ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  17  della
legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Campania - Legge finanziaria regionale 2005)  e  dell'art.  19  della
legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione
Campania - Legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale  ordinario
di Napoli, decima sezione civile, con  due  ordinanze  del  27  marzo
2023, iscritte ai numeri 80  e  81  del  registro  ordinanze  2023  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visti gli atti di costituzione della Regione Campania  e  quello,
fuori termine, di DeCav srl; 
    udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 2024 il Giudice  relatore
Marco D'Alberti; 
    udito l'avvocato Almerina Bove per la Regione Campania; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con le due ordinanze in  epigrafe,  di  identico  tenore,  il
Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione  civile,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  17  della  legge
della Regione Campania 11 agosto 2005, n.  15  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
- Legge finanziaria regionale 2005) e dell'art. 19 della legge  della
Regione  Campania  30  gennaio  2008,  n.  1  (Disposizioni  per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  Campania
-  Legge  finanziaria  2008),  in  riferimento   all'art.   3   della
Costituzione. 
    2.- Il rimettente premette che l'attivita'  estrattiva  da  cave,
nella Regione Campania,  e'  sottoposta  a  tre  prelievi  economici,
disciplinati, rispettivamente, dall'art. 18 della legge della Regione
Campania 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave  e  torbiere),
dall'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005 e dall'art.  19
della legge reg. Campania n. 1 del 2008. 
    Nell'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 80 del 2023 il giudice  a
quo fa presente che Ceca srl, che  esercita  da  decenni  l'attivita'
estrattiva nel sito ubicato in localita'  "Fellino",  nel  Comune  di
Roccarainola (NA), ha agito in giudizio contro  la  Regione  Campania
per ottenere, tra l'altro, la restituzione delle somme corrisposte, a
titolo di acconto sui contributi, ai sensi di cui all'art.  17  della
legge reg. Campania n. 15 del 2005 e all'art.  19  della  legge  reg.
Campania n. 1 del 2008. 
    2.1.- Il giudice a quo  sostiene,  quanto  alla  rilevanza  della
questione, che Ceca srl ha interesse ad agire in giudizio al fine  di
ottenere una pronuncia che attesti  la  non  debenza  dei  contributi
richiesti dalla Regione, e cio' anche al fine di recuperare l'acconto
versato con riserva di ripetizione. 
    Nell'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 81 del 2023 il rimettente
rileva che DeCav srl ha impugnato il decreto dirigenziale con cui  la
Regione    Campania    l'aveva    autorizzata,     parzialmente     e
provvisoriamente, in via di  autotutela,  a  svolgere  una  serie  di
lavori di messa in sicurezza della cava sita in localita' "Fiumillo",
nel Comune di Battipaglia (SA), e a commercializzare  una  parte  dei
materiali movimentati. In punto di rilevanza, sostiene che DeCav  srl
ha interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere  una  pronuncia
che attesti la non debenza dei contributi richiesti dalla Regione. 
    2.2.- In ordine alla non manifesta infondatezza  delle  questioni
sollevate,  in  entrambe  le  ordinanze  il  rimettente  richiama  la
giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui  i  prelievi  in
esame non avrebbero natura di tributi,  non  essendo  collegati  alla
redditivita' dell'attivita' di  gestione  delle  cave,  ma  sarebbero
contribuzioni  finalizzate  a  compensare  i   danni   legittimamente
prodotti al bene ambiente dallo  sfruttamento  della  cava,  fornendo
all'autorita' amministrativa la provvista necessaria  a  ripristinare
le condizioni ambientali e territoriali  pregiudicate  dall'attivita'
di estrazione. Il giudice a quo richiama,  sull'argomento,  anche  la
sentenza di questa Corte n. 52 del 2018. 
