ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2751-bis,
numero 3), del codice civile, e dell'art. 1, comma 474,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020), modificativo dell'art. 2751-bis, numero  2),  cod.  civ.,
promosso dal Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine,
sezione seconda civile, sull'istanza proposta da V. V. di  ammissione
al passivo del fallimento Edilvalli Arredi srl in  liquidazione,  con
ordinanza del  7  maggio  2021,  iscritta  al  n.  166  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8  giugno  2022  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 maggio 2021 (r. o. n. 166 del  2021),  il
Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  2751-bis,  numero
3), del codice civile e  dell'art.  1,  comma  474,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
    Il giudice rimettente premette che la ricorrente,  la  quale  era
stata legata da un contratto di  agenzia  con  la  societa'  fallita,
aveva chiesto di essere ammessa al  passivo  del  fallimento  con  il
privilegio generale sui beni mobili di cui  al  numero  3)  dell'art.
2751-bis cod. civ. sia  per  il  credito  relativo  alle  provvigioni
maturate nell'ultimo anno, sia per quello di rivalsa dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA)  sulle  fatture  da  emettere  al  momento  del
pagamento. 
    Il giudice a quo evidenzia che la  formulazione  letterale  della
predetta disposizione, considerata anche la natura eccezionale  della
stessa,  in  quanto  derogatoria  al  principio  della  par  condicio
creditorum,  laddove  prevede  che  il  privilegio  generale   spetta
all'agente di  commercio  rispetto  alle  provvigioni  derivanti  dal
rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  alle
indennita' dovute  per  la  cessazione  del  rapporto  medesimo,  non
consente di  riconoscere  l'invocato  privilegio  generale  anche  in
relazione al credito di rivalsa. 
    Il Giudice delegato presso il Tribunale di Udine dubita  peraltro
della compatibilita' di tale assetto normativo con l'art. 3 Cost. 
    In   punto   di   rilevanza,   osserva   che   dalla    decisione
sull'applicabilita' del privilegio generale sui beni mobili anche  al
credito di rivalsa della ricorrente, deriva nella fattispecie rimessa
alla sua decisione la concreta possibilita', o no,  della  stessa  di
soddisfarsi nella procedura concorsuale. 
    In punto di non manifesta  infondatezza,  il  giudice  rimettente
assume, in primo luogo, un possibile  contrasto  dell'art.  2751-bis,
numero 3), cod. civ. con  il  principio  di  ragionevolezza  espresso
dall'art. 3 Cost., laddove non riconosce il privilegio  generale  sui
beni mobili anche per il credito di rivalsa dell'agente. 
    In particolare, considerata la finalita' dell'art. 2751-bis  cod.
civ., riconosciuta dalla  stessa  giurisprudenza  costituzionale  (e'
citata la sentenza n. 1 del 2000),  di  assicurare  una  collocazione
privilegiata   a   determinati   crediti   derivanti   dall'attivita'
lavorativa svolta in forma  subordinata  o  autonoma,  in  vista  del
soddisfacimento delle esigenze di sostentamento  del  lavoratore,  il
mancato pagamento  dell'IVA  da  parte  del  preponente,  atteso  che
l'agente e' invece comunque tenuto a versarla all'Erario  al  momento
dell'espletamento del servizio, si tradurrebbe, in concreto,  in  una
decurtazione dello stesso credito per provvigioni, ossia delle  somme
percepite per lo svolgimento della propria attivita'. Nell'ipotesi di
apertura di  una  procedura  concorsuale  a  carico  del  preponente,
infatti, il solo privilegio speciale sui beni ai quali  si  riferisce
il servizio contemplato dall'art. 2758, secondo comma, cod. civ.  non
consentirebbe all'agente di recuperare il  credito  di  rivalsa  «non
essendoci "beni" del preponente cui possa riferirsi in modo specifico
il  servizio  prestato   dall'agente».   Tale   effetto   distorsivo,
sottolinea lo stesso giudice rimettente, si verifica in  concreto  in
quanto l'art. 26, comma  2,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)  consente
di emettere una nota di variazione a credito dell'IVA  non  incassata
solo al termine della procedura concorsuale. 
    Sotto  questo  profilo,  la  violazione  dell'art.  3  Cost.   si
appunterebbe,  in  sostanza,  sulla  circostanza   che   la   mancata
estensione del privilegio al credito per rivalsa  IVA  esposto  nelle
fatture emesse per il pagamento delle provvigioni  finirebbe  con  il
ridondare in un parziale mancato  riconoscimento  della  collocazione
privilegiata dei crediti dell'agente per provvigioni. 
