ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 224,  comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto
legislativo, promosso dal Giudice di pace di Forli' nel  procedimento
vertente tra G. B. e la Prefettura di Forli-Cesena, con ordinanza del
13 maggio 2021, iscritta al n. 146  del  registro  ordinanze  2021  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Udito nella camera di consiglio dell'8  giugno  2022  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 13 maggio 2021,  iscritta  al  n.  146  del
registro ordinanze 2021, il Giudice di pace di  Forli'  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto
legislativo, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  nella
parte in cui non prevede che, in caso  di  estinzione  del  reato  di
guida in stato di ebbrezza a seguito di esito  positivo  della  messa
alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza  delle
condizioni di legge, disponga la riduzione alla meta' della  sanzione
della sospensione della patente di guida. 
    2.- L'ordinanza del giudice a quo e' stata pronunciata nel  corso
di un giudizio di opposizione avverso un provvedimento  del  prefetto
irrogativo della  sanzione  amministrativa  della  sospensione  della
patente di guida per ulteriori sei mesi, detratti  i  sei  mesi  gia'
scontati in via cautelare, in relazione al minimo edittale di un anno
stabilito per la violazione di cui all'art. 186, comma 2, lettera c),
cod. strada. Il rimettente espone che il processo penale per guida in
stato di ebbrezza, ai sensi  dell'art.  186,  commi  2,  lettera  c),
2-sexies e 2-septies cod. strada, era stato definito con declaratoria
di estinzione per esito positivo della messa  alla  prova,  ai  sensi
dell'art. 168-bis del codice penale. 
    3.- L'ordinanza di rimessione rileva che  l'art.  224,  comma  3,
cod. strada contrasterebbe con l'art. 3 Cost. per  la  disparita'  di
trattamento tra l'imputato del reato di guida in stato  di  ebbrezza,
il quale abbia ottenuto la sospensione  del  procedimento  con  messa
alla prova, che abbia poi avuto  esito  positivo,  e  l'imputato  del
medesimo reato, la cui pena  sia  stata  sostituita  con  quella  del
lavoro di pubblica utilita', agli effetti dell'art. 186, comma 9-bis,
cod. strada, comportando  lo  svolgimento  positivo  di  questo,  tra
l'altro, oltre che l'estinzione del reato, altresi' la riduzione alla
meta', disposta dal giudice, della sanzione della  sospensione  della
patente. L'esito positivo della messa alla prova, osserva il  giudice
a quo, non produce, dunque, alcun effetto premiale con riguardo  alla
sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di  guida,  a
differenza di quanto previsto per il  lavoro  di  pubblica  utilita',
rivelandosi tale differenza irragionevole alla luce  delle  ravvisate
affinita' dei due istituti. L'ordinanza di rimessione  argomenta  sul
punto richiamando quanto affermato da questa Corte nella sentenza  n.
75 del 2020. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Giudice di pace di Forli', con  ordinanza  del  13  maggio
2021, iscritta al n. 146 del registro ordinanze  2021,  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 3,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), in relazione all'art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto
legislativo, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  nella
parte in cui non prevede che, in caso  di  estinzione  del  reato  di
guida in stato di ebbrezza a seguito di esito  positivo  della  messa
alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza  delle
condizioni di legge, disponga la riduzione alla meta' della  sanzione
della sospensione della patente di guida. 
    2.- Il rimettente rileva che l'art. 224, comma  3,  cod.  strada,
del quale e' chiamato a fare applicazione nel giudizio di opposizione
all'ordinanza del prefetto con cui era  stata  irrogata  la  sanzione
della sospensione della patente di guida nella misura complessiva  di
un anno, determina una irragionevole disparita'  di  trattamento  tra
l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, il quale abbia
ottenuto la sospensione del procedimento con messa  alla  prova,  che
abbia poi avuto esito positivo, e l'imputato per il medesimo reato la
cui pena sia stata sostituita  con  quella  del  lavoro  di  pubblica
utilita', agli effetti  dell'art.  186,  comma  9-bis,  cod.  strada,
comportando lo svolgimento positivo di questo, tra l'altro, oltre che
l'estinzione del reato, altresi' la riduzione  alla  meta',  disposta
dal giudice, della sanzione della sospensione della patente. 
