Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami 1 - Con i ricorso e successivi motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. Campania Salerno, avente R.G. n. 1059/10, gli avv.ti Andrea Di Nunno e Cristiana Torre procuratori del sig. Gerardo Torre, hanno proposto ricorso contro la Regione Campania ed altri per veder annullati i verbali e gli atti con cui la Regione Campania ha approvato la graduatoria per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'attestato di abilitazioni all'esercizio dell'attivita' venatoria e sono stati fissati i criteri di valutazione dei candidati, gli atti con cui, dopo l'approvazione delle graduatorie, sono stati individuati i criteri di valutazione dei candidati nonche' gli atti di nomina dei componenti delle Commissioni. 2 - Con ordinanza collegiale n. 1169/2011 del 28.4.2011, il T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, ha ritenuto " ... che la censura, di cui al n. 3) di entrambi gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, postula il potenziale travolgimento dell'intera procedura selettiva in esame, "per l'inammissibile modifica ex post dei criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione dei titoli dei concorrenti" che pertanto, rispetto a tale censura, occorre ordinare ad entrambi i ricorrenti, ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i partecipanti alla medesima procedura selettiva, da effettuarsi - atteso l'alto numero di notifiche da compiersi - con il sistema dei pubblici proclami, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza, e con deposito, in Segreteria, della prova dell'effettuata notificazione del ricorso, merce' il suddetto sistema successi sette giorni ... P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei sensi indicati in parte motiva. Rinvia, per il prosieguo, all'udienza pubblica del 26.1.2012". 3 - Pertanto alla luce della su citata ordinanza, si provvede alla notifica a mezzo di pubblici proclami a: Dario Russo, Giuseppe Cristofaro, Luigi Urcinoli, Franco Capaldo, Emilio Galano, Mario Spina, Lucia Spagnolo, Radames Colella, Cristiano Romano, Giuseppe Perrotti, Antonio Saggese, Gaetano Morrone, Pietro Crocco, Angelo R. Addonizio, Franco Nicodemi, Salvatore Barra, Rosario Concilio, Fernando Bianco, Domenico Mainolfi, Francesco Celano, Giuseppe Del Regno, Marco Della Peruta, Filippo Maurizio Venditti, Maurizio Ricciardi, Andrea Pirozzi, Alberto Falco, Mario Chiusolo, Enrico Biondi, Franco Pepe, Emilio Maddalena, Alfredo Di Vizio, Rita Tretola, Giuseppe Belviso, Antonio Fucci, Alfio Puccio, Giangiacomo Di Tello, Domenico Ciervo, Antonio D'Anna, Biagio Massimiliano Lombardi, Angelo Iride, Alessandro Esposito, Cesare Serino, Caterina Mattei, Francesco Napolitano, Antonio Porcelli, Ciro Tignola, Salvatore Rivetti, Stefano De Matteo, Giovanni Gagliardo, Bruno Giannico, Teresa De Lucia, Luca Parillo, Andrea Ferrara, Francesco Mingione, Gerardo Melone, Alessandro Zannini, Felice Santabarbara, Matteo Palmisani, Valerio Marcello Toscano, Agostino Esposito, Carmelo Di Meo, Eugenia Oliva, Luigi Iannone, Antimo Ruopoli, Sossio Chianese, Giuseppe Parvolo, Francesco Abbruzzese, Giaocchino Taglialatela, Fabio Procaccini, Raffaele Riccio, Sabato Castaldo, Sergio Sorrentino, Domenico Marrazzo, Luigi Esposito, Guido Guerrasio, Emilia Fergola, Elio Esse, Maria Ceccarelli, Francesco Somma, Giuliana Andreozzi, Annunziata Salvati, Flora D'Aprano, Michele Santandrea, Ciro Mascolo, Angelo Casella, Francesco Casaburi, Bruno Pecci, Giuseppe Musella, Iride Pagano, Sandro Amato, Gaetano D'Aniello, Liberato Corrado, Marziano Schiavone, Raffaele Tortoriello, Giovanni Baldi, Giambenedetto Ghiurmino, Giuseppe D'Aniello, Carlo Cascone, Alberto Voccia, Vincenzo Rago, Antonio Rocco, del seguente ricorso e motivi aggiunti. T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Ricorso (R.G. n. 1059/2010) - Per il sig. Gerardo Torre, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea DI NUNNO e Cristiana TORRE, con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 26 presso lo studio Zucchi-Galera; contro la Regione Campania, ed altri; - avverso e per l'annullamento - a - del Decreto Dirigenziale Area Generale di Coordinamento n. 11 Sviluppo Attivita' Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania n. 51 del 17.3.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.3.2010, con il quale e' stata approvata la graduatoria per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'attestato di abilitazioni all'esercizio dell'attivita' venatoria e sono stati fissati i criteri di valutazione dei candidati; b - della deliberazione dell'Area Generale di Coordinamento n. 11 Sviluppo Attivita' Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca n. 335 del 19.3.2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 29.3.2010, con la quale, dopo l'approvazione delle graduatorie sono stati individuati i criteri di valutazione dei candidati per il rinnovo delle Commissione per l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' venatoria; c - di tutti gli atti e verbali, non conosciuti, del procedimento di valutazione dei candidati a membri della predetta Commissione; d - di eventuali atti di nomina dei componenti delle Commissioni, non conosciuti; e - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; FATTO 1 - E' controversa l'esclusione del ricorrente dall'utile posizione in graduatoria per la nomina nella Commissione per il rilascio di attestati di abilitazione all'esercizio dell'attivita' venatoria, per la Provincia di Salerno. 