N. 235
ORDINANZA (Atto di promovimento)
24 maggio 2013
Ordinanza del 24 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Bari - Sez.
Distaccata di Altamura nel procedimento civile promosso da Tradeco
S.r.l. contro Comune di Altamura.
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani - Previsione che il Comune titolare
dell'impianto e' tenuto a rendere disponibile l'impianto stesso a
tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza - Previsione
che i costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati
in proporzione all'entita' dei rifiuti conferiti all'impianto da
ciascun Comune - Previsione di criteri per la determinazione dei
costi di gestione - Previsione che l'incidenza del costo non possa
superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito -
Violazione del principio della imposizione con legge statale delle
prestazioni patrimoniali - Esorbitanza dai limiti dell'autonomia
finanziaria e tributaria della Regione.
- Legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17, art. 10, commi 2
e 3, come sostituiti dall'art. 4, comma 1, della legge della
Regione Puglia 18 luglio 1996, n. 13.
- Costituzione, artt. 23, 117 e 119.
(13C00351)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)
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