Art. 14.
          Disposizioni concernenti il personale dell'ARPAM
    1.  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre
1993,  n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994,
n.  61,  in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art.
45,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, al
personale  assegnato all'ARPAM e' confermato il trattamento giuridico
ed   economico   in   godimento   all'atto  dell'assegnazione  e  del
trasferimento,  compresa  l'anzianita'  maturata,  nonche' il salario
accessorio   secondo  la  contrattazione  decentrata  degli  enti  di
provenienza.
    2.  Al  personale  dell'ARPAM  incaricato dell'espletamento delle
funzioni  di  vigilanza  e controllo si applicano le disposizioni sul
personale  ispettivo  di  cui  all'art.  2-bis  del  decreto-legge  4
dicembre  1993,  n.  496,  convertito  con  modificazioni in legge 21
gennaio 1994, n. 61.
    Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste
anche   la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria.  Tale
personale   e'  munito  di  documento  di  riconoscimento  rilasciato
dall'ARPAM.
    La  giunta  regionale,  su  indicazione  del  direttore  generale
dell'ARPAM,  con  proprio  atto  individua  il personale che, ai fini
dell'espletamento  delle  attivita'  di  istituto,  deve ricoprire la
qualifica di U.P.G. e ne fa proposta al prefetto.