Art 10.
                        Collegio dei revisori
    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui uno
svolge  le  funzioni  di  presidente.  Il  collegio e' costituito con
proprio atto dal presidente della giunta regionale e dura in carica 5
anni.  I  revisori  sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992
n. 81.
    2.  Il  collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di
verifica  contabile, con i poteri e secondo le modalita' previste per
i revisori dei conti delle aziende UU.SS.LL.
    3.  Ai  componenti  del collegio spetta un'indennita' annua lorda
onnicomprensiva  pari  al 10% degli emolumenti spettanti al direttore
generale.