Art. 16. Comitati provinciali di coordinamento 1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attivita' e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attivita' dei dipartimenti provinciali dell'ARPAM con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e soprattutto con i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., presso ciascuna provincia e' costituito un comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di: a) elaborare proposte relative al programma annuale di attivita' del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione; b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento; c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attivita' programmate e sui risultati conseguiti dal dipartimento provinciale e sulla integrazione e sul coordinamento con i dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL. 2. Sono componenti del comitato provinciale di coordinamento: a) l'assessore all'ambiente della provincia, che lo presiede; b) il dirigente responsabile del settore ambientale del comune di capoluogo; c) il direttore scientifico ed il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAM; d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. della provincia. 3. Il comitato provinciale di coordinamento e' convocato dal presidente almeno tre volte all'anno; esso puo' essere convocato su motivata richiesta dell'amministrazione provinciale o del direttore generale dell'ARPAM.