Art. 15.
               Articolazione organizzativa dell'ARPAM
    1.  Per  l'esercizio delle funzioni e delle attivita' di cui alla
presente  legge,  l'ARPAM  si articola territorialmente, in struttura
centrale e dipartimenti provinciali.
    2.  La struttura centrale dell'ARPAM svolge le attivita' connesse
alla  gestione  del  personale,  del  bilancio e del patrimonio, alla
formazione  ed  aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico
delle attivita', nonche' ogni altra attivita' di carattere unitario.
    3.  Ogni  dipartimento  provinciale,  ferme restando le strutture
territoriali  del  soppresso  P.M.I.P., con annessa possibile sezione
territoriale  e'  una  struttura  unitaria diretta da un direttore di
dipartimento,  nominato dal direttore generale dell'ARPAM su proposta
del  direttore tecnico-scientifico e responsabile nei confronti dello
stesso.
    4.  In  ogni  dipartimento  provinciale  e' istituito il servizio
ispettivo  di  controllo  ambientale  coordinato  dal  dirigente  del
dipartimento.  Il  suddetto  servizio si articola in unita' operative
territoriali.
    5.  Singoli dipartimenti provinciali possono essere incaricati di
svolgere determinati compiti a livello interprovinciale regionale.
    6. L'assetto organizzativo dell'ARPAM, i compiti, le dimensioni e
le  forme  di  direzione  e di coordinamento delle sue strutture sono
definiti  nel  regolamento  dell'ARPAM  stesso predisposto sulla base
della  distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonche' dei
parametri  fissati all'art. 03, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre
1993,  n.  496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994,
n.  61. Devono essere, comunque, assicurate a livello decentrato, tra
l'altro,  le  attivita'  analitiche necessarie allo svolgimento delle
funzioni  di  controllo e vigilanza degli enti locali e delle aziende
UU.SS.LL.