Art. 16.
                Comitati provinciali di coordinamento
    1.   Per   l'ottimale   realizzazione   degli   obiettivi,  delle
prestazioni,  delle  attivita'  e  delle  condizioni  stabilite nelle
convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3,
e  per  garantire il necessario coordinamento tecnico delle attivita'
dei   dipartimenti   provinciali   dell'ARPAM  con  i  servizi  delle
rispettive amministrazioni provinciali e comunali e soprattutto con i
dipartimenti  di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., presso ciascuna
provincia   e'   costituito   un   comitato  tecnico  provinciale  di
coordinamento con il compito di:
      a)   elaborare   proposte  relative  al  programma  annuale  di
attivita'   del   dipartimento   provinciale  ed  alla  sua  migliore
attuazione;
      b)  formulare  proposte in ordine ai contenuti degli accordi di
programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
      c)  effettuare  periodiche  verifiche  sullo  svolgimento delle
attivita'  programmate  e  sui  risultati conseguiti dal dipartimento
provinciale   e   sulla   integrazione  e  sul  coordinamento  con  i
dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL.
    2. Sono componenti del comitato provinciale di coordinamento:
      a) l'assessore all'ambiente della provincia, che lo presiede;
      b)  il dirigente responsabile del settore ambientale del comune
di capoluogo;
      c)  il  direttore  scientifico ed il direttore del dipartimento
provinciale dell'ARPAM;
      d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
UU.SS.LL. della provincia.
    3.  Il  comitato  provinciale  di  coordinamento e' convocato dal
presidente  almeno  tre volte all'anno; esso puo' essere convocato su
motivata  richiesta  dell'amministrazione provinciale o del direttore
generale dell'ARPAM.