    Secondo  il  rimettente,  la  ratio  indennitaria  sottesa   alla
legislazione regionale sarebbe gia' soddisfatta dall'art.  18,  comma
3, della  legge  reg.  Campania  n.  54  del  1985,  che  destina  il
contributo da essa previsto ai commi 1 e 2, in via prioritaria,  alla
«realizzazione di interventi e di opere connesse alla  ricomposizione
ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita'
di cava». Il contributo imposto alle  imprese  operanti  nel  settore
estrattivo dall'art. 17 della legge reg.  Campania  n.  15  del  2005
sarebbe, invece, del tutto avulso dalla logica  indennitaria  che  lo
dovrebbe  sorreggere,  in  quanto   vincolato   alla   realizzazione,
all'avvio  e  alla  gestione  di  un'opera  infrastrutturale,   quale
l'aeroporto di Pontecagnano  (SA).  Il  rimettente  rileva  che  tale
destinazione non avrebbe alcun rapporto con  l'attivita'  estrattiva,
ne'  potrebbe  svolgere  una  funzione  di  compensazione  del  danno
ambientale da essa  causato,  posto  che  l'aeroporto  menzionato  e'
collocato in un altro comune rispetto a quello  ove  e'  presente  la
cava  gestita  dall'attrice  e  causerebbe  inquinamento   ambientale
(quanto meno acustico) e pregiudizi di  tipo  paesaggistico  all'area
circostante. 
    Difetterebbe,  di  conseguenza,  la  funzione  indennitaria   che
giustifica  l'applicazione  di  un  siffatto   contributo,   con   la
conseguenza che l'art. 17 della legge reg. Campania n.  15  del  2005
sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sia perche' irragionevole ed
esuberante  rispetto   alla   finalita'   perseguita,   sia   perche'
discriminatorio  a  danno  delle  imprese  che   svolgono   attivita'
estrattiva, le quali, a differenza  delle  imprese  dedite  ad  altre
attivita', devono  contribuire  al  finanziamento  dell'aeroporto  di
Pontecagnano, in assenza di ragioni idonee a imporre tale trattamento
differenziato. 
    2.3.- Il giudice a quo sostiene che la finalita' di compensazione
del  pregiudizio   ambientale   causato   dall'attivita'   estrattiva
mancherebbe  pure  rispetto  al  contributo   ambientale   introdotto
dall'art. 19 della legge reg.  Campania  n.  1  del  2008.  Le  somme
ricavate a tale  titolo  sono  destinate  per  il  50  per  cento  ad
alimentare un «Fondo per la ecosostenibilita'», disciplinato all'art.
15 della medesima legge regionale, e per il restante 50 per cento  al
finanziamento di spese «concernenti i lavori di recupero  ambientale,
la redazione del progetto unitario di gestione del  comparto,  se  lo
stesso non e' redatto dai titolari  di  attivita'  estrattiva,  e  al
finanziamento delle attivita' di controllo dell'organo  di  vigilanza
in materia di cave». 
    Quanto  al  primo  50  per  cento,  poiche'  il  Fondo   per   la
ecosostenibilita' e' «finalizzato al sostegno delle azioni  regionali
tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi  produttivi
e  commerciali  di   materiali   ecocompatibili,   biodegradabili   e
riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di
natura diversa» (art. 15, comma 1, della legge reg. Campania n. 1 del
2008), il rimettente deduce che il contributo dovrebbe essere posto a
carico di chi si occupa della  produzione  di  imballaggi  e  di  chi
produce rifiuti e non a carico delle imprese che gestiscono le cave. 
    Il restante 50 per cento del gettito del contributo sarebbe, poi,
finalizzato  a  sovvenzionare  attivita'  collegate   alla   gestione
amministrativa del settore  che,  avuto  riguardo  alle  destinazioni
relative ai «lavori di recupero ambientale»  e  alla  «redazione  del
progetto unitario di gestione del comparto» (art. 19, comma 3,  della
legge reg. Campania n. 1 del 2008), risulterebbero «gia' coperte,  da
un punto di  vista  finanziario».  Il  giudice  a  quo  richiama,  in
proposito, l'art. 17 della legge reg. Campania n. 54  del  1985,  che
porrebbe l'attivita' di recupero ambientale a carico di  chi  sfrutta
la cava, altresi' disponendo, ai sensi dell'art. 6, la prestazione di
una cauzione o di altra idonea garanzia; richiama,  altresi',  l'art.
