N. 220 SENTENZA 3 - 19 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Intervento in giudizio - Interventi spiegati dall'U.P.I. e da diverse Province - Soggetti che non sono titolari di potesta' legislativa - Inammissibilita' degli interventi. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. - Costituzione in giudizio - Giudizi promossi dalle Regioni Veneto, Campania e Friuli-Venezia Giulia - Atti del Presidente del Consiglio dei ministri depositati oltre il termine perentorio - Inammissibilita'. - - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 19, comma 3. Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione, prospettata in via subordinata, delle competenze statutarie in tema di ordinamento degli enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Obbligo di adeguamento per le Regioni speciali senza una immediata cogenza delle norme del codice degli appalti - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 4. - Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54; decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, art. 9. Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Previsione che "i Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa" - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Molise e Sardegna - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 21. - Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120; statuto della Regione Sardegna, art. 3, primo comma, lettere a) e b). Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Previsione che "la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni" - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Disposizione che non si applica alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 22. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54; statuto della Regione Sardegna, art. 3, primo comma, lettere a) e b); statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4. Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Previsione che le funzioni delle Province siano limitate al solo indirizzo e coordinamento delle attivita' dei comuni - Eliminazione della Giunta - Previsione che il Consiglio sia composto da non piu' di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni - Previsione che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale - Incompatibilita' logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - Assorbimento delle istanze di sospensione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. - Costituzione, art. 77. Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Ripristino di funzioni essenziali delle Province, gia' soppresse dal d.l. n. 201 del 2011 - Soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e contestuale istituzione delle relative Citta' metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014 - Incompatibilita' logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - Assorbimento delle istanze di sospensione. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135), artt. 17 e 18. - Costituzione, art. 77. Enti locali - Bilancio e contabilita' pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni speciali a disposizioni gia' dichiarate incostituzionali - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 23, comma 20-bis. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (T-130220) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)

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