ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge  della  Regione  Molise  25   marzo   2022,   n.   4,   recante
«Riconoscimento di debiti  fuori  bilancio  ai  sensi  dell'art.  73,
lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai  Comuni  del
saldo delle spese sostenute per il rinnovo  del  Consiglio  regionale
2011», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 1° giugno 2022, depositato in cancelleria il 1°  giugno
2022, iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  26,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2023  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Claudia  Angiolini  per  la
Regione Molise; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato e depositato il 1° giugno  2022  (reg.
ric. n. 35 del 2022),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n.
4,  recante  «Riconoscimento  di  debiti  fuori  bilancio  ai   sensi
dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi  al  rimborso
ai Comuni  del  saldo  delle  spese  sostenute  per  il  rinnovo  del
Consiglio regionale  2011»,  in  riferimento  all'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
    La citata disposizione regionale prevede al comma 1 che, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42), «e'  riconosciuta  la  legittimita'  del  debito
fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativi al  rimborso  a  comuni
diversi del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del  Consiglio
Regionale 2011», come dettagliato per ciascun  comune  nel  prospetto
ivi inserito. Al successivo comma 2, la disposizione  stabilisce  che
«[g]li oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nel bilancio  di
previsione 2021-2023, esercizio 2021, alla Missione 1,  Programma  7,
Titolo 1». 
    Ad  avviso  del   ricorrente   la   suddetta   norma   regionale,
individuando la copertura degli oneri  sulle  risorse  dell'esercizio
2021, «pur essendo tale esercizio ormai decorso», contrasterebbe  con
il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui  «all'art.
3  del  d.lgs.  118/2011»  e  con   il   «principio   applicato   9.1
dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2021 [recte: 118/2011] in materia  di
debiti fuori bilancio», violando pertanto l'art. 117, secondo  comma,
lettera e), Cost., sulla  competenza  legislativa  esclusiva  statale
nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    1.1.-  Nell'illustrare  il  motivo  d'impugnazione,  il   ricorso
premette, in fatto, che lo  stanziamento  di  bilancio  di  cui  alla
Missione 1, Programma  7,  Titolo  1,  relativo  alle  spese  per  lo
svolgimento delle elezioni e'  stato  incrementato  a  seguito  della
variazione disposta con deliberazione della Giunta regionale  del  29
dicembre 2021, n. 473, in esecuzione della legge della Regione Molise
29 dicembre 2021, n.  7  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione
2021-2023 e modifiche di leggi regionali). 
    Il ricorrente segnala quindi che la  Regione  avrebbe  registrato
l'impegno di spesa relativo al  debito  fuori  bilancio  in  data  31
dicembre 2021,  mentre  al  riconoscimento  del  suddetto  debito  il
Consiglio regionale avrebbe  provveduto  soltanto  con  la  impugnata
legge reg. Molise n. 4 del 2022, la cui proposta era stata  approvata
con deliberazione della Giunta regionale del  30  dicembre  2021,  n.
498. 
    1.2.- Cio' premesso, il  ricorrente  richiama  il  contenuto  del
principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118  del  2011
nella parte  in  cui  prescrive:  «[l]'emersione  di  debiti  assunti
dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e' sorta comporta la
necessita' di attivare la procedura amministrativa di  riconoscimento
del  debito  fuori  bilancio,  prima  di  impegnare  le   spese   con
imputazione nell'esercizio  in  cui  le  relative  obbligazioni  sono
esigibili.   Nel   caso   in   cui   il   riconoscimento   intervenga
successivamente  alla  scadenza  dell'obbligazione,   la   spesa   e'
impegnata  nell'esercizio  in  cui  il  debito  fuori   bilancio   e'
riconosciuto». 
    La Regione, quindi, «non poteva impegnare le  risorse  prima  del
riconoscimento del debito fuori bilancio», nella specie avvenuto solo
nel marzo  del  2022  con  la  legge  regionale  impugnata.  L'intera
operazione avrebbe dovuto «pertanto essere imputata al  2022,  ovvero
attribuendo tanto  gli  oneri  quanto  le  rispettive  variazioni  di
bilancio (e relativi impegni di spesa) all'esercizio in cui i debiti»
sono stati riconosciuti dalla legge reg. Molise n. 4 del 2022. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Molise,  in  persona
del Presidente pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso. 
    La  resistente  premette  che  la   legge   regionale   impugnata
discenderebbe dalla procedura di  riconoscimento  della  legittimita'
del debito  fuori  bilancio  avviata  dalla  Regione  Molise  con  la
deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2021, n. 473, di
variazione del bilancio di previsione 2021-2023, in esecuzione  della
legge reg. Molise  n.  7  del  2021,  di  assestamento  dello  stesso
bilancio. 