    Il Giudice delegato presso il Tribunale di Udine dubita, inoltre,
della compatibilita' con l'art. 3  Cost.,  dell'art.  1,  comma  474,
della legge n. 205  del  2017,  che  -  come  chiarito  dalla  citata
sentenza n. 1 del 2020 - ha  esteso  il  privilegio  al  credito  per
rivalsa IVA a tutti i rapporti di lavoro  autonomo  rientranti  nella
nozione di cui all'art. 2222 cod. civ., escludendo  irragionevolmente
gli agenti di commercio, che pure sono lavoratori autonomi. 
    2.- Con atto depositato in data 19 novembre 2021  e'  intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto dichiararsi
le questioni non fondate. 
    L'interveniente  rileva,  in  primo  luogo,  che  l'esigenza   di
estendere, con l'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del  2017,  il
privilegio generale sui beni mobili anche al credito di  rivalsa  dei
soli professionisti, dipende dal fatto che esclusivamente per  questi
ultimi, e  non  anche  per  le  altre  categorie  indicate  nell'art.
2751-bis cod. civ., la prestazione,  di  norma,  non  riguarda  beni,
mobili o immobili, oggetto di cessione o dell'attivita' di  servizio,
rispetto ai quali possano efficacemente operare i privilegi  speciali
di cui agli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. 
    Sottolinea inoltre il Presidente del Consiglio dei  ministri  che
sulle  medesime  questioni  sollevate  dall'ordinanza  di  rimessione
questa Corte si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 1 del 2020, la
quale ha precisato in via interpretativa che il  credito  di  rivalsa
trova piu' generale applicazione per i prestatori d'opera  anche  non
intellettuale (in virtu' dei principi sanciti, a propria volta, dalla
citata sentenza n. 1 del 1998), e non - di  contro  -  per  le  altre
categorie contemplate dall'art. 2751-bis cod. civ.,  compresa  quella
degli agenti. Sottolinea, in particolare, l'Avvocatura generale  che,
per dette categorie, il riconoscimento dei soli privilegi di cui agli
artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. costituisce
una scelta riservata in modo insindacabile al legislatore, cui  resta
comunque rimessa la possibilita' di introdurre, pure in questi  casi,
una disciplina di maggior tutela del credito di rivalsa IVA. 
    Con  riguardo  agli  effetti  sostanziali,  anche  rispetto  alla
riduzione dello stesso credito per provvigioni, determinati dall'art.
26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, il Presidente del  Consiglio
dei ministri evidenzia che, peraltro, per  le  procedure  incardinate
dalla data del 23 luglio 2021, la predetta norma e' stata  modificata
dall'art. 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure  urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,  il  lavoro,  i
giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n.  106,  nel  senso  che,
nell'ipotesi  di  omesso  pagamento,  in  tutto  o  in   parte,   del
corrispettivo dovuto per la cessione di beni e per la prestazione  di
servizi, il creditore puo' effettuare la  variazione  in  diminuzione
dell'imponibile fin dal momento dell'apertura della procedura. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 7 maggio 2021 (r. o. n. 166 del  2021),  il
Giudice delegato presso il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato,
in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice
civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). 
    Il giudice rimettente evidenzia che la ricorrente, la  quale  era
stata legata da un contratto di  agenzia  con  la  societa'  fallita,
aveva  chiesto  di  essere  ammessa  al   passivo   della   procedura
concorsuale con il privilegio generale sui beni mobili non  solo  per
il credito relativo alle  provvigioni  maturate  nell'ultimo  anno  -
secondo quanto gia'  contemplato  espressamente  dal  numero  3)  del
richiamato art. 2751-bis cod. civ. -, ma anche per quello di  rivalsa
dell'imposta sul valore aggiunto  (IVA)  gravante  sulle  provvigioni
stesse; cio' che invece non era previsto al momento della  promozione
della questione, a differenza dalla fattispecie di cui al  precedente
numero 2) relativa ai compensi percepiti  dal  prestatore  di  lavoro
autonomo,  intellettuale  e  non,  il  cui  privilegio  mobiliare  si
estendeva anche al credito di rivalsa IVA. 
    Il Giudice delegato presso il Tribunale di Udine dubita  tuttavia
della compatibilita' di tale assetto normativo con l'art. 3 Cost.  in
ragione dell'ingiustificata disciplina  differenziata  rispetto  alla
fattispecie  del  lavoro  autonomo,  maggiormente   garantito   dalla
estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa IVA. 
    2.- Le sollevate questioni di  legittimita'  costituzionale  sono
ammissibili sia sul  piano  della  rilevanza,  sia  su  quello  della
motivazione della non manifesta infondatezza. 
