N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 2013

Ordinanza del 24 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Bari - Sez. Distaccata di Altamura nel procedimento civile promosso da Tradeco S.r.l. contro Comune di Altamura. Ambiente - Norme della Regione Puglia - Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani - Previsione che il Comune titolare dell'impianto e' tenuto a rendere disponibile l'impianto stesso a tutti i Comuni compresi nel relativo bacino di utenza - Previsione che i costi di smaltimento sono ripartiti tra i Comuni interessati in proporzione all'entita' dei rifiuti conferiti all'impianto da ciascun Comune - Previsione di criteri per la determinazione dei costi di gestione - Previsione che l'incidenza del costo non possa superare due lire per ogni chilogrammo di rifiuto conferito - Violazione del principio della imposizione con legge statale delle prestazioni patrimoniali - Esorbitanza dai limiti dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione. - Legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17, art. 10, commi 2 e 3, come sostituiti dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 luglio 1996, n. 13. - Costituzione, artt. 23, 117 e 119. (13C00351) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)

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