    3.- Per una piu' chiara individuazione della questione sottoposta
all'esame di questa Corte,  giova  premettere  una  ricognizione  del
quadro normativo all'interno del quale si inserisce  la  disposizione
censurata. 
    L'art. 186 cod. strada, nel testo attualmente vigente, stabilisce
in via generale il divieto di guidare in stato di ebbrezza (comma 1).
A seconda del valore del  tasso  alcolemico  accertato,  prevede,  al
comma 2, tre distinti illeciti: uno di  carattere  amministrativo  e,
gli altri due, di carattere penale. 
    Stabilisce, infatti,  che  la  condotta  in  questione,  ove  non
costituisca piu' grave reato, e' punita: 
    a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 543 ad  euro  2.170,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro; all'accertamento della violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi; 
    b) con l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  ad  un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore  a  1,5  grammi  per
litro; all'accertamento del reato consegue in ogni caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
sei mesi ad un anno; 
    c) con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto  da  sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad  un  tasso  alcolemico  superiore  a   1,5   grammi   per   litro;
all'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni, nonche' la confisca del  veicolo,  salvo  che  questo
appartenga a terzi. 
    Lo stesso art. 186 cod. strada, al comma  2-bis  -  aggiunto  nel
2007, nel testo oggi vigente a seguito delle modificazioni introdotte
dall'art. 33, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale) - prevede che  se  il
conducente in stato di ebbrezza provoca  un  incidente  stradale,  le
sanzioni indicate sono raddoppiate. 
    Il comma 9-bis del medesimo articolo  -  disposizione  introdotta
dall'art. 33, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 120 del 2010
- stabilisce, inoltre, che, al di fuori dei casi previsti  dal  comma
2-bis, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere  sostituita,  anche
con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da  parte
dell'imputato, con quella del lavoro  di  pubblica  utilita'  di  cui
all'art.  54  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000,   n.   274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999,  n.  468)  secondo  le
modalita'  ivi  previste   e   consistenti   nella   prestazione   di
un'attivita'  non  retribuita  a  favore  della   collettivita',   da
svolgere,  in  via  prioritaria,  nel   campo   della   sicurezza   e
dell'educazione stradale. Il lavoro di pubblica  utilita',  tuttavia,
puo' sostituire la pena per non piu' di una volta. 
    Gli artt. 224 e 224-ter cod.  strada  -  quest'ultimo  introdotto
dall'art. 44,  comma  1,  della  citata  legge  n.  120  del  2010  -
disciplinano, rispettivamente, il procedimento di applicazione  delle
sanzioni amministrative accessorie della sospensione e  della  revoca
della patente e quello di applicazione delle sanzioni  amministrative
accessorie della confisca amministrativa e del  fermo  amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato. 
    In particolare, l'art. 224, comma 3, e l'art. 224-ter,  comma  6,
prevedono che la declaratoria  di  estinzione  del  reato  per  morte
dell'imputato  importa  l'estinzione  della  sanzione  amministrativa
accessoria. 
    Nel caso di estinzione del reato per  altra  causa,  il  prefetto
procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di  legge
per  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa   accessoria   e
procede, ai sensi degli artt. 218  e  219  cod.  strada  nelle  parti
compatibili,  all'applicazione  della   sanzione   accessoria   della
sospensione della patente di guida e, ai sensi degli artt. 213 e  214
cod. strada, in quanto compatibili, all'applicazione  della  sanzione
accessoria della confisca,  stabilendo,  altresi',  che  l'estinzione
della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna  non  ha
effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 
    3.1.- A sua volta, l'art. 168-bis  del  codice  penale,  inserito
dall'art. 3, comma 1, della legge 28 aprile 2014, n. 67  (Deleghe  al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma  del
sistema sanzionatorio. Disposizioni in  materia  di  sospensione  del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili), ha introdotto  nel  sistema  penale  l'istituto  della
messa alla prova,  stabilendo  che,  «[n]ei  procedimenti  per  reati
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con  la  pena  edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o
alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati  dal
comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale,  l'imputato
puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova». 
