ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  17  marzo  2021,  n.  3
(Variazioni al bilancio di previsione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  16  maggio  2021,
depositato in cancelleria il 25 maggio 2021, iscritto al  n.  29  del
registro ricorsi 2021 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio del 25  maggio  2022  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2022. 
    Ritenuto che, con ricorso iscritto al n. 29 del registro  ricorsi
del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Provincia autonoma  di  Bolzano  2021-2023  e  altre
disposizioni), in riferimento all'art.  75,  lettere  f)  e  g),  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come  modificato,  e
agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, in relazione all'art.  3  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42); 
    che l'art.  1  della  legge  prov.  Bolzano  n.  3  del  2021  ha
introdotto variazioni allo stato di previsione delle entrate  di  cui
all'art. 1  della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  22
dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano 2021-2023),  gia'  oggetto  di  impugnazione  con  ricorso
iscritto al n. 13 del reg. ric. 2021; 
    che   la   norma   impugnata   prevede   l'incremento   di   euro
528.220.667,61, in termini di competenza e di cassa, del  Titolo  01,
tipologia  103,  per  l'esercizio  finanziario  2021,  e   che   tale
incremento deriverebbe dal gettito prodotto dalle seguenti  voci:  a)
dall'applicazione delle accise da carburante ad uso riscaldamento; b)
da giochi e scommesse come da quota spettante alla Provincia autonoma
di  Bolzano  per  l'anno  2021  e  per  quelli  pregressi;  c)  dalla
restituzione, da parte dello Stato delle riserve riferite  agli  anni
2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 412,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)»; 
    che, ad avviso del ricorrente, tale determinazione delle  entrate
sarebbe fondata su una erronea interpretazione della norma statutaria
dalla  quale  deriverebbe  una  sovrastima  del  gettito  inidonea  a
garantire la copertura finanziaria delle spese  provinciali,  nonche'
suscettibile di pregiudicare lo stesso equilibrio  di  bilancio,  con
corrispondente lesione non solo dei parametri statutari, ma  altresi'
degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
in riferimento ai principi contabili contenuti nell'Allegato 1 di cui
all'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011; 
    che, in particolare, sarebbero errate le modalita' di calcolo del
gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento, in
quanto riferiti alla quantita'  di  prodotti  estratti  dai  depositi
commerciali situati  nel  territorio  provinciale,  prescindendo  dal
criterio di immissione in consumo di cui  all'art.  7,  paragrafo  1,
della Direttiva 2008/118/CE del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,
relativa al regime generale delle  accise  che  abroga  la  direttiva
92/12/CEE, ai sensi del quale l'accisa diviene esigibile al momento e
nello  Stato  membro  dell'immissione  in  consumo,  fattispecie  che
determinerebbe la cessazione dell'applicazione del regime  sospensivo
del tributo; 
    che  l'erroneita'  della  quantificazione  del  gettito   sarebbe
riferita anche a quello  derivante  dai  giochi  e  dalle  scommesse,
poiche' la Provincia vi avrebbe incluso anche il gettito derivante da
giochi di natura non tributaria, il quale non potrebbe legittimamente
includersi nel novero delle entrate; 
    che da cio' conseguirebbe la violazione tanto dell'art. 75, comma
1, lettera g), dello statuto d'autonomia, quanto dell'art. 81,  terzo
comma, Cost.; 
    che erronee sarebbero  anche  le  quantificazioni  delle  entrate
derivanti dalle restituzioni, da parte dello Stato, delle riserve  di
cui all'art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 riferite  agli
anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della  legge
n. 190 del 2014, le quali sarebbero sospensivamente condizionate alla
previa  individuazione  delle  relative  coperture  finanziarie,  non
ancora intervenute; 
    che, ad avviso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
Provincia autonoma di Bolzano  non  avrebbe  dovuto  iscrivere  nello
stato di previsione delle entrate gli importi in questione, privi  di
copertura  giuridica,  in  quanto  cio'  minerebbe  l'equilibrio  del
bilancio della Provincia medesima; 
    che si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, eccependo la manifesta inammissibilita' o, comunque, la  non
fondatezza delle censure; 
    che, nelle more del giudizio, e' stato approvato  l'art.  54  del
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  (Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i  servizi  territoriali),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106,  ai  sensi  del  quale  e'  stata
disposta la restituzione dei 60 milioni di euro a ciascuna  Provincia
autonoma per il triennio  menzionato  e  sono  state  individuate  le
relative coperture mediante il riferimento contenuto nell'art. 77 del
medesimo  decreto-legge,   elemento   che   rappresenterebbe   idoneo
presupposto giuridico per iscrivere dette somme in bilancio. 
