ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell'art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze del 27 marzo 2023, iscritte ai numeri 80 e 81 del registro ordinanze 2023 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2023. Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e quello, fuori termine, di DeCav srl; udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Marco D'Alberti; udito l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania; deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024. Ritenuto in fatto 1.- Con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) e dell'art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 2.- Il rimettente premette che l'attivita' estrattiva da cave, nella Regione Campania, e' sottoposta a tre prelievi economici, disciplinati, rispettivamente, dall'art. 18 della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), dall'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dall'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Nell'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 80 del 2023 il giudice a quo fa presente che Ceca srl, che esercita da decenni l'attivita' estrattiva nel sito ubicato in localita' "Fellino", nel Comune di Roccarainola (NA), ha agito in giudizio contro la Regione Campania per ottenere, tra l'altro, la restituzione delle somme corrisposte, a titolo di acconto sui contributi, ai sensi di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. 2.1.- Il giudice a quo sostiene, quanto alla rilevanza della questione, che Ceca srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione, e cio' anche al fine di recuperare l'acconto versato con riserva di ripetizione. Nell'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 81 del 2023 il rimettente rileva che DeCav srl ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania l'aveva autorizzata, parzialmente e provvisoriamente, in via di autotutela, a svolgere una serie di lavori di messa in sicurezza della cava sita in localita' "Fiumillo", nel Comune di Battipaglia (SA), e a commercializzare una parte dei materiali movimentati. In punto di rilevanza, sostiene che DeCav srl ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione. 2.2.- In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, in entrambe le ordinanze il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui i prelievi in esame non avrebbero natura di tributi, non essendo collegati alla redditivita' dell'attivita' di gestione delle cave, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, fornendo all'autorita' amministrativa la provvista necessaria a ripristinare le condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attivita' di estrazione. Il giudice a quo richiama, sull'argomento, anche la sentenza di questa Corte n. 52 del 2018. Secondo il rimettente, la ratio indennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe gia' soddisfatta dall'art. 18, comma 3, della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto ai commi 1 e 2, in via prioritaria, alla «realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita' di cava». Il contributo imposto alle imprese operanti nel settore estrattivo dall'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe, invece, del tutto avulso dalla logica indennitaria che lo dovrebbe sorreggere, in quanto vincolato alla realizzazione, all'avvio e alla gestione di un'opera infrastrutturale, quale l'aeroporto di Pontecagnano (SA). Il rimettente rileva che tale destinazione non avrebbe alcun rapporto con l'attivita' estrattiva, ne' potrebbe svolgere una funzione di compensazione del danno ambientale da essa causato, posto che l'aeroporto menzionato e' collocato in un altro comune rispetto a quello ove e' presente la cava gestita dall'attrice e causerebbe inquinamento ambientale (quanto meno acustico) e pregiudizi di tipo paesaggistico all'area circostante. Difetterebbe, di conseguenza, la funzione indennitaria che giustifica l'applicazione di un siffatto contributo, con la conseguenza che l'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sia perche' irragionevole ed esuberante rispetto alla finalita' perseguita, sia perche' discriminatorio a danno delle imprese che svolgono attivita' estrattiva, le quali, a differenza delle imprese dedite ad altre attivita', devono contribuire al finanziamento dell'aeroporto di Pontecagnano, in assenza di ragioni idonee a imporre tale trattamento differenziato. 2.3.- Il giudice a quo sostiene che la finalita' di compensazione del pregiudizio ambientale causato dall'attivita' estrattiva mancherebbe pure rispetto al contributo ambientale introdotto dall'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Le somme ricavate a tale titolo sono destinate per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilita'», disciplinato all'art. 15 della medesima legge regionale, e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese «concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non e' redatto dai titolari di attivita' estrattiva, e al finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave». Quanto al primo 50 per cento, poiche' il Fondo per la ecosostenibilita' e' «finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa» (art. 15, comma 1, della legge reg. Campania n. 1 del 2008), il rimettente deduce che il contributo dovrebbe essere posto a carico di chi si occupa della produzione di imballaggi e di chi produce rifiuti e non a carico delle imprese che gestiscono