    Il giudice a quo deve stabilire, al fine della  formazione  dello
stato passivo, se il privilegio mobiliare del credito  dell'agente  -
per  provvigioni  maturate  nell'ultimo  anno,  oltre  che   per   le
indennita' dovute per la cessazione del rapporto - si estenda, o  no,
anche  al  credito  a  titolo  di  rivalsa  dell'IVA  gravante  sulle
provvigioni. 
    A tal fine il giudice rimettente e' chiamato a fare  applicazione
delle disposizioni censurate e tanto e' sufficiente per  ritenere  la
rilevanza delle sollevate questioni di  legittimita'  costituzionale;
rilevanza che va valutata in  ingresso  del  giudizio  incidentale  a
prescindere  dalla  maggiore  o  minore  ricaduta   che   l'eventuale
pronuncia di illegittimita' costituzionale,  in  ipotesi  anche  solo
parziale rispetto al petitum del giudice rimettente, possa avere  nel
giudizio principale (sentenza n. 41 del 2021). 
    La costante giurisprudenza di questa Corte afferma, infatti,  che
la rilevanza delle questioni deve essere  valutata  alla  luce  delle
circostanze sussistenti al momento del  provvedimento  di  rimessione
(sentenze n. 270, n. 244 e n. 85 del 2020). 
    La  rilevanza  della  denunciata  violazione  del  principio   di
eguaglianza non e' poi esclusa  dalla  circostanza  che  recentemente
(dopo l'ordinanza di rimessione) il legislatore abbia posto  rimedio,
in  termini  piu'  ampi,  alle  criticita'  denunciate  dal   giudice
rimettente,  ponendo  una  disciplina  innovativa,  operante  per  il
futuro. Infatti, l'art. 18 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73
(Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i   servizi   territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ha
modificato  la  disciplina  del  recupero  dell'IVA  su  crediti  non
riscossi nelle procedure concorsuali, novellando l'art. 26 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto) nel senso  di  consentire,  nell'ipotesi  di  omessa
riscossione dei  crediti  vantati  nei  confronti  dei  cessionari  o
contraenti coinvolti  in  procedure  concorsuali,  di  effettuare  le
variazioni in diminuzione dell'IVA sin dall'apertura della  procedura
ovvero senza dover attendere la conclusione della stessa. 
    Ne' tale sopravvenienza implica la restituzione  degli  atti  per
ius superveniens. 
    Ampiamente sufficiente e' poi la  motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione quanto alla non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate. 
    3.-  All'esame  delle  questioni,  e'  opportuno  premettere  una
sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale
si collocano le disposizioni censurate. 
    L'art. 2751-bis cod. civ. e'  stato  introdotto  nell'ordinamento
dall'art. 2 della legge 29 luglio  1975,  n.  426  (Modificazioni  al
codice civile e alla legge 30 aprile 1969,  n.  153,  in  materia  di
privilegi), al fine  di  attribuire  ai  lavoratori  subordinati,  ai
professionisti e  ad  altri  lavoratori  autonomi,  agli  agenti,  ai
coltivatori diretti (e assimilati),  agli  artigiani  e  ai  soci  di
societa' ed enti cooperativi di produzione e  lavoro,  un  privilegio
generale sui beni mobili del soggetto in  favore  del  quale  avevano
prestato la propria attivita' per determinati crediti sorti entro  un
certo lasso temporale (individuato, in coerenza con il  principio  di
legalita'   sancito   dall'art.   2745   cod.   civ.   che   presidia
l'individuazione dei crediti privilegiati, per ciascuno di essi dalla
stessa norma) sul modello  di  quanto  inizialmente  previsto  per  i
lavoratori subordinati con la legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in  materia  di  sicurezza
sociale). 
    In particolare, il numero 1) dell'art. 2751-bis cod. civ.  -  che
ha riguardato il lavoro  subordinato  -  ha  previsto  il  privilegio
generale sui mobili per  «le  retribuzioni  dovute,  sotto  qualsiasi
forma, ai prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di  lavoro,  nonche'
il credito del  lavoratore  per  i  danni  conseguenti  alla  mancata
corresponsione,  da  parte  del  datore  di  lavoro,  dei  contributi
previdenziali ed  assicurativi  obbligatori  ed  il  credito  per  il
risarcimento  del  danno  subito  per  effetto  di  un  licenziamento
inefficace, nullo o annullabile». 
    Il numero 2) ha avuto ad oggetto il lavoro autonomo e ha previsto
lo  stesso  privilegio  generale  sui   beni   mobili   quanto   alle
«retribuzioni dei professionisti e di ogni altro  prestatore  d'opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione». 
