MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.72 del 19-6-2014)

 
      Estratto decreto di asservimento e occupazione temporanea 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione omissis; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000), omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (di seguito: Testo Unico), omissis; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 omissis; 
  VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di seguito: dPCM n. 158/2013), omissis; 
  VISTO il decreto ministeriale 22 giugno 2012 omissis; 
  VISTO il decreto 14 marzo 2012 recante  approvazione  del  progetto
definitivo, dichiarazione di  pubblica  utilita'  con  riconoscimento
dell'urgenza  ed  indifferibilita'  dell'opera,  accertamento   della
conformita'  urbanistica  ed  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio  delle  aree  interessate   dalla   realizzazione   del
metanodotto "Paliano (FR) - Busso (CB) DN 500 (20")"; 
  VISTA l'istanza  in  data  30.04.2014,  omissis  con  la  quale  la
Societa' Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: societa'  SGI),  omissis
ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 52-quinquies,
comma 3, del Testo Unico, per i terreni in comune  di  Ferentino,  in
provincia di Frosinone: 
  a) l'asservimento di aree, indicate in colore rosso nelle  allegate
planimetrie, di proprieta' delle  ditte  di  cui  all'annesso  elenco
particellare; 
  b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori,
delle aree indicate in colore verde nelle  allegate  planimetrie,  di
proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco particellare; 
  CONSIDERATO omissis; 
  CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del
comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato  decreto  14  marzo
2012 ha determinato l'inizio del  procedimento  di  esproprio  e  che
nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del
Testo Unico in base  alla  quale  il  decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: omissis 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore  della  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.A.  sono  disposti
l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni,  in  comune  di
Ferentino, provincia di  Frosinone,  interessati  dal  tracciato  del
metanodotto "Paliano (FR) - Busso  (CB)  DN  500  (20")"  evidenziati
nelle allegate planimetrie, rispettivamente,  con  colore  rosso  per
l'asservimento e con colore verde per  l'occupazione  temporanea.  Le
Ditte proprietarie dei terreni sottoposti  all'azione  ablativa  sono
indicate nell'annesso elenco particellare. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che siano ottemperati da parte della Societa' Gasdotti Italia  S.p.A.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6,  prevede  quanto
segue: 
  a) - lo scavo e l'interramento alla profondita' di  circa  metri  1
(uno), misurata dalla generatrice superiore della condotta al momento
della posa, di una tubazione trasportante  idrocarburi  nonche'  cavi
accessori per reti tecnologiche; 
  b)  -  l'installazione  di  apparecchi   di   sfiato   e   cartelli
segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie  ai  fini
della sicurezza; 
  c) -  la  costruzione  di  manufatti  accessori  fuori  terra,  con
relativi accessi da strada di collegamento alla viabilita' esistente,
da realizzarsi e mantenersi a cura  della  Societa'  Gasdotti  Italia
S.p.A. come previsto nelle allegate planimetrie in scala 1:2 000; 
  d) - l'obbligo di non costruire opere  di  qualsiasi  genere,  come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di  12,5
metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere  la  superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  e) - la facolta' della Societa' Gasdotti Italia S.p.A. di occupare,
anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per  tutto  il  tempo
occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori; 
  f) - l'inamovibilita' di tubazioni,  manufatti,  apparecchiature  e
opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e  la  loro
proprieta' in capo alla Societa' Gasdotti Italia S.p.A. che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  g) - il diritto della Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  al  libero
accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il
personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la  manutenzione,
l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi; 
  h) - la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati,  degli
importi da liquidare, a chi di ragione, per  i  danni  prodotti  alle
cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti  pendenti  in  occasione  di
eventuali    riparazioni,    modifiche,    sostituzioni,    recuperi,
manutenzioni ed esercizio dell'impianto; 
  i)  -  il  divieto  di  compiere  qualsiasi  atto  che  costituisca
intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso o l'esercizio della servitu'; 