    In  particolare,  la  difesa  regionale  ricorda  che  il  debito
riconosciuto dalla disposizione impugnata  riguarda  il  rimborso  ai
comuni molisani, in base a un documentato rendiconto, delle spese  di
organizzazione e di attuazione delle operazioni elettorali  regionali
svoltesi  nel  2011.  L'importo  di  500.000,00  euro,  appositamente
impegnato sul bilancio dell'esercizio 2011, si era  infatti  rivelato
insufficiente,  consentendo  alla  Giunta   regionale   soltanto   la
liquidazione di un acconto pari a circa il 28 per cento, con  riserva
di provvedere al saldo «allorquando la disponibilita' finanziaria del
Bilancio regionale lo avrebbe consentito». 
    Stante il lungo tempo trascorso e la possibilita' di contenziosi,
la Regione avrebbe deciso di  provvedere  nel  2021,  assicurando  la
copertura del debito  in  parola  con  l'utilizzo  di  uno  specifico
accantonamento al risultato di amministrazione al 31  dicembre  2020,
appostato rettificando la proposta di legge regionale di approvazione
del rendiconto generale 2020. La deliberazione della Giunta regionale
del 30 novembre 2021, n. 404, adottata  a  seguito  del  giudizio  di
parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
al fine di superare le  eccezioni  formulate  dalla  stessa,  avrebbe
infatti  «quantificato  in  euro  2.300.000,00  l'accantonamento  per
partite potenziali», comprensivo del debito nei confronti dei  comuni
molisani. 
    La difesa regionale ricorda, inoltre, che la  proposta  di  legge
regionale relativa al riconoscimento del  debito  fuori  bilancio  e'
stata approvata con la deliberazione della Giunta  regionale  del  30
dicembre 2021, n.  498,  e  che  l'impegno  di  spesa,  derivando  da
posizioni debitorie certe, liquide ed esigibili, e' stato  registrato
nell'esercizio 2021, con determinazione dirigenziale del 31  dicembre
2021, n. 8632. 
    2.1.- Al riguardo, la difesa regionale evidenzia che nel caso  in
esame non si sarebbe «determinat[a] un'esautorazione»  del  Consiglio
regionale poiche', per un verso, il riconoscimento della legittimita'
dei debiti fuori bilancio  sarebbe  stato  sottoposto  all'esame  del
medesimo Consiglio; per altro verso, la successiva liquidazione e  il
conseguente effettivo pagamento dei  debiti  in  questione  sarebbero
potuti intervenire solo dopo l'approvazione della proposta  di  legge
regionale concernente tale riconoscimento. 
    Inoltre,  secondo  la  difesa  regionale,  lo  stesso   principio
contabile applicato 9.1 di cui al citato Allegato 4/2, nel  capoverso
che precede il punto richiamato dal ricorrente, «consent[irebbe],  se
non addirittura impo[rrebbe]»,  di  procedere  all'immediato  impegno
contabile  alla  competenza  dell'esercizio  in   cui   le   relative
obbligazioni sono esigibili. Dovrebbe allora ritenersi consentita  la
registrazione dell'impegno «prima del formale riconoscimento». 
    2.2.- La difesa regionale sottolinea, poi, che la  determinazione
di assumere l'impegno coinvolto dalla norma impugnata sarebbe seguita
strettamente   al   giudizio   di   parificazione   del    rendiconto
dell'esercizio finanziario 2020, avendo la Regione, su sollecitazione
della Corte dei conti, definito gli specifici fondi per rischi legali
e per passivita' potenziali. 
    Peraltro, la copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge
regionale impugnata e l'assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa
sarebbero avvenute da parte della  Regione  utilizzando  «uno  spazio
finanziario maggiore di quello che ordinariamente  le  sarebbe  stato
consentito»,  ossia  avvalendosi   dell'art.   56,   comma   2,   del
decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure  urgenti   connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i  servizi  territoriali),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106, che,  per  l'esercizio  2021,  ha
consentito di derogare ai limiti  posti  alle  regioni  dall'art.  1,
commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021). 
    2.3.- Nel suddetto contesto, inoltre,  sarebbe  applicabile  alla
fattispecie il «[p]rincipio della  prevalenza  della  sostanza  sulla
forma», di cui al punto 18 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011,
al quale la Regione si sarebbe  attenuta,  impegnando  nell'esercizio
2021 le somme oggetto della  disposizione  di  legge  impugnata  «non
avendo analoga copertura nell'esercizio 2022, per effetto dei  limiti
di cui ai commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018». 