    Il  numero  3)  ha  interessato  il  rapporto  di  agenzia  e  ha
contemplato il privilegio sulle «provvigioni derivanti  dal  rapporto
di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione  e  le  indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo». 
    La ratio dell'art. 2751-bis  cod.  civ.  e'  stata  ravvisata  da
questa Corte nel riconoscimento di una collocazione  privilegiata  ai
crediti  ivi  indicati  in  quanto  derivanti  dalla  prestazione  di
attivita'  lavorativa  in  senso  ampio,  svolta   in   varie   forme
contrattuali, in particolare come lavoro subordinato  o  autonomo  e,
percio', destinati a soddisfare  le  esigenze  di  sostentamento  del
prestatore (sentenze n. 1 del 2020 e n. 1 del 2000). 
    4.- Successivamente, la legge di bilancio per l'anno  finanziario
2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto, all'art. 1, comma 474,  che
«[a]ll'articolo 2751-bis, numero  2),  del  codice  civile,  dopo  le
parole:  "le  retribuzioni  dei  professionisti"  sono  inserite   le
seguenti: ", compresi  il  contributo  integrativo  da  versare  alla
rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di  rivalsa
per l'imposta sul valore aggiunto,"». 
    Per effetto  di  questo  riallineamento,  il  credito  avente  ad
oggetto il corrispettivo  del  servizio  del  "professionista"  e  il
credito per rivalsa dell'IVA gravante sui  compensi  percepiti  dallo
stesso hanno lo stesso privilegio generale sui mobili. 
    Questa Corte (sentenza n.  1  del  2020)  ha  gia'  osservato  in
proposito che, anche se il credito di rivalsa per IVA non puo'  dirsi
accessorio del  credito  retributivo,  avendo  stricto  iure  diversa
natura, nondimeno l'inadempimento (o ritardato adempimento) del primo
comporta, in termini sostanziali, una decurtazione  di  quest'ultimo;
sicche' si giustifica, per  i  «professionisti»  e  per  «ogni  altro
prestatore d'opera», l'elevazione del regime del privilegio da quello
degli artt. 2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. - che
risultava di fatto poco  efficace,  mancando  quasi  sempre  un  bene
mobile  o  immobile  al  quale  potesse  riferirsi  il   servizio   o
l'attivita' prestata - a  quello,  di  maggior  favore,  posto  dalla
disposizione censurata (art. 2751-bis, numero 2, cod. civ.). 
    L'estensione del privilegio mobiliare in  esame  trova  specifica
giustificazione  nell'esigenza  di  tutela  della   «prestazione   di
attivita' lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma»  (ancora
sentenza n. 1 del 2000). 
    5.- Invece, l'art. 2751-bis, numero 3), cod.  civ.  -  che,  come
gia' ricordato, reca il privilegio generale sui beni mobili in favore
dell'agente per  i  crediti  relativi  alle  provvigioni  dovute  per
l'ultimo  anno  di  prestazione  e  alle  indennita'  dovute  per  la
cessazione del rapporto medesimo - non contempla  l'estensione  dello
stesso privilegio anche al credito dell'agente per  rivalsa  dell'IVA
gravante sulle provvigioni. 
    In cio' si sostanzia il vulnus denunciato dal giudice rimettente. 
    6.- Giova anche ricordare che nel rapporto di agenzia (art.  1742
cod. civ.) una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra e a fronte del pagamento  di  una  retribuzione,  la
conclusione di contratti  in  una  zona  determinata,  potendo  anche
assumere la rappresentanza del preponente. 
    L'agente e' dunque una sorta di intermediario tra l'impresa  e  i
suoi clienti. 
    La peculiarita' del rapporto di agenzia deriva dalla  circostanza
che, per un verso, l'agente impiega  le  proprie  energie  lavorative
nell'ambito di una stabile collaborazione con il preponente e, per un
altro, l'obbligazione di quest'ultimo di corrispondere la provvigione
sorge solo con  il  conseguimento  del  risultato  consistente  nella
conclusione di affari per conto del preponente stesso. 
    L'attivita' dell'agente puo'  consistere  in  una  collaborazione
prestata in piena autonomia. 