le cave. Il restante 50 per cento del gettito del contributo sarebbe, poi, finalizzato a sovvenzionare attivita' collegate alla gestione amministrativa del settore che, avuto riguardo alle destinazioni relative ai «lavori di recupero ambientale» e alla «redazione del progetto unitario di gestione del comparto» (art. 19, comma 3, della legge reg. Campania n. 1 del 2008), risulterebbero «gia' coperte, da un punto di vista finanziario». Il giudice a quo richiama, in proposito, l'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che porrebbe l'attivita' di recupero ambientale a carico di chi sfrutta la cava, altresi' disponendo, ai sensi dell'art. 6, la prestazione di una cauzione o di altra idonea garanzia; richiama, altresi', l'art. 23, comma 7, delle norme di attuazione del Piano regionale delle attivita' estrattive (PRAE) della Regione Campania, che imputa agli esercenti dell'attivita' estrattiva il costo sostenuto per la redazione del progetto unitario del comparto. Deriverebbe da cio' l'irragionevolezza del contributo ambientale di cui all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 che, in violazione dell'art. 3 Cost., sarebbe privo della funzione indennitaria che lo dovrebbe caratterizzare e si tradurrebbe in un ulteriore costo a carico delle aziende del settore, che gia' contribuirebbero alla compensazione del danno ambientale da esse prodotto attraverso il versamento dei contributi previsti dall'art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Il rimettente aggiunge che, sebbene una parte del contributo sia destinato «al finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave», tale specifica finalita' non potrebbe da sola sopperire alla sostanziale mancanza di natura indennitaria del prelievo. 3.- La Regione Campania si e' costituita in entrambi i giudizi e sostiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. dall'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe palesemente non fondata, in quanto incentrata sulla «arbitraria individuazione di un doppio vincolo, territoriale e funzionale, delle risorse oggetto di contributi indennitari», non supportata da norme di rango superiore e in contrasto con la posizione assunta dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. Secondo la Regione sussisterebbe, invece, in capo al legislatore, «piena discrezionalita' nell'indirizzare le risorse derivanti dalla contribuzione agli obiettivi di pubblico interesse ritenuti piu' efficaci» al fine di ristorare la collettivita' regionale del depauperamento connesso allo svolgimento dell'attivita' estrattiva, «attraverso azioni di sostegno ambientale ovvero attraverso interventi di sviluppo socioeconomico da realizzarsi sul territorio regionale». Richiamata, in proposito, l'ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 13 dicembre 2023, n. 34982, secondo cui la destinazione del contributo alla realizzazione e gestione dell'aeroporto di Pontecagnano non sarebbe in contraddizione con la natura ambientale del contributo stesso, la Regione afferma che l'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 sarebbe volto a bilanciare «il danno ambientale con la realizzazione di un'opera infrastrutturale che comporta vantaggi economici e sociali per l'intera collettivita' regionale in ragione della circostanza che la deturpazione paesaggistica causata dall'attivita' estrattiva colpisce l'intero territorio regionale». Le medesime considerazioni varrebbero con riferimento all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevede la destinazione del 50 per cento del contributo a tutela dell'ambiente. Inoltre, avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, sarebbe errato l'assunto del giudice a quo secondo cui l'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985 gia' assolverebbe alla funzione di sovvenzionare i lavori di recupero ambientale. Cio' in quanto la disposizione farebbe riferimento alla copertura dei costi connessi al recupero della specifica cava oggetto di concessione, garantiti dalla cauzione di cui all'art. 6, mentre il contributo di cui all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008 sarebbe destinato alla copertura finanziaria di lavori diversi, quali quelli relativi alle «cave abbandonate». Quanto alla redazione del progetto di comparto, secondo la Regione il comma 7 dell'art. 23 delle norme di attuazione del PRAE non sarebbe altro che una attuazione dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, come si desumerebbe dal comma 6 dello stesso art. 23. Infine, la Regione Campania ritiene apodittica e inammissibile per genericita' l'affermazione del rimettente secondo cui la quota di contributo destinata alle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave non sarebbe coerente con la natura indennitaria del prelievo. 4.- DeCav srl, parte del giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, si e' costituita con atto depositato fuori termine, il 24 febbraio 2024. Considerato in diritto 1.- Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, con le due ordinanze in epigrafe, di identico tenore, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevedono contributi a carico delle imprese che svolgono attivita' estrattiva da cave. Il rimettente premette che l'attivita' estrattiva da cave, nella Regione Campania, e' sottoposta a tre prelievi economici disciplinati dalle due disposizioni censurate e dall'art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Richiamata la giurisprudenza di legittimita' secondo cui tali prelievi non avrebbero natura di tributi, ma sarebbero contribuzioni finalizzate a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente dallo sfruttamento della cava, il rimettente sostiene che le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., perche' irragionevoli ed esuberanti rispetto alla finalita' perseguita, nonche' discriminatorie nei confronti delle imprese che svolgono attivita' estrattiva, tenute a sopportare un costo aggiuntivo rispetto alle imprese dedite ad altre attivita' economiche. Il giudice a quo aggiunge che la ratio indennitaria sottesa alla legislazione regionale sarebbe gia' soddisfatta dall'art. 18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che destina il contributo da essa previsto, in via prioritaria, alla «realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita' di cava». 2.- In via preliminare, deve disporsi la riunione dei predetti giudizi perche' le ordinanze di rimessione sollevano le stesse questioni e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni. 3.- Ancora in via preliminare, va dichiarata inammissibile la costituzione, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord. 2023, di DeCav srl. La parte si e' costituita con atto depositato il 24 febbraio 2024 e, quindi, ben oltre il termine perentorio, fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione, avvenuta il 21 giugno 2023. 4.- Prima di passare al merito delle questioni sollevate, e' opportuna una breve disamina dei contributi cui sono soggette le imprese che operano nell'attivita' estrattiva da cave nella Regione Campania. 4.1.- La legge reg. Campania n. 54 del 1985 prevede, all'art. 18, un contributo «sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area», che viene introitato dai comuni interessati, i quali devono utilizzarli prioritariamente per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita' di cava. L'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, oggetto di censura da parte del giudice a quo, prevede un ulteriore contributo da versare alla Regione pari a «euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le somme cosi' riscosse sono «iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unita' previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unita' previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonche' per tutte le attivita' di gestione societaria». Il contributo, in origine, era volto a finanziare esclusivamente i «lavori di completamento ed avvio dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa»: l'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilita' regionale 2016) ha successivamente integrato il testo del menzionato art. 17, stabilendo che il contributo e' versato anche «per tutte le attivita' di gestione societaria». Infine, l'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, anch'esso censurato dal rimettente, dispone, in aggiunta ai due contributi sopra citati, il pagamento di un «contributo ambientale», di importo differenziato a seconda del materiale estratto, destinato per il 50 per cento ad alimentare il «Fondo per la ecosostenibilita'» disciplinato dall'art. 15 della medesima legge reg. Campania n. 1 del 2008 e per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese «concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non e' redatto dai titolari di attivita' estrattiva, e al finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave». 5.- E' altresi' opportuno rammentare che questa Corte, nel pronunciarsi sulla natura del contributo per attivita' estrattiva previsto dalla legislazione della Regione Siciliana, ha affermato che esso e' funzionale a coprire «gli oneri finanziari che gli enti interessati devono comunque affrontare per neutralizzare al meglio le conseguenze - nocive ma legittime, perche' consentite dalla legge ed assentite dalle amministrazioni interessate - comunque correlate a siffatte iniziative economiche»; e' rapportato «all'impegno profuso dagli enti interessati nella gestione amministrativa collegata alla relativa attivita' di impresa e mira ad indennizzare il pregiudizio che la collettivita' finisce per patire in conseguenza dell'autorizzazione relativa allo sfruttamento delle cave». Dunque, tale contributo, essendo caratterizzato da tale peculiare connotazione indennitaria, e' «privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi» (sentenza n. 89 del 2018). Anche la giurisprudenza di legittimita', avuto riguardo ai contributi previsti dalle disposizioni censurate, ne ha escluso la natura tributaria (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1182; sezione tributaria, ordinanze 23 gennaio 2023, n. 1915 e 9 giugno 2021, n. 16025), rimarcandone la specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalle collettivita' in conseguenza della gestione delle cave. 6.- Tanto premesso, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Campania n. 17 del 2005, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza intrinseca della disposizione rispetto alla finalita' indennitaria perseguita, e' parzialmente fondata, nei termini che seguono. 6.1.