N. 112 SENTENZA 25 marzo - 6 aprile 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Legge regionale delle Marche - Impugnazione governativa in via principale - Termini normativi individuati nel ricorso - Successivo abbandono da parte del ricorrente di alcune delle originarie censure - Oggetto del giudizio di costituzionalita' - Limitazione. - Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, artt. 2, comma 1, lettera a) e comma 2, 4, 6, comma 1, 10, comma 2. Regione Marche - Risparmio energetico - Misure urgenti - Potere sostitutivo regionale nei confronti di enti locali - Nomina di un commissario ad acta, da parte del difensore civico regionale, per provvedere in via sostitutiva in luogo del Comune inadempiente - Incidenza in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, art. 10. - Costituzione, artt. 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 120. (004C0451) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 14-4-2004)

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