Art. 14. Disposizioni concernenti il personale dell'ARPAM 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale assegnato all'ARPAM e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianita' maturata, nonche' il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. 2. Al personale dell'ARPAM incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM. La giunta regionale, su indicazione del direttore generale dell'ARPAM, con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attivita' di istituto, deve ricoprire la qualifica di U.P.G. e ne fa proposta al prefetto.