23, comma 7, delle norme di  attuazione  del  Piano  regionale  delle
attivita' estrattive (PRAE) della Regione Campania, che  imputa  agli
esercenti  dell'attivita'  estrattiva  il  costo  sostenuto  per   la
redazione del progetto unitario del comparto. 
    Deriverebbe da cio' l'irragionevolezza del contributo  ambientale
di cui all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del  2008  che,  in
violazione  dell'art.  3  Cost.,   sarebbe   privo   della   funzione
indennitaria che lo dovrebbe caratterizzare e si  tradurrebbe  in  un
ulteriore  costo  a  carico  delle  aziende  del  settore,  che  gia'
contribuirebbero alla compensazione  del  danno  ambientale  da  esse
prodotto attraverso il versamento dei contributi  previsti  dall'art.
18 della legge reg. Campania n. 54 del 1985. Il  rimettente  aggiunge
che, sebbene una parte del contributo sia destinato «al finanziamento
delle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in  materia  di
cave», tale specifica finalita' non potrebbe da sola  sopperire  alla
sostanziale mancanza di natura indennitaria del prelievo. 
    3.- La Regione Campania si e' costituita in entrambi i giudizi  e
sostiene che la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
dall'art. 17 della  legge  reg.  Campania  n.  15  del  2005  sarebbe
palesemente non  fondata,  in  quanto  incentrata  sulla  «arbitraria
individuazione di un doppio vincolo, territoriale e funzionale, delle
risorse oggetto di contributi indennitari», non supportata  da  norme
di rango superiore e in contrasto  con  la  posizione  assunta  dalla
giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. 
    Secondo la Regione sussisterebbe, invece, in capo al legislatore,
«piena discrezionalita' nell'indirizzare le risorse  derivanti  dalla
contribuzione agli obiettivi  di  pubblico  interesse  ritenuti  piu'
efficaci»  al  fine  di  ristorare  la  collettivita'  regionale  del
depauperamento connesso allo svolgimento  dell'attivita'  estrattiva,
«attraverso  azioni  di   sostegno   ambientale   ovvero   attraverso
interventi di sviluppo socioeconomico da realizzarsi  sul  territorio
regionale». 
    Richiamata, in proposito, l'ordinanza della Corte di  cassazione,
sezioni unite civili, 13 dicembre 2023,  n.  34982,  secondo  cui  la
destinazione   del   contributo   alla   realizzazione   e   gestione
dell'aeroporto di Pontecagnano non sarebbe in contraddizione  con  la
natura ambientale del  contributo  stesso,  la  Regione  afferma  che
l'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005  sarebbe  volto  a
bilanciare «il danno ambientale  con  la  realizzazione  di  un'opera
infrastrutturale  che  comporta  vantaggi  economici  e  sociali  per
l'intera collettivita' regionale in ragione della circostanza che  la
deturpazione paesaggistica causata dall'attivita' estrattiva colpisce
l'intero territorio regionale». Le medesime considerazioni varrebbero
con riferimento all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del  2008,
che prevede la destinazione del 50 per cento del contributo a  tutela
dell'ambiente. 
    Inoltre, avuto riguardo alla destinazione  del  restante  50  per
cento del contributo, sarebbe errato  l'assunto  del  giudice  a  quo
secondo cui l'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del  1985  gia'
assolverebbe alla funzione di  sovvenzionare  i  lavori  di  recupero
ambientale. Cio' in quanto la disposizione farebbe  riferimento  alla
copertura dei costi connessi al recupero della specifica cava oggetto
di concessione, garantiti dalla cauzione di cui all'art. 6, mentre il
contributo di cui all'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008
sarebbe destinato alla copertura finanziaria di lavori diversi, quali
quelli relativi alle «cave abbandonate». 
