in
materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2022, n. 15 - risponde all'esigenza  di  introdurre
misure di promozione della salute e  di  prevenzione  delle  malattie
croniche non trasmissibili mediante il  potenziamento  dell'attivita'
sportiva,   misure   individuate   pertanto   in   una    prospettiva
intersettoriale, che  coniughi  le  politiche  sanitarie  con  quelle
sportive. 
    Tale esigenza e' rilevata in  vari  documenti  di  indirizzo  del
Ministero della salute, adottati sulla base di  intese  raggiunte  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano,  fra  cui  le  «Linee  di
indirizzo sull'attivita' fisica per le differenti fasce d'eta' e  con
riferimento  a  situazioni  fisiologiche  e  fisiopatologiche   e   a
sottogruppi specifici di popolazione», adottate il 7  marzo  2019  (e
poi modificate il  3  novembre  2021)  e  il  Piano  nazionale  della
prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato  il  6  agosto  2020.  In  tali
documenti - in armonia con le «Linee  guida  su  attivita'  fisica  e
comportamenti sedentari» adottate dall'Organizzazione mondiale  della
sanita'  il   25   novembre   2020   -   si   segnala   «l'importanza
dell'attivita'/esercizio fisico nella prevenzione  e  nella  gestione
delle principali malattie croniche non trasmissibili quale  strumento
terapeutico necessario per migliorare lo stato  di  salute  fisica  e
mentale,  nonche'  per  garantire   un   maggiore   benessere   della
popolazione  e  una  migliore  qualita'  della   vita».   In   questa
prospettiva, in specie il PNP 2020-2025 promuove interventi  volti  a
favorire l'assunzione di corretti stili di vita nella  popolazione  e
identifica la riduzione dell'inattivita' fisica e della sedentarieta'
come linee strategiche di intervento  che  tutte  le  Regioni  devono
realizzare nei loro Piani regionali di prevenzione (PRP). 
    Nella stessa prospettiva,  il  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di  enti
sportivi  professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di   lavoro
sportivo),  nel   dettare   la   disciplina   degli   enti   sportivi
professionistici  e  dilettantistici,  individua,  fra   le   proprie
finalita', quella di  «promuovere  l'attivita'  motoria,  l'esercizio
fisico strutturato e  l'attivita'  fisica  adattata  quali  strumenti
idonei a facilitare  l'acquisizione  di  stili  di  vita  corretti  e
funzionali all'inclusione  sociale,  alla  promozione  della  salute,
nonche' al miglioramento della qualita' della vita  e  del  benessere
psico-fisico sia nelle persone sane  sia  nelle  persone  affette  da
patologie» (art. 3, comma 2, lettera b), cosi' valorizzando il  ruolo
svolto dai citati enti a tale scopo. 
    6.1.2.- Risulta, dunque,  evidente,  dal  contesto  normativo  di
riferimento richiamato, che il fondo  istituito  dall'art.  1,  comma
561, della legge n. 178 del 2020 incide sulle materie  di  competenza
concorrente regionale «tutela della salute» e «ordinamento sportivo». 
    Quanto a  quest'ultima  materia,  questa  Corte  ha  riconosciuto
potersi «tranquillamente ascrivere» alla stessa l'istituzione  di  un
fondo destinato allo «sviluppo ed  alla  capillare  diffusione  della
pratica sportiva a tutte  le  eta'  e  tra  tutti  gli  strati  della
popolazione» (sentenza n. 254 del 2013). 
    Anche il fondo statale  per  il  sostegno  delle  associazioni  e
societa' sportive dilettantistiche e' stato ricondotto alla  medesima
materia «ordinamento sportivo» e si e' giustificata  l'individuazione
degli specifici beneficiari in ragione  del  fatto  che  «l'attivita'
sportiva e'  presa  in  considerazione  in  base  a  un  criterio  di
capillarita' e di prossimita' al  territorio»  (sentenza  n.  40  del
2022). 
