ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante  «Disciplina
modalita' di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche   d'acqua   a   uso   idroelettrico   in    attuazione
dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica)», promosso dal Presidente del
Consiglio dei  ministri  con  ricorso  notificato  l'8  agosto  2022,
depositato in cancelleria il 9 agosto 2022, iscritto  al  n.  56  del
registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  4  aprile  2023  la   Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocata  Stefania  Valeri  per  la
Regione Abruzzo; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  l'8  agosto  2022  e  depositato  il
successivo 9  agosto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  2  della
legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante  «Disciplina
modalita' di assegnazione delle  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche   d'acqua   a   uso   idroelettrico   in    attuazione
dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica)»,  per  violazione  dell'art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 12  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre 2006, relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,  nonche'
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  con  riguardo  alla
materia «tutela della concorrenza»,  in  relazione  all'art.  12  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della  direttiva
96/92/CE recante norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica). 
    2.- L'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 9 del  2022,  nel  testo
vigente al momento dell'impugnazione,  stabiliva  quanto  segue:  «1.
[l]e disposizioni di cui alla presente legge non  si  applicano  alle
grandi concessioni di derivazione idroelettrica  volte  a  soddisfare
per almeno l'80 per cento il consumo energetico  annuo  del  soggetto
autoproduttore, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
d.lgs. 79/1999. Il mancato  rispetto  della  percentuale  di  cui  al
presente  comma  per  due  annualita'  del  triennio  di  riferimento
comporta la decadenza dal diritto a derivare e a  utilizzare  l'acqua
pubblica a fini idroelettrici per autoproduzione. 2. Alle concessioni
sottratte al campo di applicazione della presente legge ai sensi  del
comma 1 si applicano le disposizioni di cui  al  Regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007,  n.
3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione  di
acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue  e  di  ricerche  di
acque  sotterranee)  in  materia  di  rilascio  e/o   rinnovo   delle
concessioni di derivazione d'acqua  pubblica  a  scopo  idroelettrico
che,  per  le  grandi   derivazioni   destinate   all'autoproduzione,
costituiscono  l'attuazione  di  quanto   delegato   al   legislatore
regionale dall'articolo 12  del  d.lgs.  79/1999.  Nel  caso  in  cui
pervengano piu' domande concorrenti di derivazione  d'acqua  a  scopo
idroelettrico, a parita' di condizioni e' preferita  quella  volta  a
soddisfare il maggior fabbisogno energetico utile all'esercizio delle
attivita' produttive del  soggetto  richiedente  con  riferimento  al
fabbisogno gia' esistente alla data della richiesta di  rilascio  e/o
rinnovo. 3. La concessione  di  derivazione  volta  a  soddisfare  il
fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attivita'  produttiva
ai  sensi  del  presente  articolo  non  puo'   essere   oggetto   di
trasferimento di utenza, salvo il caso di nulla osta al trasferimento
dell'azienda o  del  ramo  di  azienda,  comprensivo  sia  di  quanto
necessario alla produzione dell'energia che dei cicli produttivi  cui
l'autoproduzione e' destinata e decade  automaticamente  in  caso  di
cessazione definitiva dell'attivita' produttiva cui e' asservita». 
    Di seguito, l'art. 8, comma 1, della legge della Regione  Abruzzo
27 dicembre 2022, n. 37,  recante  «Riconoscimento  di  debiti  fuori
bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in  assenza  del
preventivo impegno di spesa, ai  sensi  dell'articolo  73,  comma  1,
lett. e)  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  per
l'implementazione del Progetto OptiTrans  -  Optimisation  of  Public
Transport Policies  for  Green  Mobility,  finanziato  dal  Programma
Interreg Europe 2014-2020, modifiche a leggi  regionali  e  ulteriori
disposizioni», ha apportato all'art. 2 della legge reg. Abruzzo n.  9
del 2022 le seguenti modifiche: «a) al comma  1  dell'articolo  2  le
parole "secondo quanto disposto" sono sostituite con [quelle]:  "come
definito";  b)  al  comma  2  dell'articolo  2  le  parole  "a  scopo
idroelettrico   che,   per   le    grandi    derivazioni    destinate
all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato  al
legislatore regionale  dall'articolo  12  del  d.lgs.  79/1999"  sono
soppresse». 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ritiene   che
l'articolo impugnato violi due parametri costituzionali. 