    Quanto alla  redazione  del  progetto  di  comparto,  secondo  la
Regione il comma 7 dell'art. 23 delle norme di  attuazione  del  PRAE
non sarebbe altro che una attuazione dell'art. 19  della  legge  reg.
Campania n. 1 del 2008, come si desumerebbe dal comma 6 dello  stesso
art. 23. 
    Infine, la Regione Campania ritiene  apodittica  e  inammissibile
per genericita' l'affermazione del rimettente secondo cui la quota di
contributo destinata  alle  attivita'  di  controllo  dell'organo  di
vigilanza in materia di cave  non  sarebbe  coerente  con  la  natura
indennitaria del prelievo. 
    4.- DeCav srl, parte del giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord.
2023, si e' costituita con  atto  depositato  fuori  termine,  il  24
febbraio 2024. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale di Napoli, decima sezione  civile,  con  le  due
ordinanze  in  epigrafe,  di  identico  tenore,  ha   sollevato,   in
riferimento   all'art.   3   Cost.,   questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del  2005
e dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, che prevedono
contributi a carico delle imprese che svolgono  attivita'  estrattiva
da cave. 
    Il rimettente premette che l'attivita' estrattiva da cave,  nella
Regione Campania, e' sottoposta a tre prelievi economici disciplinati
dalle due disposizioni censurate e  dall'art.  18  della  legge  reg.
Campania n. 54 del 1985. Richiamata la giurisprudenza di legittimita'
secondo cui  tali  prelievi  non  avrebbero  natura  di  tributi,  ma
sarebbero   contribuzioni   finalizzate   a   compensare   i    danni
legittimamente prodotti al bene  ambiente  dallo  sfruttamento  della
cava, il rimettente sostiene che le disposizioni censurate  sarebbero
in contrasto con l'art. 3 Cost., perche' irragionevoli ed  esuberanti
rispetto  alla  finalita'  perseguita,  nonche'  discriminatorie  nei
confronti delle imprese che svolgono attivita' estrattiva,  tenute  a
sopportare un costo aggiuntivo rispetto alle imprese dedite ad  altre
attivita'  economiche.  Il  giudice  a  quo  aggiunge  che  la  ratio
indennitaria  sottesa  alla  legislazione  regionale   sarebbe   gia'
soddisfatta dall'art. 18 della legge reg. Campania n.  54  del  1985,
che destina il contributo da essa previsto, in via prioritaria,  alla
«realizzazione di interventi e di opere connesse alla  ricomposizione
ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attivita'
di cava». 
    2.- In via preliminare, deve disporsi la  riunione  dei  predetti
giudizi perche'  le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  le  stesse
questioni e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni. 
    3.- Ancora in via preliminare,  va  dichiarata  inammissibile  la
costituzione, nel giudizio iscritto al n. 81 del reg. ord.  2023,  di
DeCav srl. La parte si  e'  costituita  con  atto  depositato  il  24
febbraio 2024 e, quindi, ben oltre  il  termine  perentorio,  fissato
dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale, di  venti  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale dell'ordinanza di rimessione, avvenuta il 21 giugno 2023. 
    4.- Prima di passare al  merito  delle  questioni  sollevate,  e'
opportuna una breve disamina dei  contributi  cui  sono  soggette  le
imprese che operano nell'attivita' estrattiva da cave  nella  Regione
Campania. 
    4.1.- La legge reg. Campania n. 54 del 1985 prevede, all'art. 18,
un contributo «sulla spesa necessaria  per  gli  interventi  pubblici
ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione  dell'area»,  che  viene
introitato  dai  comuni  interessati,  i  quali  devono   utilizzarli
prioritariamente per  la  realizzazione  di  interventi  e  di  opere
connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione  delle
aree interessate da attivita' di cava. 
