ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
ultimo periodo, della legge della Regione Siciliana 21  luglio  2021,
n. 18 (Modifiche all'articolo 6  della  legge  regionale  21  ottobre
2020, n. 24), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
ricorso spedito per la notificazione il 28 settembre 2021, depositato
in cancelleria il 30 settembre 2021, iscritto al n. 51  del  registro
ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  28
settembre 2021 e depositato il 30 settembre 2021, il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  2,  ultimo  periodo,  della  legge
della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 18 (Modifiche all'articolo
6 della legge regionale 21  ottobre  2020,  n.  24),  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; 
    che la disposizione impugnata, nella sua originaria formulazione,
aggiungeva all'art. 6 della legge della Regione Siciliana 21  ottobre
2020, n. 24 (Norme per la prevenzione e il trattamento  del  disturbo
da gioco d'azzardo) il comma 9-bis, il quale prevedeva che «[a]i fini
di quanto  stabilito  dal  comma  1,  la  stipulazione  di  un  nuovo
contratto da parte dell'originario contraente gia'  autorizzato  alla
raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel
caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra  parenti  in
linea retta o rescissione di un contratto in essere, non  costituisce
nuova installazione.  Costituisce  nuova  installazione  la  cessione
della licenza ad altro soggetto»; 
    che,  secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la   citata
disposizione avrebbe introdotto l'istituto del «subingresso per  atto
tra vivi nelle licenze di pubblica  sicurezza»,  non  previsto  dalla
disciplina statale in materia di pubblica sicurezza di cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza), e che, ponendosi in  contrasto  con  le
previsioni degli artt. 8, 86 e 88 TULPS,  avrebbe  quindi  invaso  la
competenza legislativa esclusiva dello Stato  nella  materia  «ordine
pubblico e sicurezza»; 
    che  la  medesima   disposizione   avrebbe,   inoltre,   ecceduto
dall'ambito delle competenze legislative regionali previste dal regio
decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, fra le quali, in particolare,  la  competenza
primaria in materia di industria e commercio (salva la disciplina dei
rapporti  privati)  e  quella  urbanistica,  nonche'   alcune   delle
competenze   legislative   concorrenti,    come    quella    relativa
all'organizzazione di servizi in materia  di  igiene  pubblica  e  di
assistenza sanitaria; 
    che, con atto depositato il 5 novembre 2021, si e' costituita  in
giudizio  la  Regione  Siciliana,  chiedendo  che  fosse   dichiarata
inammissibile  o,  comunque  sia,  non  fondata,  la   questione   di
legittimita' costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri; 
    che, in data 19 aprile 2022, la difesa dello Stato ha  depositato
memoria, con la quale ha risposto alle  deduzioni  della  resistente,
insistendo per l'accoglimento del ricorso; 
    che, in data 5 maggio 2022, la Regione  Siciliana  ha  presentato
istanza   di   rinvio   dell'udienza   pubblica,    prendendo    atto
dell'emendamento A.133 al disegno di legge n.  1234  della  legge  di
stabilita' regionale 2022/2024,  presentato  il  2  maggio  del  2022
all'Assemblea  regionale  Siciliana  al  fine   di   determinare   la
cessazione della materia del contendere; 
    che, nel corso dell'udienza  pubblica  del  10  maggio  2022,  il
Presidente  di  questa  Corte,  dato  atto  dell'istanza  di   rinvio
depositata dalla Regione Siciliana  e  dell'adesione  dell'Avvocatura
dello Stato, ha rinviato la causa a nuovo ruolo; 
    che, in seguito, la Regione  Siciliana  ha  modificato  il  testo
della disposizione impugnata; 
    che, inizialmente, la modifica  e'  intervenuta  con  l'art.  14,
comma 1, della legge della Regione Siciliana 25 maggio  2022,  n.  13
(Legge di stabilita' regionale 2022-2024), a decorrere dal 1° gennaio
2022; 
    che,  successivamente,  un'ulteriore  modifica  di   quest'ultima
disposizione e' stata operata dall'art.  20,  comma  1,  lettera  p),
della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16  (Modifiche
alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale  25
maggio 2022, n.  14.  Variazioni  al  Bilancio  di  previsione  della
Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni  varie),  a
decorrere dal 13 agosto 2022; 
    che, a seguito di tale ultimo intervento normativo,  su  conforme
delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023, l'Avvocatura
dello Stato, in data 27 gennaio 2023, ha presentato atto di  rinuncia
al  ricorso,  ritenendo  le  modifiche  apportate  alla  disposizione
impugnata  conformi  alle  indicazioni  governative  e  tali  da  far
ritenere superati gli originali rilievi sollevati con l'impugnativa; 
    che, in data 3 febbraio 2023, la Regione Siciliana ha  depositato
atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma
2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana  n.  18  del  2021,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.; 
    che, previa delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Siciliana; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  vigente  ratione
temporis, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.