Art. 15. Articolazione organizzativa dell'ARPAM 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla presente legge, l'ARPAM si articola territorialmente, in struttura centrale e dipartimenti provinciali. 2. La struttura centrale dell'ARPAM svolge le attivita' connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attivita', nonche' ogni altra attivita' di carattere unitario. 3. Ogni dipartimento provinciale, ferme restando le strutture territoriali del soppresso P.M.I.P., con annessa possibile sezione territoriale e' una struttura unitaria diretta da un direttore di dipartimento, nominato dal direttore generale dell'ARPAM su proposta del direttore tecnico-scientifico e responsabile nei confronti dello stesso. 4. In ogni dipartimento provinciale e' istituito il servizio ispettivo di controllo ambientale coordinato dal dirigente del dipartimento. Il suddetto servizio si articola in unita' operative territoriali. 5. Singoli dipartimenti provinciali possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale regionale. 6. L'assetto organizzativo dell'ARPAM, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPAM stesso predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonche' dei parametri fissati all'art. 03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61. Devono essere, comunque, assicurate a livello decentrato, tra l'altro, le attivita' analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli enti locali e delle aziende UU.SS.LL.