  l) - la permanenza a carico dei proprietari  dei  tributi  e  degli
altri oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  l'asservimento  e   l'occupazione
temporanea dei  terreni  enunciati  nel  precedente  articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, omissis. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto, per quanto  necessario,  e'  trascritto  senza
indugio presso i competenti Uffici a  cura  e  spese  della  Societa'
Gasdotti Italia S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della
stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa' Gasdotti  Italia  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto alle Ditte proprietarie, unitamente ad un  invito  a
presenziare alla redazione dello stato  di  consistenza  e  presa  di
possesso dei terreni, specificando con un preavviso di  almeno  sette
giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche  il
nominativo dei tecnici da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  Gasdotti   Italia   S.p.A.
provvedono a redigere  il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei
terreni, redigendo in contraddittorio con il soggetto espropriato,  o
con un suo  rappresentante,  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale di immissione devono essere redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta  giorni  successivi  all'immissione   in   possesso,   possono
comunicare a questa Amministrazione (DGRiME - Divisione  VIII  -  Via
Molise 2 - 00187 Roma  -  fax:  0647887802)  e  per  conoscenza  alla
Societa' Gasdotti Italia S.p.A.  (Uffici  Amministrativi  -  via  dei
Salci n. 25 - 03100 Frosinone - fax: 0775201279),  con  dichiarazione
irrevocabile, l'accettazione delle indennita' di  asservimento  e  di
occupazione temporanea secondo  lo  schema  A  allegato  al  presente
decreto.  Questa  stessa  Amministrazione,   ricevuta   dalla   Ditta
proprietaria la comunicazione di  accettazione  delle  indennita'  di
asservimento e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza
di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilita' del terreno, disporra' affinche' la  Societa'
Gasdotti Italia  S.p.A.  provveda  al  pagamento  degli  importi  nel
termine di 60 giorni. Decorso tale termine  alla  Ditta  proprietaria
saranno riconosciuti gli interessi legali. Se il bene e'  gravato  da
ipoteca,  al  proprietario   e'   corrisposta   l'indennita'   previa
esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di  ipoteca,
con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sull'accettazione delle  indennita'  provvisorie  di  asservimento  e
occupazione temporanea disposte dal presente decreto,  a  seguito  di
comunicazione del beneficiario dell'esproprio che sono decorsi trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso  dell'area  interessata
dai lavori, questa Amministrazione provvede ad  emettere  l'ordinanza
per  il  deposito  delle  citate  indennita'  presso  la   Ragioneria
Territoriale  competente  -  Servizio  depositi  amministrativi   per
esproprio. Entro lo stesso termine, la  Ditta  proprietaria  che  non
condivide le indennita' provvisorie proposte con il presente  decreto
puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3 e seguenti, del Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B  allegato  al
presente  decreto,  designandone  uno  di  sua   fiducia,   affinche'
unitamente al tecnico nominato da  questa  Amministrazione  e  ad  un
terzo  esperto  nominato  dal  Presidente  del  competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con  l'avvalimento  dei  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni di cui  sopra,  il
proprietario, il promotore dell'espropriazione  o  il  terzo  che  ne
abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini
e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate
in colore verde nelle  allegate  planimetrie,  la  Societa'  Gasdotti
Italia S.p.A., anche per mezzo delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni fino al 14 marzo 2015 e, nel  caso  di
proroga   del   periodo   di   tempo    necessario    per    ultimare
l'infrastruttura,  fino  a  due  anni  a  decorrere  dalla  data   di
immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'  comunichera'
preventivamente alla Ditta  proprietaria,  la  data  di  avvio  delle
lavorazioni, la denominazione e il recapito dell'impresa esecutrice. 
  Articolo 10 
  Per il periodo di due anni, e' dovuta alla Ditta  proprietaria  dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportata  nel
corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  ESTRATTO DEL PIANO PARTICELLARE 
  Ditta n. 1: Monte dei Paschi di Siena Leasing &  Factoring  S.p.A.,
foglio 67, mappale 346 
  Ditta n. 3: Comune di Ferentino, Corridori  Anna  Maria,  Corridori
Aurora, Corridori Giuseppina Rosa, Corridori Nadia, foglio 66 mappale
130. 
  Roma, 27 maggio 2014 

                        Il direttore generale 
                       ing. Franco Terlizzese 

 
T14ADC8027
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.