    Per altro verso, il rapporto di agenzia non e' incompatibile  con
la soggezione dell'attivita' lavorativa  dell'agente  a  direttive  e
istruzioni nonche' a controlli, amministrativi e tecnici, piu' o meno
penetranti, in relazione alla natura dell'attivita' ed  all'interesse
del preponente. In alcuni  casi,  la  pregnanza  delle  direttive  di
quest'ultimo  e  l'inserimento  tendenzialmente  stabile  dell'agente
nell'organizzazione del medesimo comportano che  la  relativa  figura
possa essere ricondotta a quella  di  un  collaboratore  dell'impresa
altrui. Questa ipotesi e' espressamente considerata  dal  legislatore
laddove, con l'art. 409, numero 3), del codice di  procedura  civile,
nel testo novellato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per  la
tutela del lavoro autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato),  fa  riferimento,  ai  fini  dell'individuazione  della
competenza del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro,
anche ai  «rapporti  di  agenzia  [...]  che  si  concretino  in  una
prestazione  di  opera  continuativa  e  coordinata,  prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si
intende  coordinata  quando,  nel   rispetto   delle   modalita'   di
coordinamento  stabilite  di   comune   accordo   dalle   parti,   il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa». 
    Peraltro  l'agente  puo'   anche   rivestire   la   qualita'   di
imprenditore ove, per  l'esercizio  della  sua  attivita',  ponga  in
essere   un'organizzazione   coordinata   di   fattori    produttivi,
avvalendosi del  lavoro  altrui  e  creando  un  complesso  aziendale
materiale. 
    Altresi' l'attivita' di agente  puo'  essere  esercitata  da  una
societa'. 
    In proposito, con riferimento alla spettanza  del  privilegio  di
cui all'art. 2751-bis cod.  civ.,  questa  Corte  ha  gia'  chiarito,
tuttavia, che l'art. 2751-bis,  numero  3),  cod.  civ.  deve  essere
inteso nel senso di escludere dal proprio ambito  di  applicazione  i
crediti delle societa' di capitali, per la diversita' causale di tali
crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare,  che
devono essere identificati con quelli per lo  svolgimento,  in  forma
personale, di un'attivita' di lavoro, subordinata o autonoma che sia,
che costituiscono  crediti  fondamentali  per  il  sostentamento  del
lavoratore (sentenza n. 1 del 2000). 
    La  giurisprudenza  di  legittimita'  si  e'  conformata  a  tale
principio (Corte di cassazione, sezioni  unite  civili,  sentenza  16
dicembre 2013, n. 27986). Ha  tuttavia  al  contempo  precisato  che,
invece, alle societa' personali, che esercitino  l'attivita'  propria
dell'agente, il privilegio generale sui mobili per le  provvigioni  e
le indennita' derivanti dal rapporto di agenzia,  previsto  dall'art.
2751-bis, numero 3), cod. civ. puo' trovare  applicazione  ove  venga
accertato, in concreto, che  questa  ultima  e'  svolta  direttamente
dagli agenti-soci e che il lavoro ha funzione preminente sul capitale
(Corte di cassazione, sezione sesta civile,  ordinanza  30  settembre
2015, n. 19550). 
    7.- Inoltre, sempre ai fini  dell'inquadramento  delle  questioni
sollevate dal giudice a quo, e' opportuno ricordare, come ha fatto di
recente questa Corte, che, a differenza del credito fiscale, il quale
rinviene la propria  causa  in  una  prestazione  patrimoniale  posta
dall'ordinamento a carico di un soggetto  in  base  a  uno  specifico
indice di capacita' contributiva e destinata a sovvenire a  pubbliche
spese, quello per  rivalsa  trova  titolo  nel  potere  accordato,  a
determinate   condizioni,   dalla   legge   al   soggetto   obbligato
all'assolvimento  del  tributo  di  recuperarne   l'onere   economico
(sentenza n. 101 del 2022). 
    Nel sistema dell'IVA, il credito di rivalsa, autonomo rispetto  a
quello  per  la   prestazione,   e'   ad   esso   soggettivamente   e
funzionalmente connesso in maniera particolarmente  pregnante  (Corte
di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17  gennaio  2017,  n.
1034). Invero, il soggetto passivo (cedente di un bene  o  prestatore
di un servizio)  che  effettua  un'operazione  imponibile  ed  emette
fattura,  e  diviene  cosi'  debitore  dell'imposta   nei   confronti
dell'Erario, ha diritto  di  rivalersi  verso  il  cessionario  o  il
committente e, in tal modo, il  debito  tributario  e'  neutralizzato
dalla rivalsa,  che  costituisce  un  credito  del  soggetto  passivo
dell'IVA  nei  confronti  della  controparte  contrattuale   che   si
aggiunge, per effetto di legge, al corrispettivo pattuito. 
