T.A.R. CAMPANIA SALERNO
SEZIONE SECONDA

(GU Parte Seconda n.84 del 23-7-2011)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  1 - Con i ricorso e successivi motivi aggiunti proposti innanzi  al
T.A.R. Campania Salerno, avente R.G. n. 1059/10, gli avv.ti Andrea Di
Nunno e Cristiana Torre procuratori del  sig.  Gerardo  Torre,  hanno
proposto ricorso contro  la  Regione  Campania  ed  altri  per  veder
annullati i verbali e  gli  atti  con  cui  la  Regione  Campania  ha
approvato la graduatoria per il rinnovo delle Commissioni Provinciali
per  l'attestato   di   abilitazioni   all'esercizio   dell'attivita'
venatoria  e  sono  stati  fissati  i  criteri  di  valutazione   dei
candidati, gli atti con cui, dopo l'approvazione  delle  graduatorie,
sono stati individuati i criteri di valutazione dei candidati nonche'
gli atti di nomina dei componenti delle Commissioni. 
  2 - Con ordinanza collegiale n. 1169/2011 del 28.4.2011, il  T.A.R.
Campania - Salerno, Sez. II, ha ritenuto " ... che la censura, di cui
al n. 3) di entrambi  gli  atti  introduttivi  dei  giudizi  riuniti,
postula il potenziale travolgimento dell'intera  procedura  selettiva
in esame, "per  l'inammissibile  modifica  ex  post  dei  criteri  di
assegnazione  dei  punteggi  e  di   valutazione   dei   titoli   dei
concorrenti" che pertanto, rispetto a tale censura, occorre  ordinare
ad entrambi i ricorrenti, ai  sensi  degli  artt.  27  e  49  c.p.a.,
l'integrazione  del  contraddittorio,  nei  confronti  di   tutti   i
partecipanti alla medesima  procedura  selettiva,  da  effettuarsi  -
atteso l'alto numero di notifiche da compiersi - con il  sistema  dei
pubblici  proclami,  nel  termine  perentorio   di   giorni   trenta,
decorrente  dalla  notificazione  a  cura  di  parte,  ovvero   dalla
comunicazione in via amministrativa, della presente ordinanza, e  con
deposito, in Segreteria, della  prova  dell'effettuata  notificazione
del ricorso, merce' il suddetto sistema  successi  sette  giorni  ...
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della  Campania  sezione
staccata di Salerno  (Sezione  Seconda)  dispone  l'integrazione  del
contraddittorio, nei sensi indicati in parte motiva. Rinvia,  per  il
prosieguo, all'udienza pubblica del 26.1.2012". 
  3 - Pertanto alla luce della su citata ordinanza, si provvede  alla
notifica a mezzo  di  pubblici  proclami  a:  Dario  Russo,  Giuseppe
Cristofaro, Luigi Urcinoli,  Franco  Capaldo,  Emilio  Galano,  Mario
Spina, Lucia Spagnolo, Radames Colella,  Cristiano  Romano,  Giuseppe
Perrotti, Antonio Saggese, Gaetano Morrone, Pietro Crocco, Angelo  R.
Addonizio,  Franco  Nicodemi,  Salvatore  Barra,  Rosario   Concilio,
Fernando Bianco, Domenico Mainolfi, Francesco  Celano,  Giuseppe  Del
Regno,  Marco  Della  Peruta,  Filippo  Maurizio  Venditti,  Maurizio
Ricciardi, Andrea Pirozzi,  Alberto  Falco,  Mario  Chiusolo,  Enrico
Biondi,  Franco  Pepe,  Emilio  Maddalena,  Alfredo  Di  Vizio,  Rita
Tretola, Giuseppe Belviso, Antonio Fucci, Alfio  Puccio,  Giangiacomo
Di  Tello,  Domenico  Ciervo,  Antonio  D'Anna,  Biagio  Massimiliano
Lombardi, Angelo Iride, Alessandro Esposito, Cesare Serino,  Caterina
Mattei,  Francesco  Napolitano,  Antonio  Porcelli,   Ciro   Tignola,
Salvatore Rivetti,  Stefano  De  Matteo,  Giovanni  Gagliardo,  Bruno
Giannico, Teresa De Lucia, Luca Parillo,  Andrea  Ferrara,  Francesco
Mingione, Gerardo Melone, Alessandro  Zannini,  Felice  Santabarbara,
Matteo  Palmisani,  Valerio  Marcello  Toscano,  Agostino   Esposito,
Carmelo Di Meo, Eugenia Oliva, Luigi Iannone, Antimo Ruopoli,  Sossio
Chianese,  Giuseppe   Parvolo,   Francesco   Abbruzzese,   Giaocchino
Taglialatela, Fabio Procaccini,  Raffaele  Riccio,  Sabato  Castaldo,
Sergio  Sorrentino,  Domenico   Marrazzo,   Luigi   Esposito,   Guido
Guerrasio, Emilia Fergola, Elio  Esse,  Maria  Ceccarelli,  Francesco
Somma,  Giuliana  Andreozzi,  Annunziata  Salvati,  Flora   D'Aprano,
Michele Santandrea, Ciro Mascolo, Angelo Casella, Francesco Casaburi,