    3.1.- Innanzitutto, secondo l'Avvocatura  generale  dello  Stato,
sarebbe leso l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12
della direttiva 2006/123/CE, in quanto la norma interposta, a  fronte
«della scarsita' delle risorse naturali o  delle  capacita'  tecniche
utilizzabili», richiederebbe agli  Stati  membri  di  applicare  «una
procedura di selezione  tra  i  candidati  potenziali,  che  presenti
garanzie di imparzialita' e di trasparenza e preveda, in particolare,
un'adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della  procedura  e   del   suo
svolgimento e completamento». 
    Il ricorrente riferisce che, a fronte di tale disciplina europea,
il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12, ha introdotto, con l'art.  11-quater,  comma
1, lettera a), modifiche e integrazioni all'art. 12 del d.lgs. n.  79
del 1999, con il  dichiarato  intento  di  «definire  una  disciplina
efficiente  e   coerente   con   le   disposizioni   dell'ordinamento
dell'Unione europea in tema  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche». 
    In particolare, nella ricostruzione della difesa statale,  l'art.
12 del d.lgs. n. 79 del 1999, come modificato  e  integrato,  avrebbe
dato  attuazione,  con  riferimento  alle   concessioni   di   grandi
derivazioni idroelettriche, all'art. 12 della direttiva  2006/123/CE,
delegando le regioni a  regolare  le  modalita'  e  le  procedure  di
assegnazione nel «rispetto  dell'ordinamento  dell'Unione  europea  e
degli  accordi  internazionali,  nonche'  dei  principi  fondamentali
dell'ordinamento statale e delle disposizioni di  cui  al  [medesimo]
articolo» (comma 1-ter). 
    Ebbene, poiche', secondo il ricorrente, la  normativa  europea  e
quella nazionale di implementazione non conterrebbero alcun  richiamo
al concetto di autoproduzione, ne' tantomeno opererebbero distinzioni
o deroghe al regime delle concessioni che  abbiano  la  finalita'  di
soddisfare il consumo elettrico dell'autoproduttore, la  disposizione
regionale impugnata risulterebbe costituzionalmente illegittima. 
    Da ultimo, ad avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  a
nulla gioverebbe la circostanza che l'art. 2, comma  2,  della  legge
reg. Abruzzo, n. 9 del 2022 renda applicabile il regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007,  n.
3 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua
pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e  di  ricerche  di  acque
sotterranee). Si tratterebbe, infatti,  di  una  disciplina  che  non
contemplerebbe lo svolgimento di procedure  concorrenziali,  ma  anzi
farebbe   espressamente   salvo,   per    le    grandi    derivazioni
idroelettriche, quanto previsto dall'art. 12 del  d.lgs.  n.  79  del
1999 (art. 45, comma 1, del regolamento). 
    3.2.- Sotto un secondo profilo, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ravvisa un contrasto fra il medesimo art. 2  e  l'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    Secondo   il   ricorrente,   la   disposizione   regionale    non
rispetterebbe l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, con  il  quale  il
legislatore statale, nello specifico settore delle grandi concessioni
idroelettriche, avrebbe, non soltanto, dato  attuazione  all'art.  12
della  direttiva  2006/123/CE,  ma  altresi'  esercitato  la  propria
competenza esclusiva nella materia «tutela della concorrenza». 
    4.- La Regione  Abruzzo  si  e'  costituita  nel  giudizio  e  ha
contestato i motivi di ricorso. 