    Lo stesso fondo oggetto delle disposizioni impugnate,  in  quanto
mira a potenziare l'attivita' sportiva  di  base  nei  territori  per
tutte le fasce  della  popolazione,  in  un'ottica  strumentale  alla
protezione della salute, incide sulla materia di competenza regionale
concorrente «ordinamento sportivo». 
    In  difetto  della  riconducibilita',  sia  a  una   materia   di
competenza esclusiva statale,  sia  al  quinto  comma  dell'art.  119
Cost., in ragione dell'universalita' del finanziamento, indirizzato a
tutto il territorio nazionale, senza finalita'  perequative,  la  sua
previsione si fonda su esigenze di gestione unitaria e  omogenea  sul
territorio nazionale degli interventi di potenziamento della  pratica
sportiva e di promozione della salute, esigenze che  giustificano  la
chiamata in sussidiarieta' (sentenze n. 40  del  2022  e  n.  74  del
2019). Tale meccanismo, tuttavia, impone  che  la  stessa  legge  che
istituisce il  fondo  su  materie  di  competenza  regionale  preveda
contestualmente il piu' ampio coinvolgimento degli enti  territoriali
nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo. La  sede  di
tale   coinvolgimento   regionale,   per   costante    giurisprudenza
costituzionale,  «va  individuata  nella  Conferenza   Stato-Regioni,
attraverso lo strumento dell'intesa sulle modalita' di utilizzo e  di
gestione del fondo in questione (ex plurimis,  sentenze  n.  211  del
2016 e n. 273 del 2013)» (sentenza n. 185 del 2018). 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 562, della legge n. 178 del 2020, nella  parte  in
cui non prevede che il decreto dell'autorita' di  governo  competente
in materia di sport,  che  individua  i  criteri  di  gestione  delle
risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con
la Conferenza Stato-Regioni. 
    7.- Infine, e' impugnato il comma 606 del  citato  art.  1  della
legge n. 178 del 2020, la' dove assegna al Ministro per le  politiche
giovanili e lo sport il compito di definire, con proprio decreto,  le
modalita' di riparto delle risorse del fondo istituito,  in  base  al
comma 605, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con una dotazione di 500.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023, e da trasferire successivamente  al  bilancio
autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  vista
dell'«erogazione  di  contributi  a  favore  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare
sportive  atletiche,  ciclistiche  e  automobilistiche   di   rilievo
internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni». 
    Tale   previsione   e'   ritenuta    dalla    Regione    Campania
costituzionalmente illegittima per violazione del principio di  leale
collaborazione, non essendo prevista alcuna forma  di  coinvolgimento
delle Regioni nella  determinazione  dei  criteri  di  riparto  delle
risorse del fondo, sebbene esso  incida  sulla  materia  «ordinamento
sportivo», di competenza regionale concorrente. 
    7.1.- La questione e' fondata. 
    7.1.1.- L'art. 1, comma 605, della citata legge n. 178  del  2020
dispone  espressamente  l'istituzione  del  fondo   «[a]l   fine   di
valorizzare  e  promuovere  il   territorio   italiano»,   attraverso
«l'organizzazione  di  gare   sportive   atletiche,   ciclistiche   e
automobilistiche  di  rilievo  internazionale  che  si  svolgano  nel
territorio di almeno due regioni». 
    Dai lavori preparatori della legge n. 178 del 2020 si evince  che
tale disposizione - congiuntamente alla norma impugnata -  e'  frutto
di un emendamento  al  testo  originario  del  disegno  di  legge  di
bilancio per il 2021, adottato  gia'  nella  V  Commissione  Bilancio
della Camera dei deputati e intitolato «Promozione turistica  tramite
manifestazioni  sportive».  Da  questa  indicazione  si   ricava   la
finalita' di valorizzazione turistica del territorio  perseguita  con
l'istituzione del fondo in  esame.  Tali  risorse  sono  destinate  a
sostenere le Regioni e le Province  autonome  nei  cui  territori  si
svolgano manifestazioni  sportive,  di  rilievo  internazionale,  cui
queste ultime contribuiscono, su domanda delle associazioni  sportive
dilettantistiche e degli enti di promozione, previa  selezione  delle
domande. 