Bruno Pecci, Giuseppe Musella, Iride Pagano,  Sandro  Amato,  Gaetano
D'Aniello,   Liberato   Corrado,   Marziano    Schiavone,    Raffaele
Tortoriello,  Giovanni  Baldi,  Giambenedetto   Ghiurmino,   Giuseppe
D'Aniello, Carlo Cascone,  Alberto  Voccia,  Vincenzo  Rago,  Antonio
Rocco, del seguente ricorso e  motivi  aggiunti.  T.A.R.  CAMPANIA  -
SALERNO - Ricorso (R.G. n. 1059/2010) - Per il  sig.  Gerardo  Torre,
rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Andrea  DI  NUNNO  e  Cristiana
TORRE, con i quali elettivamente domicilia  in  Salerno  alla  Piazza
XXIV Maggio n. 26 presso lo studio Zucchi-Galera; contro  la  Regione
Campania, ed altri; - avverso e per l'annullamento - a - del  Decreto
Dirigenziale Area Generale di Coordinamento n. 11 Sviluppo  Attivita'
Settore Primario - Settore  Foreste  Caccia  e  Pesca  della  Regione
Campania n. 51 del 17.3.2010,  pubblicato  sul  B.U.R.C.  n.  24  del
29.3.2010, con il quale e' stata  approvata  la  graduatoria  per  il
rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'attestato di abilitazioni
all'esercizio dell'attivita' venatoria e sono stati fissati i criteri
di valutazione dei  candidati;  b  -  della  deliberazione  dell'Area
Generale di Coordinamento n. 11 Sviluppo Attivita' Settore Primario -
Settore Foreste Caccia e Pesca n. 335 del 19.3.2010,  pubblicata  sul
B.U.R.C. n. 24 del 29.3.2010, con la quale, dopo l'approvazione delle
graduatorie sono stati  individuati  i  criteri  di  valutazione  dei
candidati  per  il  rinnovo  delle  Commissione  per  l'attestato  di
abilitazione all'esercizio dell'attivita' venatoria; c - di tutti gli
atti e verbali, non conosciuti, del procedimento di  valutazione  dei
candidati a membri della predetta Commissione; d - di eventuali  atti
di nomina dei componenti delle Commissioni, non conosciuti;  e  -  di
tutti gli atti presupposti,  collegati,  connessi  e  consequenziali;
FATTO 1 -  E'  controversa  l'esclusione  del  ricorrente  dall'utile
posizione in graduatoria per  la  nomina  nella  Commissione  per  il
rilascio di attestati di  abilitazione  all'esercizio  dell'attivita'
venatoria, per la Provincia di  Salerno.  2  -  Il  ricorrente,  gia'
membro effettivo della Commissione in questione da oltre  trent'anni,
ha preso parte alla selezione, autoattribuendosi 47  punti.  3  -  La
Regione Campania, con il decreto n. 51 del 17.3.2010, ha approvato in
via  definitiva  la  graduatoria  degli  aspiranti  alla  nomina   in
Commissione, attribuendo il punteggio  di  20  punti  in  favore  del
ricorrente. 4 - Con successiva delibera  n.  335  del  19.3.2010,  il
medesimo Settore Regionale, ha esternato, a  procedura  di  selezione
ultimata, i criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera
dichiarati dai candidati. Gli atti sono illegittimi e vanno annullati
per i seguenti MOTIVI I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90  -
ART. 35 L.R.C. N. 8/96) -  ECCESSO  DI  POTERE  Gli  atti  impugnati,
innanzitutto, sono illegittimi per difetto assoluto  di  motivazione.
L'attribuzione dei punteggi, infatti, non e' stata corredata da alcun
verbale di valutazione diretto a dar conto delle  "scelte"  compiute.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C.  8/96)
- ECCESSO DI POTERE Il punteggio di  appena  20  punti  assegnato  al
ricorrente e' certamente erroneo. Il procedimento e' illegittimo  per
il mancato riconoscimento di 27 dei 47 punti,  auto-attribuitisi  dal
medesimo. III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90  -  ART.  35
L.R.C. 8/96) - ECCESSO DI POTERE L'intera  procedura  e'  illegittima
per l'inammissibile modifica ex post dei criteri di assegnazione  dei
punteggi e di valutazione dei  titoli  dei  concorrenti.  La  Regione
Campania,  con  la  delibera  del  19.3.2010,   ha   illegittimamente
introdotto criteri di valutazione che non sono stati  tempestivamente
e  preventivamente  portati  a  conoscenza  dei  concorrenti.  P.Q.M.
Accogliersi il ricorso. Salerno, 27.5.2010 
    