    Secondo la difesa regionale, le concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche per finalita' di  autoproduzione  non  possono  essere
ricomprese nelle definizioni di cui agli artt. 57  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e 4  della  direttiva  2006/123/CE,
dal  momento  che  entrambe  qualificherebbero   come   servizio   le
prestazioni fornite dietro retribuzione. 
    Nelle   ipotesi   contemplate   dalla   disposizione    impugnata
difetterebbe,  viceversa,  il  su  citato  elemento,  «in  quanto  la
produzione  di  energia  elettrica  [verrebbe]  realizzata   per   il
fabbisogno energetico proprio e  finalizzato  alla  produzione  della
attivita' dell'operatore economico». 
    Cio' sarebbe sufficiente a escludere la fattispecie in  questione
dal raggio applicativo della direttiva in materia  di  servizi,  dato
che la retribuzione costituirebbe un fattore determinante al fine  di
ricondurre un'attivita' all'ambito delle regole del  mercato  interno
dell'Unione europea. 
    Cosi' ricostruito il quadro normativo di riferimento,  la  difesa
regionale  sostiene  che  le  concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche per finalita' di autoproduzione siano  sottratte  alla
materia della concorrenza e sfuggano all'applicazione tanto dell'art.
12 della direttiva 2006/123/CE, quanto dell'art. 12 del d.lgs. n.  79
del 1999, che del primo costituirebbe attuazione. 
    5.- All'udienza del 4 aprile 2023,  l'Avvocatura  generale  dello
Stato e la difesa regionale hanno insistito per l'accoglimento  delle
conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. 
    L'Avvocatura  si  e',   inoltre,   soffermata   sulle   modifiche
apportate, al testo della disposizione impugnata, dall'art.  8  della
legge reg. Abruzzo n. 37 del 2022 e ha sostenuto  che  i  cambiamenti
introdotti non abbiano alcuna incidenza sul contenuto e sulla portata
delle censure mosse dal ricorrente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso  notificato  l'8  agosto  2022  e  depositato  il
successivo 9  agosto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  2  della
legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022, per violazione dell'art. 117, commi
primo, in relazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE,  nonche'
secondo, lettera e), Cost., con riguardo alla materia  «tutela  della
concorrenza», in relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. 
    2.- L'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge reg. Abruzzo n.
9 del 2022 stabilisce che le disposizioni della medesima legge non si
applicano «alle grandi concessioni di derivazione idroelettrica volte
a soddisfare per almeno l'80 per cento il  consumo  energetico  annuo
del soggetto autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma  2,
del d.lgs. 79/1999». Quest'ultimo inciso e'  stato  cosi'  sostituito
dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 37  del
2022, il quale ha previsto che «al comma 1 dell'articolo 2 le  parole
"secondo quanto disposto" sono  sostituite  con  le  seguenti:  "come
definito"». 
    Il secondo periodo (sempre del comma 1) prescrive,  inoltre,  che
«[i]l mancato rispetto della percentuale di cui al presente comma per
due annualita' del triennio di riferimento comporta la decadenza  dal
diritto  a  derivare  e  a  utilizzare  l'acqua   pubblica   a   fini
idroelettrici per autoproduzione». 
    Di seguito, il comma 2  dell'articolo  impugnato  statuisce  che,
alle concessioni sottratte al campo di applicazione  della  legge  ai
sensi  del  comma  1,  «si  applicano  le  disposizioni  di  cui   al
Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione
di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue  e
di ricerche di acque sotterranee) in materia di rilascio e/o  rinnovo
delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica». L'art.  8,  comma
1, lettera b), della citata legge reg. Abruzzo  n.  37  del  2022  ha
soppresso alla fine  di  quest'ultimo  periodo  la  frase:  «a  scopo
idroelettrico   che,   per   le    grandi    derivazioni    destinate
all'autoproduzione, costituiscono l'attuazione di quanto delegato  al
legislatore regionale dall'articolo 12 del d.lgs. 79/1999». 
