N. 162 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 ottobre 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 (della Regione Lombardia). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che, ai fini dell'unita' economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo impugnato, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti territoriali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa residuale della Regione in materia di organizzazione amministrativa dei propri uffici - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti da vincoli comunitari e dal regime del c.d. fiscal compact - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, commi primo, secondo, terzo e quarto, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti territoriali - Previsione che gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 - Previsione, altresi', che l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione e' determinato, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 94 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012 e che, in caso di mancata deliberazione della predetta Conferenza, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti territoriali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa residuale della Regione in materia di organizzazione amministrativa dei propri uffici - Denunciata violazioni di obblighi internazionali derivanti da vincoli comunitari e dal regime del c.d. fiscal compact - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 5, 117, commi primo, secondo, terzo e quarto, e 119. (012C0449) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 19-12-2012)

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