    Si tratta di una previsione di portata generale, che si  affianca
a  disposizioni  gia'  presenti   nell'ordinamento,   relative   alla
promozione e al conseguente finanziamento di singoli eventi  sportivi
di  rilievo  internazionale  che  incidano  su  specifici   territori
regionali. E' il caso delle Olimpiadi invernali 2026, in vista  delle
quali gia' l'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022)  aveva  disposto  un
finanziamento al  fine  di  garantirne  la  sostenibilita'  sotto  il
profilo ambientale, economico e  sociale,  per  la  realizzazione  di
interventi nei territori delle Regioni Lombardia  e  Veneto  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte  le
aree olimpiche. Con un decreto ministeriale, da adottare d'intesa con
i Presidenti delle Regioni e  delle  Province  autonome  coinvolte  e
sentiti gli enti locali territorialmente  interessati,  si  prevedeva
che fossero stabiliti gli interventi da  realizzare  e  ripartite  le
risorse  (comma  20).  Nella  stessa  direzione,  il   piu'   recente
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure  urgenti   connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i  servizi  territoriali),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106, all'art. 3-ter,  ha  disposto  un
ulteriore finanziamento  in  favore  dei  territori  coinvolti  nelle
Olimpiadi   invernali,   al   dichiarato   fine   di    «incrementare
l'attrattivita' turistica del Paese», anche in tal caso  affidando  a
un decreto ministeriale, adottato d'intesa  con  i  Presidenti  delle
Regioni e delle Province autonome interessate, l'individuazione degli
interventi da finanziare e la ripartizione delle risorse. 
    7.1.2.- Dal tenore letterale delle disposizioni di  cui  all'art.
1, commi 605 e 606, della legge n. 178 del 2020 e dal contesto in cui
esse si collocano, si desume in modo lineare che il fondo  incide  su
materie, quali il turismo e l'«ordinamento sportivo»,  di  competenza
regionale residuale e concorrente. 
    Considerato che risulta altrettanto evidente  la  sussistenza  di
esigenze di gestione unitaria,  connesse  al  rilievo  internazionale
delle manifestazioni sportive oggetto  del  finanziamento  statale  e
alla circostanza che esse  investono  il  territorio  di  almeno  due
Regioni italiane, si rivela compatibile con il disegno costituzionale
l'attrazione in sussidiarieta' allo Stato della disciplina del fondo.
Essa,  tuttavia,  impone  il  rispetto   del   principio   di   leale
collaborazione,  che  implica  il  piu'  ampio   coinvolgimento   del
«"livello  di  governo  territoriale  interessato  (singola  regione,
Conferenza  Stato-regioni,  Conferenza  Stato-citta'   o   Conferenza
unificata) tramite un'intesa" (ex multis, sentenze n. 170  e  n.  114
del 2017, n. 142, n. 110 e n. 7 del 2016, n. 262 del 2015, n. 278 del
2010, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003)» (sentenza  n.  74  del  2018)
sulla definizione di aspetti aventi diretta incidenza sulla sua sfera
di interesse, quali il riparto delle risorse e la determinazione  dei
relativi criteri (sentenza n. 78 del 2018). 
    Nella specie, considerato che il livello territoriale di  governo
interessato dal riparto delle risorse del fondo e'  costituito  dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nei  cui
territori  si  svolgano  le  manifestazioni   sportive   di   rilievo
internazionale, per  l'organizzazione  delle  quali  e'  disposto  il
finanziamento,  e'  con  queste  stesse  che  l'intesa  deve   essere
raggiunta. 
    Va,   pertanto,   dichiarata   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella  parte  in
cui non prevede che il Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  lo
sport, con proprio decreto, definisce le modalita' di  riparto  delle
risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e
le Province autonome interessate.