2 - Il ricorrente, gia' membro effettivo della Commissione in questione da oltre trent'anni, ha preso parte alla selezione, autoattribuendosi 47 punti. 3 - La Regione Campania, con il decreto n. 51 del 17.3.2010, ha approvato in via definitiva la graduatoria degli aspiranti alla nomina in Commissione, attribuendo il punteggio di 20 punti in favore del ricorrente. 4 - Con successiva delibera n. 335 del 19.3.2010, il medesimo Settore Regionale, ha esternato, a procedura di selezione ultimata, i criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati dai candidati. Gli atti sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti MOTIVI I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C. N. 8/96) - ECCESSO DI POTERE Gli atti impugnati, innanzitutto, sono illegittimi per difetto assoluto di motivazione. L'attribuzione dei punteggi, infatti, non e' stata corredata da alcun verbale di valutazione diretto a dar conto delle "scelte" compiute. II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C. 8/96) - ECCESSO DI POTERE Il punteggio di appena 20 punti assegnato al ricorrente e' certamente erroneo. Il procedimento e' illegittimo per il mancato riconoscimento di 27 dei 47 punti, auto-attribuitisi dal medesimo. III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C. 8/96) - ECCESSO DI POTERE L'intera procedura e' illegittima per l'inammissibile modifica ex post dei criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione dei titoli dei concorrenti. La Regione Campania, con la delibera del 19.3.2010, ha illegittimamente introdotto criteri di valutazione che non sono stati tempestivamente e preventivamente portati a conoscenza dei concorrenti. P.Q.M. Accogliersi il ricorso. Salerno, 27.5.2010 Avv. Andrea DI NUNNO Avv. Cristiana TORRE T.A.R. CAMPANIA - SALERNO - Sez. II - Motivi aggiunti nel ricorso (R.G. n. 1059/2010) - Per il sig. Gerardo Torre, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea DI NUNNO e Cristiana TORRE, con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza XXIV Maggio n. 26 presso lo studio Zucchi-Galera; contro la Regione Campania ed altri; - avverso e per l'annullamento - degli atti, sopra indicati dalla lettera a) alla lettera e) e inoltre: f - del Decreto Dirigenziale Area Generale di Coordinamento n. 11 Sviluppo Attivita' Settore Primario - Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania n. 96 del 10.5.2010, con il quale e' stata riapprovata la graduatoria per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'attestato di abilitazioni all'esercizio dell'attivita' venatoria; g - ove occorra della Relazione difensiva del Settore Regionale del 25.6.2010; h - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. FATTO 1 - La costituzione in giudizio della Regione Campania, che ha prodotto in atti una Relazione del Settore Primario del 25.6.2010 ed il Decreto Dirigenziale n. 96 del 10.5.2010 rende necessaria la proposizione dei presenti MOTIVI AGGIUNTI I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C. N. 8/96) - ECCESSO DI POTERE Gli atti impugnati, innanzitutto, sono illegittimi per difetto assoluto di motivazione. L'attribuzione dei punteggi, infatti, non e' stata corredata da alcun verbale di valutazione diretto a dar conto delle "scelte" compiute. II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C. 8/96) - ECCESSO DI POTERE Il punteggio di appena 20 punti assegnato al ricorrente e' certamente erroneo. Il procedimento e' illegittimo per il mancato riconoscimento di 27 dei 47 punti, auto-attribuitisi dal medesimo. III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C. 8/96) - ECCESSO DI POTERE L'intera procedura e' illegittima per l'inammissibile modifica ex post dei criteri di assegnazione dei punteggi e di valutazione dei titoli dei concorrenti. La Regione Campania, con la delibera del 19.3.2010, ha illegittimamente introdotto criteri di valutazione che non sono stati tempestivamente e preventivamente portati a conoscenza dei concorrenti. IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90) I rilievi che precedono sono assorbenti e viziano anche la Relazione difensiva della Regione del 25.6.2010. Si tratta di una inammissibile integrazione postuma della motivazione che e' preclusa ai sensi dell'art. 21 octies della L. 241/90. Non si comprende perche' il diploma magistrale e l'abilitazione all'insegnamento non siano stati ritenuti ascrivibili ai titoli di studio. Su queste premesse, non vi e' dubbio che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di almeno 17 punti per i titoli di studio in luogo dei 10. Subito dopo, si comprende ancora meno perche' la plurima esperienza del ricorrente sia stata penalizzata, in violazione dei precedenti criteri limitando l'attribuzione del punteggio alla tipologia di Commissione e non al periodo di nomina. P.Q.M. Accogliersi il ricorso ed i motivi aggiunti. Salerno, 11.9.2010 avv. Andrea Di Nunno avv. Cristiana Torre T11ABA11023