    L'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del  2005,  oggetto  di
censura da parte del giudice a quo, prevede un  ulteriore  contributo
da versare alla Regione pari a «euro 1,00 per ogni 10 metri  cubi  di
materiale estratto». Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce  che
le somme cosi' riscosse  sono  «iscritte  nel  Bilancio  regionale  a
decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unita' previsionale
di base 9.31.71 della entrata ed alla  unita'  previsionale  di  base
1.55.97 della spesa per il finanziamento  nella  misura  dell'importo
effettivamente  riscosso  dei  lavori  di  completamento   ed   avvio
dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonche' per  tutte
le attivita' di gestione societaria». Il contributo, in origine,  era
volto a finanziare esclusivamente i «lavori di completamento ed avvio
dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa»: l'art. 5, comma 7,
della  legge  della  Regione  Campania  18   gennaio   2016,   n.   1
(Disposizioni  per  la  formazione   del   bilancio   di   previsione
finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania -  Legge
di stabilita' regionale 2016) ha successivamente integrato  il  testo
del menzionato art. 17, stabilendo che il contributo e' versato anche
«per tutte le attivita' di gestione societaria». 
    Infine, l'art. 19 della  legge  reg.  Campania  n.  1  del  2008,
anch'esso censurato dal  rimettente,  dispone,  in  aggiunta  ai  due
contributi sopra citati, il pagamento di un «contributo  ambientale»,
di importo differenziato a seconda del materiale estratto,  destinato
per il 50 per cento ad alimentare il «Fondo per la ecosostenibilita'»
disciplinato dall'art. 15 della medesima legge reg. Campania n. 1 del
2008 e per il restante 50 per  cento  al  finanziamento  delle  spese
«concernenti i  lavori  di  recupero  ambientale,  la  redazione  del
progetto unitario di gestione del  comparto,  se  lo  stesso  non  e'
redatto dai titolari di  attivita'  estrattiva,  e  al  finanziamento
delle attivita' di controllo dell'organo di vigilanza in  materia  di
cave». 
    5.- E'  altresi'  opportuno  rammentare  che  questa  Corte,  nel
pronunciarsi sulla natura del  contributo  per  attivita'  estrattiva
previsto dalla legislazione della Regione Siciliana, ha affermato che
esso e' funzionale a coprire  «gli  oneri  finanziari  che  gli  enti
interessati devono comunque affrontare per neutralizzare al meglio le
conseguenze - nocive ma legittime, perche' consentite dalla legge  ed
assentite dalle amministrazioni interessate -  comunque  correlate  a
siffatte iniziative economiche»; e' rapportato  «all'impegno  profuso
dagli enti interessati nella gestione amministrativa  collegata  alla
relativa attivita' di impresa e mira ad indennizzare  il  pregiudizio
che   la   collettivita'   finisce   per   patire   in    conseguenza
dell'autorizzazione relativa allo sfruttamento delle  cave».  Dunque,
tale   contributo,   essendo   caratterizzato   da   tale   peculiare
connotazione indennitaria, e'  «privo  della  funzione  genericamente
contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa  di  un
servizio, che caratterizza i tributi» (sentenza n. 89 del 2018). 
    Anche  la  giurisprudenza  di  legittimita',  avuto  riguardo  ai
contributi previsti dalle disposizioni censurate, ne  ha  escluso  la
natura  tributaria  (Corte  di  Cassazione,  sezioni  unite   civili,
ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1182; sezione tributaria, ordinanze  23
gennaio 2023, n. 1915 e 9 giugno 2021,  n.  16025),  rimarcandone  la
specifica  natura   indennitaria   del   pregiudizio   subito   dalle
collettivita' in conseguenza della gestione delle cave. 
    6.- Tanto premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 17 della legge reg. Campania n. 17 del 2005, in riferimento
all'art. 3 Cost., sotto il profilo  dell'irragionevolezza  intrinseca
della disposizione rispetto alla finalita'  indennitaria  perseguita,
e' parzialmente fondata, nei termini che seguono. 