    Questa  comporta,  oltre  alla  prestazione  di  condotte   volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, e, ove possibile, al  risarcimento  del  danno,  l'affidamento
dell'imputato al servizio sociale  e  la  prestazione  di  lavoro  di
pubblica utilita'. 
    Ai sensi dell'art. 168-ter, secondo comma, cod. pen.  -  inserito
dal medesimo art.  3,  comma  1,  della  legge  n.  67  del  2014  -,
«[l]'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge». 
    3.2.- La questione di legittimita' costituzionale  sollevata  dal
Giudice di pace di  Forli'  si  colloca  all'interno  del  richiamato
quadro  normativo.  Essa,  tenuto  conto  del  reato  contestato  nel
giudizio principale e delle argomentazioni svolte  nell'ordinanza  di
rimessione, deve ritenersi promossa  limitatamente  al  caso  in  cui
l'esito della messa alla prova comporti l'estinzione del reato di cui
all'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada. 
    Infatti, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita',  di
cui al comma 9-bis, puo' essere applicata dal giudice, se  l'imputato
non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 2-bis, e cioe'  a
condizione che dalla guida in stato di ebbrezza non sia  derivato  un
incidente. 
    Peraltro,  posto  che  la  pronuncia   additiva   richiesta   dal
rimettente ha ad oggetto  una  disciplina  che  opera  alle  medesime
condizioni per i reati di cui alle lettere  b)  e  c),  del  comma  2
dell'art. 186 cod. strada,  la  presente  pronuncia  non  potra'  non
riguardare anche le conseguenze della estinzione per  esito  positivo
della messa alla prova del reato di  cui  al  comma  2,  lettera  b),
sempre ove non ricorra la menzionata ipotesi di cui  al  comma  2-bis
del medesimo art. 186 cod. strada. 
    4.- Tanto premesso, la questione  e'  fondata,  alla  luce  delle
argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 2020. 
    4.1.- Con tale decisione  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada nella parte in
cui prevedeva che il prefetto dovesse verificare la sussistenza delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione  amministrativa
accessoria  della  confisca  del  veicolo,   anziche'   disporne   la
restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del  reato  di
guida sotto l'influenza dell'alcool per esito  positivo  della  messa
alla prova. 
    4.2.- La citata pronuncia ha dapprima evidenziato che  l'istituto
della sospensione del procedimento con messa alla prova,  introdotto,
per  gli  imputati  adulti,  dalla  legge  n.  67   del   2014,   con
l'inserimento degli  artt.  168-bis  e  168-ter  cod.  pen.,  secondo
l'elaborazione  della  giurisprudenza  costituzionale,  non  e'   una
sanzione penale in senso proprio  (sentenza  n.  91  del  2018),  pur
manifestando una «innegabile connotazione sanzionatoria» (sentenza n.
68 del 2019). 
    Ha poi rimarcato che il lavoro di pubblica utilita'  disciplinato
dal comma 9-bis dell'art.  186  cod.  strada  e',  invece,  una  pena
sostitutiva (cosi' gia' l'ordinanza n. 43 del  2013),  seppur  svolga
anche una funzione "premiale", in quanto il suo positivo  svolgimento
determina  per  il  condannato  le   favorevoli   conseguenze   della
declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a  meta'  della
durata della sospensione della patente e della revoca della  confisca
del veicolo (sentenza n. 198 del 2015). 
    Comparando il lavoro di pubblica  utilita'  ex  art.  186,  comma
9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis  cod.  pen.,
la citata sentenza n.  75  del  2020  ha,  quindi,  sottolineato  che
entrambi gli istituti si connotano per il fatto di prevedere, in  una
medesima ottica premiale, una prestazione di attivita' non retribuita
in favore della collettivita', la  quale  rappresenta  l'essenza  del
primo ed e' comunque componente imprescindibile del secondo  istituto
(art. 168-bis, terzo comma, cod. pen.). 