    Sempre l'art. 2, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 9 del  2022
prosegue poi disponendo che,  «[n]el  caso  in  cui  pervengano  piu'
domande concorrenti di derivazione d'acqua a scopo  idroelettrico,  a
parita' di condizioni e'  preferita  quella  volta  a  soddisfare  il
maggior fabbisogno energetico  utile  all'esercizio  delle  attivita'
produttive del soggetto richiedente  con  riferimento  al  fabbisogno
gia' esistente alla data della richiesta di rilascio e/o rinnovo». 
    Infine, il comma 3  della  medesima  previsione  impugnata  vieta
all'autoproduttore,  titolare  della   concessione,   di   trasferire
l'utenza, salvo il caso di nulla osta al trasferimento dell'azienda o
del ramo di  azienda,  e  contempla  la  decadenza  automatica  dalla
concessione  in  caso   di   cessazione   definitiva   dell'attivita'
produttiva cui e' asservita. 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ritiene   che
l'articolo impugnato violi due parametri costituzionali. 
    3.1.- In primo luogo, la disposizione impugnata  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  all'art.
12 della direttiva 2006/123/CE, che, con riferimento alle concessioni
di grandi  derivazioni  idroelettriche,  avrebbe  trovato  attuazione
nell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, sia la previsione
di cui alla direttiva europea sia quella nazionale di implementazione
non riconoscerebbero, a favore all'autoproduttore, alcuna  deroga  al
regime disposto per il rilascio delle concessioni. 
    3.2.- In secondo luogo, l'art. 2 della legge reg.  Abruzzo  n.  9
del 2022 violerebbe, secondo il ricorrente, la competenza legislativa
statale esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost.,  nella  materia  «tutela   della   concorrenza»,   in   quanto
escluderebbe   l'autoproduttore   dal   rispetto   delle    procedure
contemplate dall'art. 12 del d.lgs. n. 79 del  1999  a  difesa  della
concorrenza per il mercato. 
    4.- La Regione  Abruzzo  si  e'  costituita  nel  giudizio  e  ha
eccepito la non fondatezza delle questioni. 
    La difesa regionale sostiene che, nel  caso  dell'autoproduzione,
non sussista il requisito della retribuzione, che sarebbe presupposto
necessario per ravvisare la nozione di servizio ai sensi dell'art. 57
TFUE e dell'art. 4 della direttiva 2006/123/CE. Ne deriverebbe la non
applicabilita' dell'art. 12 della citata direttiva e, dunque, la  non
fondatezza della pretesa violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    Per  la  medesima   ragione,   la   disposizione   impugnata   si
collocherebbe all'esterno del raggio  applicativo  dell'art.  12  del
d.lgs. n. 79 del 1999, in quanto norma attuativa dell'art.  12  della
direttiva 2006/123/CE, con conseguente  non  fondatezza  anche  della
questione  promossa  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    5.- Questa Corte ritiene di dover esaminare dapprima  la  censura
relativa  alla  violazione  della  competenza   legislativa   statale
esclusiva nella materia «tutela della concorrenza», di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., stante la priorita' logica che
va riconosciuta alla citata censura inerente al riparto di competenze
(fra le tante, da ultimo, sentenza n. 70 del 2023). 
    6.- La questione e' fondata. 
    6.1.-  Il  legislatore  statale,  nell'esercizio  della   propria
competenza esclusiva nella materia  «tutela  della  concorrenza»,  ha
disciplinato la concessione delle grandi  derivazioni  idroelettriche
all'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 - nella formulazione risultante
dalle modifiche introdotte dall'art. 11-quater, comma 1, lettera  a),
del d.l. n. 135 del 2018, come convertito - demandando  alle  regioni
il compito di regolare la loro assegnazione nel rispetto  di  criteri
puntualmente definiti dallo Stato. 