    6.1.- L'art. 17, comma 2, della legge reg.  Campania  n.  15  del
2005 prevede, come si e'  detto,  che  il  contributo  versato  dalle
imprese impegnate nell'attivita' estrattiva  nella  Regione  Campania
sia destinato al finanziamento «dei lavori di completamento ed  avvio
dell'attivita' dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa- nonche' per  tutte
le attivita' di gestione societaria». 
    Secondo il rimettente, la disposizione violerebbe l'art. 3  Cost.
per irragionevolezza intrinseca rispetto alla finalita'  indennitaria
perseguita.  Mancherebbe  sia  il  collegamento  funzionale  tra   il
contributo e la compensazione del danno ambientale prodotto,  sia  il
collegamento territoriale tra la zona ove e'  esercitata  l'attivita'
estrattiva e quella ove e' localizzato l'aeroporto di Pontecagnano. 
    Sarebbe violato anche  il  principio  di  eguaglianza,  sotto  il
profilo della disparita' di trattamento a  danno  delle  imprese  che
svolgono attivita' estrattiva. 
    6.2.- Questa Corte ritiene, in linea  con  le  considerazioni  di
recente svolte dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass., sez.  un.
civ., n. 34982 del 2023), che la finalita' ambientale perseguita  dal
contributo  in  esame  non  vada  identificata  nel  ripristino   del
territorio a seguito dei danni causati dall'attivita' estrattiva,  ma
nel  miglioramento  complessivo  che  il  territorio  medesimo   puo'
ottenere da infrastrutture capaci  di  bilanciare  le  compromissioni
subite. 
    In tale ottica, il finanziamento, attraverso il  contributo,  dei
lavori di completamento ed  avvio  dell'attivita'  dell'aeroporto  di
Pontecagnano  risulta  non  irragionevole,   poiche'   puo'   portare
miglioramenti  al  territorio  dell'intera  Regione   e   determinare
ricadute  favorevoli,  anche  di  natura  socio-economica,   per   la
collettivita', generando esternalita' positive ad ampio spettro. 
    6.3.-  Non  e',  invece,  conforme  a  canoni  di  ragionevolezza
l'ulteriore previsione secondo cui il contributo e'  destinato  anche
al   finanziamento   delle   «attivita'   di   gestione   societaria»
dell'aeroporto. 
    Tale previsione,  frutto  di  una  modifica  apportata  nel  2016
all'art. 17 della legge reg. Campania n. 15 del 2005,  ha  comportato
che la contribuzione, originariamente a  supporto  delle  sole  spese
correlate  ai  «lavori  di  completamento  ed  avvio   dell'attivita'
dell'aeroporto», diventasse un prelievo continuativo nel  tempo,  del
tutto slegato  dalle  finalita'  iniziali.  La  gestione  societaria,
infatti,  e'  totalmente  avulsa  dalla   logica   indennitaria   che
giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attivita'
aziendale, svolta dalla societa'  concessionaria  dell'aeroporto,  la
quale  risponde  delle  eventuali  disfunzioni  gestionali   e   deve
assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa. 
    In  sostanza,  il  sovvenzionamento  dell'attivita'  di  gestione
societaria  dell'aeroporto  non  risponde  alle  doverose   finalita'
ambientali sottese all'imposizione del  contributo,  poiche'  non  e'
funzionale  a  soddisfare  l'interesse  primario  di  supportare   la
riqualificazione del territorio della Regione. 
    Ne  consegue  che  il  contributo  previsto  dalla   disposizione
censurata costituisce una legittima fonte di imposizione  nei  limiti
in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori  di
completamento   ed    avvio    dell'attivita'    dell'aeroporto    di
Pontecagnano-Sa».  Terminati   i   lavori   e   avviata   l'attivita'
aeroportuale, quindi,  la  contribuzione  non  puo'  che  cessare  di
gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti  nella  Regione
Campania. 