    Pur  considerata  la  discrezionalita'  del   legislatore   nella
determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di  reato,  il
richiamato precedente ha cosi' ritenuto manifestamente  irragionevole
che, al cospetto di una prestazione analoga, qual  e'  il  lavoro  di
pubblica  utilita',   e   a   fronte   della   medesima   conseguenza
dell'estinzione del  reato,  la  sanzione  amministrativa  accessoria
della confisca del veicolo venisse meno per revoca  del  giudice  nel
caso di svolgimento con esito  positivo  del  lavoro  sostitutivo,  e
potesse, invece, essere disposta per ordine del prefetto nel caso  di
esito positivo della messa alla prova. Tanto  piu'  che  quest'ultima
costituisce una misura piu'  articolata  ed  impegnativa  dell'altra,
figurandovi il lavoro di pubblica utilita' come componente insieme al
compimento   di   atti   riparatori   da   parte   dell'imputato    e
all'affidamento dello stesso al servizio sociale. 
    Il diverso trattamento sanzionatorio in ordine all'applicabilita'
della confisca del veicolo non e' apparso a questa Corte giustificato
ne' dalla circostanza  che,  a  differenza  della  messa  alla  prova
dell'adulto, per la quale e' necessaria la  richiesta  dell'imputato,
il lavoro di pubblica utilita' previsto dall'art. 186,  comma  9-bis,
cod. strada puo' essere applicato dal giudice anche  d'ufficio,  alla
sola condizione che l'imputato non vi si opponga, ne' dal fatto  che,
a norma dello stesso art. 186, comma 9-bis, cod.  strada,  il  lavoro
sostitutivo deve svolgersi  «in  via  prioritaria»  nel  campo  della
sicurezza e dell'educazione stradale. 
    Questa  Corte  ha,  quindi,  rilevato   che   la   coerenza   del
"microsistema" delle  sanzioni  accessorie  applicabili  in  caso  di
estinzione  del  reato  di  guida  sotto   l'influenza   dell'alcool,
delineato dall'art. 186,  comma  9-bis,  cod.  strada,  e'  risultata
alterata dalla piu' recente disciplina della messa  alla  prova,  ove
applicata al medesimo reato. 
    Ne' - ha osservato questa Corte - poteva costituire ostacolo alla
reductio ad legitimitatem della disciplina della confisca,  nel  caso
in  cui  la  messa  alla  prova  avesse  dato  esito   positivo,   la
disposizione di contenuto generale  dettata  dall'art.  168-ter  cod.
pen., secondo la quale l'estinzione  del  reato  per  esito  positivo
della messa alla prova non pregiudica l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie, in quanto, mancando elementi indicativi di
una contraria volonta' del legislatore, doveva ritenersi operante  il
criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali (tra  le
tante, sentenze n. 2 del 2008 e n. 41 del 1992). 
    5.- Gli stessi argomenti contenuti nella sentenza n. 75 del  2020
depongono, ora, per la illegittimita'  costituzionale  del  censurato
art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non  prevede  che,
nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova  del
reato di guida sotto  l'influenza  dell'alcool,  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dal  comma  2-bis  dell'art.  186  cod.  strada,  il
prefetto, applicando  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente, ne riduca la durata della meta'. 
    A  tale  conclusione  inducono  i  seguenti   elementi:   a)   la
connotazione  sanzionatoria  dell'istituto  della   sospensione   del
procedimento con messa alla prova per  gli  imputati  adulti;  b)  la
funzione premiale del lavoro di pubblica  utilita'  disciplinato  dal
comma 9-bis dell'art.  186  cod.  strada,  pena  sostitutiva  il  cui
positivo  svolgimento  determina  per  il  condannato  le  favorevoli
conseguenze  della  declaratoria  di  estinzione  del  reato,   della
riduzione a meta' della durata  della  sospensione  della  patente  e
della revoca della confisca del veicolo;  c)  la  «piena  omogeneita'
delle situazioni poste a raffronto» (ex plurimis, sentenze n. 76  del
2019, n. 134 del 2017, nello stesso senso, sentenza n. 236 del 2016),
ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per  il
reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, al di  fuori  dei  casi
previsti dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, in quanto sia  il
lavoro di pubblica utilita' ex art. 186, comma  9-bis,  cod.  strada,
sia la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.,  consistono  nella
prestazione   di   attivita'   non   retribuita   in   favore   della
collettivita'. 