    In particolare, l'art. 12, comma 1-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999
dispone che le regioni, ove non  ravvisino  un  prevalente  interesse
pubblico  a  un  diverso  uso  delle  acque,  incompatibile  con   il
mantenimento dell'utilizzo a fine idroelettrico, possano assegnare le
concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche:  i)  a  operatori
economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure
a evidenza  pubblica;  ii)  a  societa'  a  capitale  misto  pubblico
privato, nelle quali il socio privato venga scelto sempre  attraverso
l'espletamento di gare con procedure  a  evidenza  pubblica;  iii)  a
operatori economici selezionati tramite  le  procedure  di  cui  agli
artt. 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici) in materia di  partenariato  pubblico
privato. 
    Al comma 1-ter, anch'esso frutto dell'interpolazione operata  dal
d.l. n. 135 del 2018, come convertito, il medesimo  art.  12  prevede
che le regioni disciplinino «a) le modalita' per lo svolgimento delle
procedure di assegnazione di cui al comma  1-bis;  b)  i  termini  di
avvio delle procedure  di  cui  al  comma  1-bis;  c)  i  criteri  di
ammissione e  di  assegnazione;  d)  la  previsione  che  l'eventuale
indennizzo e' posto a carico del  concessionario  subentrante;  e)  i
requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e tecnica  adeguata
all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e  i  criteri
di valutazione delle proposte progettuali», prescrivendo il «rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi  internazionali,
nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento  statale  e  delle
disposizioni di cui al presente articolo». 
    6.2.- L'art. 12 del d.lgs. n. 79  del  1999,  come  modificato  e
integrato, e'  certamente  ascrivibile  all'«ambito  materiale  [...]
della concorrenza "per il mercato"» (sentenza n. 259  del  2022),  in
quanto e' volto «a prefigurare procedure concorsuali di garanzia  che
assicurino la piu' ampia apertura del mercato a tutti  gli  operatori
economici» (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2023, n. 112 e n.  4  del
2022, n. 56 del 2020 e n. 137 del 2018; nello stesso senso,  sentenza
n. 259 del 2022). 
    La  sua  disciplina  -  caratterizzata   dall'individuazione   di
procedure tipiche di assegnazione,  dall'indicazione  di  dettagliati
criteri-guida e dalla fissazione di stringenti termini di attuazione,
decorsi i quali interviene in sostituzione lo Stato  -  conferma  che
l'attribuzione alle regioni di poteri regolatori opera solo  entro  i
ristretti   limiti   definiti   dalla   legge   statale.   La    fase
dell'assegnazione   delle   concessioni   di    grandi    derivazioni
idroelettriche,   che   afferisce   alla   materia   «tutela    della
concorrenza», resta, dunque, attribuita alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost. (sentenza n. 259 del 2022). 
    Simile approdo ermeneutico  rinviene,  del  resto,  un  ulteriore
avallo in  quanto  era  stato  gia'  puntualizzato  da  questa  Corte
(sentenza n. 117 del 2022), pur  con  riferimento  alla  disposizione
statutaria che aveva assegnato, in quel  caso  alla  ben  piu'  ampia
competenza legislativa primaria delle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, la  disciplina  delle  modalita'  e  delle  procedure  di
assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico (art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 1, comma  833,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020»). 
    Questa Corte, infatti, confrontandosi con norme  della  Provincia
autonoma di Trento, attuative  della  citata  previsione  statutaria,
aveva precisato che,  in  sede  di  assegnazione  delle  concessioni,
«permangono inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni  in
favore di una regolazione uniforme degli aspetti piu' rilevanti della
materia. Esse riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei
quanto all'affidamento (anche) a privati di beni e servizi  pubblici,
perche' la tutela effettiva della  concorrenza  e  della  trasparenza
rappresenta  un  interesse   primario   dell'Unione   europea,   come
dimostrato dalla specifica  legislazione  comunitaria  nella  materia
della produzione di energia elettrica» (sentenza n. 117 del 2022). 
