PREFETTURA DI TORINO
Gab. n. 04000172.

(GU Parte Seconda n.235 del 6-10-2004)

    Il prefetto della provincia di Torino,
      Vista la lettera n. 864785 del 16 settembre 2004 con la quale il
 Direttore della locale Banca d'Italia comunica che a causa di uno
 sciopero del personale non hanno potuto funzionare nella giornata del
 10 settembre u.sc., le filiali della Bipop-Carire di seguito
 elencate:
       Torino Sede, Torino agenzia 1, agenzia 2, agenzia 3, agenzia 4,
 agenzia 5, agenzia 6, agenzia 7, filiale di Avigliana e pertanto
 chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e
 convenzionali scadenti nel predetto giorno;
 
      Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui
 all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
    Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
      Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini
 legali e convenzionali;
                               Decreta:                               
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948  
     n. 1, il mancato regolare funzionamento degli Uffici bancari     
 sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato  
da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata 
                         nel predetto giorno.                         
                                                                      
      Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge
 24 novembre 2000, n. 340.
 
     Torino, 21 settembre 2004
 
                                                Il prefetto: Catalani.
                                                                      
C-25687 (Gratuito).
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