    5.1.- Ne discende la manifesta irragionevolezza della conseguenza
applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual  e'
il lavoro di pubblica utilita',  e  a  fronte  del  medesimo  effetto
dell'estinzione del  reato,  la  sanzione  amministrativa  accessoria
della sospensione della patente viene ridotta alla meta' dal  giudice
in caso di svolgimento positivo del  lavoro  sostitutivo,  mentre  e'
escluso il beneficio dell'identica riduzione ove  sia  applicata  dal
prefetto nel caso di esito  positivo  della  messa  alla  prova,  pur
costituendo quest'ultima, rispetto alla prima, misura piu' articolata
ed impegnativa, giacche' subordinata alla prestazione  di  lavoro  di
pubblica utilita' e comportante, come visto, condotte riparatrici  da
parte dell'imputato, nonche' l'affidamento dello stesso  al  servizio
sociale. 
    Tale irragionevolezza si manifesta nei limiti dei  casi  regolati
dalla fattispecie dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, utilizzata
come norma di raffronto, la  quale  ammette  il  lavoro  di  pubblica
utilita', cui si  correla  la  funzione  premiale  del  suo  positivo
svolgimento, nelle sole  ipotesi  di  reato  di  guida  in  stato  di
ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis dell'art.  186
cod. strada. 
    5.2.-  La  rilevata  manifesta  irragionevolezza   della   scelta
contenuta nell'art. 224, comma 3, cod. strada non e'  scalfita  dalla
base volontaria della messa alla prova dell'adulto, applicabile  solo
a richiesta dell'imputato, ne' dalla  considerazione  che  il  lavoro
sostitutivo deve svolgersi  «in  via  prioritaria»  nel  campo  della
sicurezza  e  dell'educazione   stradale,   ne'   dal   rilievo   che
l'estinzione del reato in tal caso prescinde da un accertamento della
responsabilita'  penale,   rimanendo   innegabile   la   connotazione
sanzionatoria dell'istituto e comune il dato comparativo qualificante
della prestazione  lavorativa  positivamente  resa  in  favore  della
collettivita'. 
    5.3.- Lo speciale "microsistema" degli istituti  incentivanti  di
natura "premiale" operante nel trattamento sanzionatorio del reato di
guida sotto l'influenza dell'alcool, ove non ricorrano le ipotesi  di
cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve,  dunque,  includere
anche il regime, connotato da una medesima ratio,  della  messa  alla
prova per gli imputati adulti. 
    Questo istituto,  invero,  configurando  una  autonoma  causa  di
estinzione del reato, non era  ancora  previsto  dall'ordinamento  al
momento della introduzione sia del censurato art. 224, comma 3,  cod.
strada, sia del comma  9-bis  dell'art.  186  cod.  strada,  aggiunto
dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge n. 120 del 2010. Resta
fermo, d'altra  parte,  il  disposto  dell'art.  168-ter  cod.  pen.,
secondo il quale l'estinzione del  reato  per  esito  positivo  della
messa  alla  prova  non  pregiudica  l'applicazione  delle   sanzioni
amministrative  accessorie.  Infatti,  la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida  puo'  continuare
ad essere applicata, sia pure nei piu'  favorevoli  termini  previsti
dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, nel caso in cui il reato  di
guida sotto l'influenza dell'alcool di cui  all'art.  186,  comma  2,
lettere b) e c), del medesimo codice, sia estinto per esito  positivo
della messa alla prova. 
    6.- In conclusione, l'art. 224, comma 3, cod. strada deve  essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo  nella  parte  in  cui  non
prevede che,  nel  caso  di  estinzione  del  reato  di  guida  sotto
l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2,  lettere  b)  e
c), del medesimo codice, per esito positivo della messa  alla  prova,
il prefetto, applicando la sanzione amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente, ne riduca la durata della meta'.