    Va,  dunque,  senza  dubbio  ribadita  la  linea   interpretativa
rinvenibile nelle pronunce di  questa  Corte,  la  quale  ha  «sempre
ricondotto  la  disciplina  dei   procedimenti   di   selezione   del
concessionario all'ambito della  "tutela  della  concorrenza",  senza
trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore  energetico»
(ancora sentenza n. 259 del 2022; in senso analogo, sentenze  n.  117
del 2022, n. 28 del 2014, n. 339 del 2011 e n. 1 del 2008). 
    6.3.- Cosi' tracciata la cornice normativa e giurisprudenziale di
riferimento, si palesa il contrasto  dell'art.  2  della  legge  reg.
Abruzzo n. 9 del 2022 con  il  parametro  costituzionale  attributivo
della competenza legislativa statale esclusiva nella materia  «tutela
della concorrenza». 
    In particolare, la  disposizione  impugnata  esclude  dal  raggio
applicativo della legge regionale, che disciplina  le  «modalita'  di
assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche»,
in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, le  concessioni
che soddisfino per almeno l'ottanta per cento il  consumo  energetico
annuo dell'autoproduttore. 
    Sennonche',    nell'ambito    della     legislazione     statale,
l'autoproduzione non consente di derogare al rispetto delle procedure
finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato. 
    L'autoproduttore, definito dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79
del 1999, e' oggetto di una disciplina (artt. 2, comma 6, e 14, comma
2, del citato decreto legislativo) che risponde alla mera esigenza di
individuare un possibile "cliente idoneo", vale a dire, ai sensi  del
richiamato art. 2, comma 6, un  soggetto  ascrivibile  a  coloro  che
hanno «la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero». 
    Per converso, la qualifica di autoproduttore  non  riveste  alcun
significato  rispetto  alla  possibile  acquisizione  del  ruolo   di
concessionario e, pertanto, non  giustifica  la  deroga  al  rispetto
delle procedure indicate dall'art. 12 del d.lgs. n. 79  del  1999,  a
tutela della concorrenza. 
    Da ultimo,  sotto  il  profilo  del  ruolo  che  l'autoproduttore
riveste  sul  mercato,  occorre  evidenziare  che   la   disposizione
regionale riferisce l'autoconsumo  al  «fabbisogno  energetico  utile
all'esercizio delle attivita' produttive del  soggetto  richiedente»,
avendo, pertanto, riguardo  a  un  operatore  economico  che  destina
l'energia idroelettrica a sue attivita' produttive di beni o  servizi
finalizzati al mercato. A cio' si  aggiunga  che  la  stessa  energia
prodotta in eccedenza rispetto all'autoconsumo e' parimenti destinata
al mercato. 
    6.4.-  Se,  dunque,  l'utilizzazione  per  la  propria  attivita'
d'impresa dell'energia  autoprodotta  non  giustifica  l'assegnazione
della  concessione  senza  il  rispetto  delle  procedure   attuative
dell'art. 12 del d.lgs. n. 79  del  1999,  analogamente  non  riveste
alcun rilievo, al fine  di  confutare  la  lesione  della  competenza
legislativa   statale   esclusiva   nella   materia   «tutela   della
concorrenza», la circostanza che l'art. 2, comma 2, della legge  reg.
Abruzzo n.  9  del  2022  stabilisca  che  si  applichi  alla  citata
fattispecie il regolamento emanato  con  il  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale n. 3 del 2007. 
    Tale fonte secondaria prevede, infatti, una  procedura  selettiva
profondamente diversa da quelle indicate dall'art. 12 del  d.lgs.  n.
79 del 1999,  tant'e'  che  il  medesimo  regolamento,  all'art.  45,
esclude  espressamente  che   la   sua   disciplina   possa   trovare
applicazione alle grandi derivazioni  idroelettriche,  per  le  quali
stabilisce che debba operare il  disposto  del  citato  art.  12.  Ne
discende  un'incongruenza  di  sistema,  che  vede  la   disposizione
impugnata   riferire   alle   concessioni   di   grandi   derivazioni
idroelettriche,  destinate  per  l'ottanta  per  cento   al   consumo
dell'autoproduttore, la disciplina del regolamento regionale, laddove
quest'ultimo  esclude  dal  suo   raggio   applicativo   proprio   le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. 