    Proprio  la  peculiare  valenza  del  credito  di  rivalsa  aveva
comportato, sin dall'istituzione dell'IVA nel nostro ordinamento,  la
previsione, da parte dell'art. 18 del d.P.R. n. n. 633 del  1972,  in
favore  di  colui  il  quale  aveva  posto  in  essere   l'operazione
imponibile, non solo di un "privilegio speciale"  sui  beni  immobili
oggetto della cessione, ovvero della prestazione di servizi, ma anche
di un privilegio generale mobiliare, con lo stesso  grado  di  quello
previsto per i crediti dello Stato (cui era tuttavia posposto). 
    La predetta norma era rimasta formalmente in  vigore  anche  dopo
che  la  legge  n.  426  del  1975,  nel  riordinare  la   disciplina
civilistica dei privilegi, era intervenuta sugli artt. 2758  e  2772,
terzo comma, cod. civ., prevedendo  due  privilegi  speciali  per  il
credito di rivalsa IVA. 
    In particolare, l'art.  2758  cod.  civ.  contempla,  al  secondo
comma, un privilegio speciale per «i  crediti  di  rivalsa  verso  il
cessionario  ed  il  committente  previsti   dalle   norme   relative
all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno  formato  oggetto
della cessione o ai quali si riferisce il servizio». Inoltre,  l'art.
2772, terzo comma, cod.  civ.  stabilisce  che  «[e]guale  privilegio
hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed  il  committente,
previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto,  sugli
immobili che hanno formato oggetto  della  cessione  o  ai  quali  si
riferisce il servizio». 
    Questa Corte ha chiarito che il privilegio generale,  di  cui  al
predetto art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972,  era  in  realta'  stato
abrogato da quello speciale  successivamente  introdotto  poiche'  la
disciplina inserita negli artt. 2758, secondo comma,  e  2772,  terzo
comma, cod. civ. dalla predetta legge n. 426 del 1975, aveva previsto
una  nuova  complessiva  disciplina  della  materia   dei   privilegi
(sentenza n. 25 del 1984). 
    Il credito di rivalsa IVA e' stato tutelato cosi' esclusivamente,
per lungo tempo, dai due  privilegi  speciali  regolati  dagli  artt.
2758, secondo comma, e 2772, terzo comma, cod. civ. 
    Tuttavia, in tale assetto, il credito di rivalsa di fatto  resta,
il piu' delle volte, mero credito chirografario perche' di solito  la
prestazione del professionista o del lavoratore autonomo non riguarda
un bene, mobile o  immobile,  oggetto  di  cessione  o  al  quale  si
riferisce il servizio o  l'attivita'  prestati  (sentenza  n.  1  del
2020). 
    Di qui l'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017 - attinto
anch'esso dalle questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate
dall'ordinanza di rimessione -  e'  intervenuto  sull'art.  2751-bis,
numero 2), cod. civ., estendendo al  credito  di  rivalsa  per  l'IVA
maturato nei due anni precedenti il privilegio generale mobiliare  in
favore dei professionisti  e,  secondo  quanto  precisato  da  questa
Corte, di ogni altro prestatore d'opera (sentenza n. 1 del 2020).  La
distinzione tra tali categorie era stata gia' da lungo tempo superata
da  una  precedente  decisione  con  la  quale  questa  Corte   aveva
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero
2), cod. civ., limitatamente alla parola «intellettuale»,  eliminando
cosi' la diversita' di disciplina che l'originaria formulazione della
disposizione operava tra prestatori d'opera, secondo che quest'ultima
fosse «intellettuale» (come per i «professionisti») o  no  (come  era
possibile per altri prestatori d'opera), stante  l'omogeneita'  delle
categorie di soggetti (e, dunque,  di  crediti),  riconducibili  allo
stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ. (sentenza
n. 1 del 1998). 
    8.- Inquadrate nel contesto normativo di cui si e' finora  detto,
le sollevate questioni di legittimita'  costituzionale  sono  fondate
nei limiti di seguito precisati. 
    9.- Come noto, i privilegi costituiscono,  come  le  altre  cause
legittime di prelazione, una deroga al principio della  par  condicio
creditorum sancito dal primo comma dell'art. 2741 cod. civ. 
    Proprio  la  valenza  derogatoria  delle   cause   legittime   di
prelazione rispetto al fondamentale principio di  eguale  concorrenza
dei creditori sui beni del  comune  debitore  implica  che  le  norme
attributive dei privilegi abbiano natura eccezionale. 
    In  particolare,  i  privilegi  -  a  differenza  del   pegno   e
dell'ipoteca - non dipendono da un peculiare vincolo su un  bene  del
debitore, ma sono attribuiti dal legislatore a determinati crediti in
ragione (e nella misura) della meritevolezza della relativa causa. 