 
                        Avv. Andrea DI NUNNO 
 
    
 
                        Avv. Cristiana TORRE 
 
    
    
 
                      T.A.R. CAMPANIA - SALERNO 
 
    
 
                             - Sez. II - 
 
    
  Motivi aggiunti nel ricorso (R.G.  n.  1059/2010)  -  Per  il  sig.
Gerardo Torre, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea DI NUNNO  e
Cristiana TORRE, con i quali elettivamente domicilia in Salerno  alla
Piazza XXIV Maggio n. 26 presso lo studio  Zucchi-Galera;  contro  la
Regione Campania ed altri; - avverso e  per  l'annullamento  -  degli
atti, sopra indicati dalla lettera a) alla lettera e) e inoltre: f  -
del  Decreto  Dirigenziale  Area  Generale  di  Coordinamento  n.  11
Sviluppo Attivita' Settore Primario - Settore Foreste Caccia e  Pesca
della Regione Campania n. 96 del 10.5.2010, con  il  quale  e'  stata
riapprovata  la  graduatoria  per  il   rinnovo   delle   Commissioni
Provinciali   per   l'attestato   di    abilitazioni    all'esercizio
dell'attivita' venatoria; g - ove occorra della  Relazione  difensiva
del  Settore  Regionale  del  25.6.2010;  h  -  di  tutti  gli   atti
presupposti, collegati, connessi  e  consequenziali.  FATTO  1  -  La
costituzione in giudizio della Regione Campania, che ha  prodotto  in
atti una Relazione del Settore Primario del 25.6.2010 ed  il  Decreto
Dirigenziale n. 96 del 10.5.2010 rende necessaria la proposizione dei
presenti MOTIVI AGGIUNTI I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90
- ART. 35 L.R.C. N. 8/96) - ECCESSO DI  POTERE  Gli  atti  impugnati,
innanzitutto, sono illegittimi per difetto assoluto  di  motivazione.
L'attribuzione dei punteggi, infatti, non e' stata corredata da alcun
verbale di valutazione diretto a dar conto delle  "scelte"  compiute.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90 - ART. 35 L.R.C.  8/96)
- ECCESSO DI POTERE Il punteggio di  appena  20  punti  assegnato  al
ricorrente e' certamente erroneo. Il procedimento e' illegittimo  per
il mancato riconoscimento di 27 dei 47 punti,  auto-attribuitisi  dal
medesimo. III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90  -  ART.  35
L.R.C. 8/96) - ECCESSO DI POTERE L'intera  procedura  e'  illegittima
per l'inammissibile modifica ex post dei criteri di assegnazione  dei
punteggi e di valutazione dei  titoli  dei  concorrenti.  La  Regione
Campania,  con  la  delibera  del  19.3.2010,   ha   illegittimamente
introdotto criteri di valutazione che non sono stati  tempestivamente
e  preventivamente  portati  a  conoscenza  dei  concorrenti.  IV   -
VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/90)  I  rilievi  che  precedono
sono assorbenti e viziano anche la Relazione difensiva della  Regione
del 25.6.2010. Si tratta di una  inammissibile  integrazione  postuma
della motivazione che e' preclusa ai sensi dell'art. 21 octies  della
L.  241/90.  Non  si  comprende  perche'  il  diploma  magistrale   e
l'abilitazione all'insegnamento non siano stati ritenuti  ascrivibili
ai titoli di studio. Su queste premesse, non  vi  e'  dubbio  che  il
ricorrente ha diritto all'attribuzione  di  almeno  17  punti  per  i
titoli di studio in luogo dei 10. Subito dopo,  si  comprende  ancora
meno  perche'  la  plurima  esperienza  del  ricorrente   sia   stata
penalizzata,  in  violazione   dei   precedenti   criteri   limitando
l'attribuzione del punteggio alla tipologia di Commissione e  non  al
periodo  di  nomina.  P.Q.M.  Accogliersi  il  ricorso  ed  i  motivi
aggiunti. Salerno, 11.9.2010 

                        avv. Andrea Di Nunno 
                        avv. Cristiana Torre 

 
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