Art. 17. Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPAM e dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. 1. L'ARPAM ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attivita' di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. I dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL. utilizzano le strutture laboratoristiche dell'ARPAM. 2. Il riparto di competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilita' primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse. 3. Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la responsabilita' del procedimento, che di norma, e' svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza. 4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni i dipartimenti provinciali dell'ARPAM e i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL., istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attivita' di comune interesse. 5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro formano oggetto delle periodiche verifiche svolte dai comitati provinciali di cui all'art. 16. 6. La giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, puo' specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilita' primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.