    Ne deriva, pertanto, che «[l]'efficienza di un  sistema  siffatto
e'  garantita  dall'equilibrio  tra  la  regola  della  parita'   dei
creditori  e   l'eccezione   del   regime   preferenziale,   giacche'
l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare  la
stessa funzionalita' del trattamento privilegiato» (sentenza  n.  101
del 2022). Vi e' dunque che solo la legge puo' incidere, in  base  ad
una nuova valutazione, sull'ordine di valori  espresso  dalla  regola
della par condicio creditorum, selezionando le cause del credito che,
ai  sensi  dell'art.  2745  cod.  civ.,  costituiscano   la   ragione
giustificatrice della creazione di nuovi privilegi (sentenze  n.  101
del 2022 e n. 326 del 1983). 
    Nell'esercizio delle  relative  valutazioni  e'  riconosciuta  al
legislatore un'ampia discrezionalita' (da ultimo, ancora sentenza  n.
101 del 2022), e cio' anche  in  ordine  alla  scelta  sulla  natura,
generale o speciale, del privilegio  mobiliare  e  sulla  graduazione
all'interno dei crediti privilegiati. 
    Questa Corte ha piu' volte ribadito che, in materia di privilegi,
anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte
che presiedono al riconoscimento della natura  privilegiata  di  dati
crediti, non e' possibile utilizzare lo  strumento  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione
del rilievo di  un  determinato  credito,  una  causa  di  prelazione
ulteriore, con strutturazione di un  autonomo  modulo  normativo  che
codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento  nel
sistema di quelli preesistenti, mentre e' solo possibile sindacare  -
all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio -  la
ragionevolezza della mancata  inclusione,  in  essa,  di  fattispecie
identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione e' riferita
(sentenze n. 101 del 2022, n. 1 del 2020, n. 113 del 2004, n.  451  e
n. 1 del 1998, n. 40 del 1996, n. 84 del 1992; ordinanze n.  435  del
2005 e n. 163 del 1999). 
    10.- Non di meno e' talora  possibile  individuare  la  ratio  di
specifiche  ipotesi  di  privilegio  previste  nell'ordinamento   per
verificare la legittimita' costituzionale della mancata inclusione in
esse di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di  prelazione  e'
riferita  e,  dunque,  compiere  un'estensione  resa  necessaria  dal
principio di eguaglianza. 
    11.- Questa Corte (sentenza n. 326 del  1983)  -  nel  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, numero  1),  cod.
civ. nella parte in cui non muniva del privilegio generale il credito
del lavoratore subordinato per danni  conseguenti  a  infortunio  sul
lavoro, del quale era responsabile il datore di lavoro per  la  parte
non  indennizzata  da  prestazioni  previdenziali   e   assistenziali
obbligatorie - ha sottolineato «l'esigenza di attribuire  trattamenti
equipollenti ad identiche situazioni». 
    Secondo quanto ritenuto parimenti con la sentenza n. 1 del  1998,
la  «disparita'  di  trattamento  che,  quanto  alla  garanzia  della
retribuzione, si viene [...] a  determinare  tra  prestatori  d'opera
intellettuale  e  non  intellettuale,   risulta   [...]   palesemente
irragionevole» e ha quindi dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 2751-bis, numero 2), cod. civ., limitatamente  alla  parola
«intellettuale».  Si  e'  avuta,  per  l'effetto,  l'estensione   del
privilegio generale sui mobili a tutta l'area  del  lavoro  autonomo,
quanto non solo alle «retribuzioni», ma anche al credito  di  rivalsa
per l'imposta sul valore aggiunto (sentenza n. 1 del 2020). 
    Il privilegio generale sui mobili e' stato, altresi',  esteso  al
credito del lavoratore subordinato, sia quello per danni  conseguenti
a malattia professionale della quale sia responsabile  il  datore  di
lavoro  (sentenza  n.  220  del  2002),  sia  quello  per  danni   da
demansionamento subiti  a  causa  dell'illegittimo  comportamento  di
quest'ultimo (sentenza n. 113 del 2004). 
    La ratio di maggior tutela, in particolare del lavoro subordinato
e di quello  autonomo,  sottesa  all'introduzione  della  particolare
fattispecie  di  privilegio  generale  sui  mobili  di  cui  all'art.
2751-bis, numeri 1) e 2), cod. civ. ha  giustificato  che  situazioni
omogenee avessero lo stesso  trattamento  quanto  alla  garanzia  del
credito. 