    2.4.- Infine, la Regione evidenzia  che  l'emersione  dei  debiti
fuori bilancio e  il  loro  finanziamento  «rappresent[erebbero]  gli
esiti di un piu' ampio percorso  virtuoso  dell'Ente  [...]  ai  fini
della   rappresentazione   veritiera   dei   fatti   di    gestione»,
concretizzatosi,   in   particolare,   attraverso   una   serie    di
accantonamenti al risultato di amministrazione, tra cui anche uno per
il fondo di copertura dei predetti debiti. 
    3.-  In  prossimita'  dell'udienza  entrambe   le   parti   hanno
depositato una memoria, richiamando gli argomenti gia'  illustrati  e
insistendo nelle rispettive conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 1 della legge  reg.  Molise
n. 4 del 2022, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost. 
    La citata disposizione regionale prevede al comma 1 che, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 118  del  2011,  «e'
riconosciuta la legittimita'  del  debito  fuori  bilancio  per  euro
1.343.493,60 relativi al rimborso a comuni diversi  del  saldo  delle
spese sostenute per il rinnovo del Consiglio  Regionale  2011»,  come
dettagliato  per  ciascun  comune  nel  prospetto  ivi  inserito.  Al
successivo comma 2,  la  disposizione  stabilisce  che  «[g]li  oneri
derivanti dal comma 1 trovano copertura nel  bilancio  di  previsione
2021-2023, esercizio 2021, alla Missione 1, Programma 7, Titolo 1». 
    Ad  avviso  del   ricorrente   la   suddetta   norma   regionale,
individuando la copertura degli oneri  sulle  risorse  dell'esercizio
2021, «pur essendo tale esercizio ormai decorso», contrasterebbe  con
il principio contabile dell'annualita' del bilancio di cui  «all'art.
3  del  d.lgs.  118/2011»  e  con   il   «principio   applicato   9.1
dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2021 [recte: 118/2011] in materia  di
debiti fuori bilancio», violando pertanto  il  richiamato  art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  sulla  competenza  legislativa
esclusiva  statale  nella  materia  dell'armonizzazione  dei  bilanci
pubblici. 
    2.- La questione promossa in relazione al principio contabile  di
cui al paragrafo 9.1 e' inammissibile per insufficiente motivazione a
sostegno  della   richiesta   di   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 119 del 2022 e  n.  176  del
2021). 
    La censura non lamenta un vizio proprio  della  legge  regionale,
quanto piuttosto dell'atto di impegno di spesa  che  l'ha  preceduta,
come senza dubbio emerge dall'accento posto sul momento in  cui  tale
atto  gestionale  e'  stato  adottato,  omettendo,   peraltro,   ogni
riferimento all'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011,  che  chiaramente
si coordina con il principio contabile  evocato,  stabilendo  che  il
Consiglio regionale riconosce con legge «la legittimita'  dei  debiti
fuori bilancio». 
    3.- Va, invece, esaminata nel merito la  censura  che  assume  il
contrasto «con il principio contabile dell'annualita' del bilancio di
cui all'art. 3 del  d.lgs.  118/2011»  e  la  conseguente  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.,  sulla  competenza
legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    4.- La questione e' fondata. 
    La legge regionale di riconoscimento di un debito fuori  bilancio
deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118  del  2011,
contestualmente   individuare   nel   bilancio   «le   disponibilita'
finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti»  a  tale
riconoscimento. 
    Le risorse occorrenti, quindi, non possono che  essere  rinvenute
nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui  la  spesa
e' introdotta. 
    Del  resto,  l'individuazione   della   copertura   deve   essere
contestuale  alla  previsione   dell'onere,   oltreche'   congrua   e
attendibile (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n.  197  del
2019), per cui la legge regionale  di  riconoscimento  di  un  debito
fuori  bilancio  deve  apprestare  la  relativa   copertura   facendo
riferimento alle risorse finanziarie in quel  momento  effettivamente
disponibili. 
    La disposizione regionale  impugnata,  approvata  nel  marzo  del
2022, contrasta quindi con  l'evocato  principio  di  annualita'  del
bilancio, espresso dal punto 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n.  118  del
2011 e richiamato, nel suo insieme, dal comma 1 dell'evocato art.  3,
poiche', una volta riconosciuta la legittimita' di  un  debito  fuori
bilancio, ne individua pero' la  correlata  copertura  finanziaria  a
valere sull'esercizio 2021  del  bilancio  di  previsione  2021-2023,
anziche' su quello 2022 dello stesso bilancio. 
    Essa viola, pertanto, l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., in riferimento alla competenza legislativa  esclusiva  statale
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Per  le  ragioni   suddette,   va   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 4 del 2022. 
    Resta  fermo  che  la  Regione  Molise  e'  tenuta  a  provvedere
tempestivamente a un nuovo riconoscimento del debito  fuori  bilancio
nei confronti dei comuni, ormai inevaso da oltre un decennio.