- L'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005 prevede, come si e' detto, che il contributo versato dalle imprese impegnate nell'attivita' estrattiva nella Regione Campania sia destinato al finanziamento «dei lavori di completamento ed avvio dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonche' per tutte le attivita' di gestione societaria». Secondo il rimettente, la disposizione violerebbe l'art. 3 Cost. per irragionevolezza intrinseca rispetto alla finalita' indennitaria perseguita. Mancherebbe sia il collegamento funzionale tra il contributo e la compensazione del danno ambientale prodotto, sia il collegamento territoriale tra la zona ove e' esercitata l'attivita' estrattiva e quella ove e' localizzato l'aeroporto di Pontecagnano. Sarebbe violato anche il principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparita' di trattamento a danno delle imprese che svolgono attivita' estrattiva. 6.2.- Questa Corte ritiene, in linea con le considerazioni di recente svolte dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass., sez. un. civ., n. 34982 del 2023), che la finalita' ambientale perseguita dal contributo in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall'attivita' estrattiva, ma nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo puo' ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite. In tale ottica, il finanziamento, attraverso il contributo, dei lavori di completamento ed avvio dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano risulta non irragionevole, poiche' puo' portare miglioramenti al territorio dell'intera Regione e determinare ricadute favorevoli, anche di natura socio-economica, per la collettivita', generando esternalita' positive ad ampio spettro. 6.3.- Non e', invece, conforme a canoni di ragionevolezza l'ulteriore previsione secondo cui il contributo e' destinato anche al finanziamento delle «attivita' di gestione societaria» dell'aeroporto. Tale previsione, frutto di una modifica apportata nel 2016 all'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai «lavori di completamento ed avvio dell'attivita' dell'aeroporto», diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalita' iniziali. La gestione societaria, infatti, e' totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attivita' aziendale, svolta dalla societa' concessionaria dell'aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa. In sostanza, il sovvenzionamento dell'attivita' di gestione societaria dell'aeroporto non risponde alle doverose finalita' ambientali sottese all'imposizione del contributo, poiche' non e' funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della Regione. Ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori di completamento ed avvio dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Terminati i lavori e avviata l'attivita' aeroportuale, quindi, la contribuzione non puo' che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania. 7.- Per tali ragioni, la questione di legittimita' dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonche' per tutte le attivita' di gestione societaria», e' fondata, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca. 8.- Non e', invece, fondata l'ulteriore censura rivolta alla disposizione in esame sotto il profilo della disparita' di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attivita', in ragione della chiara disomogeneita' delle situazioni messe a raffronto (tra le tante, sentenza n. 171 del 2022). 9.- Il rimettente censura anche l'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilita'» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attivita' estrattiva. Secondo il giudice a quo, vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost, perche' la scelta del legislatore regionale di imporre tale contributo sarebbe irragionevole e discriminatoria, in quanto il Fondo dovrebbe essere alimentato dalle imprese che si occupano della produzione di imballaggi e non anche da quelle impegnate nell'attivita' estrattiva. Inoltre, tutte le ulteriori attivita' finanziate dal contributo sarebbero gia' sovvenzionate tramite altre disposizioni regionali. 9.1.- La questione non e' fondata. Il 50 per cento del contributo in esame e' esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilita', che e' finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto tale profilo, di conseguenza, il contributo risponde alla finalita' indennitaria per la quale e' stato istituito. Infatti, non presenta aspetti di irragionevolezza ne' risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalita', di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attivita' estrattiva anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Non si ravvisano profili di illegittimita' costituzionale neppure avuto riguardo alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, che e' rivolto a finanziare spese riferibili all'attivita' estrattiva e che, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, non risultano gia' sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali. Il contributo, infatti, e' destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, che pone l'obbligo in capo all'impresa di eseguire «le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione». Tra tali lavori, a titolo di esempio, rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle «aree di cave abbandonate» di cui all'art. 29 della medesima legge regionale. Quanto alle spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, esse non sono gia' finanziate in base alle norme di attuazione del PRAE richiamate dal rimettente, in quanto tali norme sono meramente attuative dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all'attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attivita' estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza n. 89 del 2018).