    7.- Per tali ragioni, la questione di legittimita' dell'art.  17,
comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle
parole «nonche' per tutte le attivita' di  gestione  societaria»,  e'
fondata, per violazione dell'art. 3 Cost.,  sotto  il  profilo  della
irragionevolezza intrinseca. 
    8.- Non e', invece,  fondata  l'ulteriore  censura  rivolta  alla
disposizione  in  esame  sotto  il  profilo   della   disparita'   di
trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo  e  quelle
impegnate in altre attivita', in ragione della chiara  disomogeneita'
delle situazioni messe a raffronto (tra le tante, sentenza n. 171 del
2022). 
    9.- Il rimettente  censura  anche  l'art.  19  della  legge  reg.
Campania  n.  1  del  2008,  che  impone  alle  imprese  del  settore
estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad  alimentare
un «Fondo per la ecosostenibilita'» e per il restante  50  per  cento
del  contributo  a  finanziare  una   serie   di   spese   riferibili
all'attivita' estrattiva. 
    Secondo il giudice a quo, vi sarebbe violazione dell'art. 3 Cost,
perche'  la  scelta  del  legislatore  regionale  di   imporre   tale
contributo sarebbe irragionevole  e  discriminatoria,  in  quanto  il
Fondo dovrebbe essere alimentato dalle imprese che si occupano  della
produzione  di  imballaggi  e   non   anche   da   quelle   impegnate
nell'attivita' estrattiva.  Inoltre,  tutte  le  ulteriori  attivita'
finanziate dal contributo sarebbero gia' sovvenzionate tramite  altre
disposizioni regionali. 
    9.1.- La questione non e' fondata. 
    Il 50  per  cento  del  contributo  in  esame  e'  esplicitamente
destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilita',  che
e' finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale. Sotto  tale
profilo,  di  conseguenza,  il  contributo  risponde  alla  finalita'
indennitaria per la quale e' stato istituito. 
    Infatti, non presenta aspetti  di  irragionevolezza  ne'  risulta
discriminatoria la scelta del legislatore  regionale,  nell'esercizio
della sua discrezionalita', di porre un  contributo  a  carico  delle
imprese che svolgono attivita' estrattiva anche per il raggiungimento
di  obiettivi  di  salvaguardia  dell'ambiente  ampi,   ma   comunque
meritevoli di considerazione. 
    Non si ravvisano profili di illegittimita' costituzionale neppure
avuto riguardo alla  destinazione  del  restante  50  per  cento  del
contributo,  che   e'   rivolto   a   finanziare   spese   riferibili
all'attivita' estrattiva e che, diversamente  da  quanto  prospettato
dal rimettente, non risultano gia' sovvenzionate  in  base  ad  altre
disposizioni regionali. 
    Il contributo, infatti,  e'  destinato  a  finanziare  lavori  di
recupero ambientale diversi e ulteriori  rispetto  a  quelli  di  cui
all'art. 17 della legge reg.  Campania  n.  54  del  1985,  che  pone
l'obbligo in capo all'impresa di eseguire «le opere per  il  recupero
ambientale  della  zona  nei  modi  previsti  nel  provvedimento   di
autorizzazione o concessione». Tra tali lavori, a titolo di  esempio,
rientrano quelli per la ricomposizione ambientale delle «aree di cave
abbandonate» di cui all'art. 29 della medesima legge regionale. 
    Quanto alle spese per  la  redazione  del  progetto  unitario  di
gestione del comparto, esse non sono gia'  finanziate  in  base  alle
norme di attuazione del PRAE richiamate  dal  rimettente,  in  quanto
tali norme sono meramente attuative dell'art.  19  della  legge  reg.
Campania n. 1 del 2008. 
    Infine,  in  relazione  alla  quota   di   contributo   destinata
all'attivita' di controllo dell'organo di  vigilanza  in  materia  di
cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che  i  contributi
per attivita' estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la
regione dai costi  sostenuti  per  la  verifica  del  rispetto  delle
condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (sentenza  n.
89 del 2018).