    In ogni caso, anche a prescindere dall'intrinseca incoerenza  che
si  ravvisa  nel  raccordo  fra  la  disposizione  impugnata   e   il
regolamento regionale,  una  volta  ricondotta  l'assegnazione  delle
concessioni di  grandi  derivazioni  idroelettriche  alla  competenza
legislativa   statale   esclusiva   nella   materia   «tutela   della
concorrenza», con  le  ricordate  implicazioni  che  ne  derivano  in
termini di uniforme regolazione su tutto il territorio nazionale,  e'
dirimente constatare che l'art. 2 della legge reg. Abruzzo n.  9  del
2022  adotta   una   disciplina   espressamente   ed   effettivamente
contrastante con quella dettata dall'art. 12 del  d.lgs.  n.  79  del
1999. 
    Le previsioni regolamentari, cui fa rinvio  la  norma  regionale,
disegnano  una  procedura   che   prende   avvio   con   la   domanda
dell'interessato e con la successiva pubblicazione dell'ordinanza  di
istruttoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  (art.  14
del regolamento), cui segue la  possibile  presentazione  di  domande
concorrenti (artt. 15 e seguenti del regolamento). Quanto ai  criteri
di assegnazione della concessione, lo stesso art. 2, comma  2,  della
legge reg. Abruzzo n. 9 del 2022 stabilisce, sul generico presupposto
della «parita' di condizioni», che la preferenza vada accordata  alla
domanda «volta a soddisfare il maggior  fabbisogno  energetico  utile
all'esercizio delle attivita' produttive del soggetto richiedente con
riferimento al fabbisogno gia' esistente alla data della richiesta di
rilascio e/o rinnovo». 
    Per converso, il legislatore statale, all'art. 12,  comma  1-ter,
lettera a), del d.lgs. n.  79  del  1999,  assegna  alle  regioni  il
compito di regolare «le modalita' per lo svolgimento delle  procedure
di assegnazione», riferendosi a quelle «di cui  al  comma  1-bis».  E
quest'ultimo  contempla  esclusivamente  le  «procedure  a   evidenza
pubblica», volte a individuare o direttamente il concessionario o  il
socio privato  della  societa'  a  capitale  misto  pubblico  privato
concessionaria, oppure quelle di cui agli artt. 179 e  seguenti  cod.
contratti pubblici, in materia di partenariato pubblico privato. 
    In definitiva, la peculiare procedura delineata dalla  disciplina
regionale - che, fra l'altro, posticipa la  pubblicita'  relativa  al
suo avvio e adotta un  criterio  preferenziale  a  vantaggio  di  chi
destina  l'energia  prevalentemente  al  fabbisogno   della   propria
attivita'  produttiva  -  non  trova  alcuna   corrispondenza   nelle
procedure indicate dal legislatore statale all'art. 12 del d.lgs.  n.
79 del 1999 e,  pertanto,  si  colloca  al  di  fuori  del  perimetro
definito dal legislatore statale. 
    Di conseguenza, la disposizione impugnata, non priva di  elementi
di intrinseca contraddittorieta'  nel  raccordo  con  il  regolamento
regionale cui la stessa fa  rinvio,  si  pone  in  contrasto  con  il
parametro costituzionale  attributivo  della  competenza  legislativa
statale esclusiva nella materia «tutela della concorrenza». 
    7.- L'art. 2  della  legge  reg.  Abruzzo  n.  9  del  2022,  che
disciplina in tutti i suoi  commi  la  fattispecie  della  prevalente
autoproduzione,  volta  a  escludere   le   grandi   concessioni   di
derivazione idroelettrica dall'applicazione della normativa attuativa
dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, e' dunque  costituzionalmente
illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost. 
    Sono assorbite le ulteriori censure.