    che, sempre nelle more del giudizio,  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano ha  adottato  la  legge  provinciale  3  agosto  2021,  n.  8
(Assestamento di bilancio di previsione della Provincia  autonoma  di
Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023),  la
quale, all'art. 7, ha disposto l'accantonamento degli stanziamenti di
spesa, oggetto dell'impugnativa, su un apposito  capitolo  vincolato,
senza possibilita' di impegno; 
    che la Provincia autonoma di  Bolzano  ha  inoltre  approvato  la
legge provinciale 12  ottobre  2021,  n.  12  (Modifiche  alla  legge
provinciale 13 aprile 2014, n. 3, recante  «Istituzione  dell'imposta
municipale  immobiliare  (IMI)  e  altre  disposizioni»),  la   quale
all'art. 2 ha disposto la riduzione delle previsioni di  entrata  del
titolo 1, tipologia 103, relative al gettito derivante dalla raccolta
dei giochi afferente agli anni  fino  al  2021,  la  riduzione  delle
previsioni  di  entrata  relative  alla   devoluzione   del   gettito
dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali  diversi  da  quelli
per autotrazione e ha ridotto, altresi', la previsione  di  spesa  di
cui alla missione 20, programma  03,  titolo  2,  relativa  al  fondo
rischi; 
    che in data 18 novembre 2021 e' stato sottoscritto l'Accordo  tra
lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano con  il  quale
sono state definite in via forfettaria le spettanze  della  Provincia
autonoma di Bolzano, a titolo di gettito arretrato,  derivanti  dalla
raccolta dei giochi di natura non tributaria per gli  anni  pregressi
al 2022; 
    che, alla luce del ricordato ius superveniens e del fatto che  la
normativa impugnata non ha ricevuto medio  tempore  applicazione,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il  22  marzo  2022,   ha
depositato  atto  di  rinuncia  integrale  al  ricorso  indicato   in
epigrafe, giusta corrispondente delibera del Consiglio dei  ministri,
adottata nella seduta del 18 marzo 2022; 
    che con atto depositato  il  19  maggio  2022,  la  difesa  della
Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la  rinuncia  al  ricorso,
giusta  deliberazione  della  Giunta  provinciale  intervenuta  nella
seduta del 10 maggio 2022; 
    Considerato  che,  a  seguito  dell'adozione  dell'art.  54   del
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  (Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i  servizi  territoriali),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio  2021,  n.  106,  con  atto  depositato  il  21
settembre  2021,  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  previa
delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  16  settembre  2021,  ha
rinunciato parzialmente all'impugnativa dell'art. 1 della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo  2021,  n.  3  (Variazioni  al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano  2021-2023
e altre disposizioni), in riferimento  alla  restituzione,  da  parte
dello Stato, delle riserve per gli anni 2019, 2020 e  2021,  prevista
dall'art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; 
    che, con  atto  depositato  il  25  ottobre  2021,  la  Provincia
autonoma di Bolzano ha accettato la  rinuncia  parziale  al  ricorso,
giusta  deliberazione  della  Giunta  provinciale  intervenuta  nella
seduta del 5 ottobre 2021; 
    che, a seguito della approvazione  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 3 agosto 2021, n. 8 (Assestamento di bilancio  di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario
2021 e per il triennio 2021-2023),  e  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 12 ottobre 2021,  n.  12  (Modifiche  alla  legge
provinciale 13 aprile 2014, n. 3, recante  «Istituzione  dell'imposta
municipale  immobiliare  (IMI)  e   altre   disposizioni»),   nonche'
dell'Accordo tra lo Stato e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sottoscritto  il  18  novembre  2021,  il   ricorrente   ha
depositato il 22 marzo 2022 atto di rinuncia  integrale  al  ricorso,
giusta corrispondente delibera del Consiglio  dei  ministri  adottata
nella seduta del 18 marzo 2022; 
    che, con atto depositato il  19  maggio  2022,  la  difesa  della
Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la  rinuncia  al  ricorso,
giusta  deliberazione  della  Giunta  provinciale  intervenuta  nella
seduta del 10 maggio 2022; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte  costituzionale,  vigente  ratione  temporis,  nei
giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la rinuncia
al ricorso, qualora sia accettata dalla parte  costituita,  determina
l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale, vigenti ratione temporis.