Art 10. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio e' costituito con proprio atto dal presidente della giunta regionale e dura in carica 5 anni. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 81. 2. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalita' previste per i revisori dei conti delle aziende UU.SS.LL. 3. Ai componenti del collegio spetta un'indennita' annua lorda onnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al direttore generale.