    12.- Anche con riferimento alla figura dell'agente  e'  possibile
ricavare una fattispecie piu' specifica che consente di  identificare
una situazione normativamente comparabile con le  ipotesi  di  lavoro
autonomo, per le quali - come  si  e'  gia'  detto  -  il  privilegio
generale sui mobili e' esteso anche al credito di rivalsa IVA. 
    Infatti,  il  lavoro  autonomo  e  quello   dell'agente   -   pur
riconducibili a diversi tipi contrattuali (rispettivamente agli artt.
2222  e  1742  cod.  civ.)  -  hanno   un   punto   di   convergenza,
un'intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di
speciale tutela che consente,  per  identita'  della  ratio  ad  essa
sottesa,  quella  comparazione  che  nelle   altre   ipotesi,   sopra
ricordate, ha condotto all'estensione del privilegio mobiliare. 
    Fin  dalla  legge  11  agosto  1973,  n.  533  (Disciplina  delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza  e  di  assistenza  obbligatorie),  difatti,  sono   stati
collocati nello stesso numero 3) dell'art.  409  cod.  proc.  civ.  i
rapporti di collaborazione che si concretino in  una  prestazione  di
opera continuativa e coordinata, i quali possono rivestire  la  forma
giuridica del lavoro autonomo, ma anche del rapporto di agenzia. 
    Si  e'  fatto  riferimento,  a  tal  proposito,  alla   categoria
unificante del lavoro parasubordinato. 
    La gia' richiamata legge  n.  81  del  2017,  nel  dettare  norme
generali sul  lavoro  autonomo,  ha  ulteriormente  specificato  -  e
attualizzato - le fattispecie accomunate  nel  richiamato  numero  3)
dell'art. 409 cod. proc. civ., prevedendo che  la  collaborazione  si
intende  coordinata  quando,  nel   rispetto   delle   modalita'   di
coordinamento  stabilite  di   comune   accordo   dalle   parti,   il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa. 
    Queste figure di lavoratore autonomo, diretto  collaboratore  del
datore di lavoro, e di agente, anch'egli  diretto  collaboratore  del
preponente, condividono quindi una disciplina che  e'  innanzi  tutto
processuale, ma per alcuni versi anche sostanziale,  e  che  comunque
esprime la scelta del legislatore di approntare una  stessa  speciale
tutela. 
    Cio' apre la strada  a  quel  raffronto  che  e'  eccezionalmente
possibile anche in materia di privilegi del credito  e  di  cause  di
prelazione quando vi e' omogeneita' delle situazioni comparate. 
    Si deve allora ritenere che, se il credito per  il  compenso  del
lavoro autonomo e' assistito da  privilegio  mobiliare  esteso  anche
alla rivalsa IVA, e cio' vale in particolare nel caso di  prestazione
di opera continuativa e coordinata, analoga estensione non  puo'  non
esserci per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del
preponente, dal "piccolo" agente,  tale  per  il  fatto  di  svolgere
anch'egli  una  prestazione  di  opera  continuativa  e   coordinata,
prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del  rapporto
di agenzia. 
    E'  infatti  ingiustificato  -  e  costituisce   violazione   del
principio di  eguaglianza  -  che  il  credito  di  quest'ultimo  per
l'attivita' svolta (per le  provvigioni  derivanti  dal  rapporto  di
agenzia dovute per l'ultimo anno di  prestazione)  debba  correre  il
rischio di una possibile falcidia ove il  credito  per  rivalsa  IVA,
calcolata su tali provvigioni, risulti, di  fatto,  insoddisfatto  in
mancanza di un  privilegio  dello  stesso  grado  di  quello  che  la
disposizione censurata riconosce al credito per provvigioni. 
    In questi limiti, piu' contenuti rispetto al petitum del  giudice
rimettente, vanno accolte  le  sollevate  questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    La ritenuta  violazione  del  principio  di  eguaglianza  non  e'
esclusa dalla circostanza che recentemente - come gia' rilevato -  il
legislatore abbia innovato la disciplina  del  recupero  dell'IVA  su
crediti non riscossi nelle procedure concorsuali novellando l'art. 26
del d.P.R. n. 633 del 1972. 
    13.- In  conclusione,  deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni censurate - sia dell'art. 2751-bis,
numero 3), cod. civ., sia dell'art. 1, comma 474, della legge n.  205
del 2017 - nella parte in cui non prevedono,  in  favore  dell'agente
che svolga  una  prestazione  di  opera  continuativa  e  coordinata,
prevalentemente personale, il privilegio generale mobiliare esteso al
credito di rivalsa per l'IVA sulle provvigioni  dovute  per  l'ultimo
anno di prestazione.