Art. 17.
          Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni
   tra ARPAM e dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL.
    1.  L'ARPAM  ed  i  dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende
UU.SS.LL.  esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le
attivita'  di  controllo  ambientale  e di prevenzione collettiva che
rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
    I  dipartimenti  di  prevenzione  delle  UU.SS.LL.  utilizzano le
strutture laboratoristiche dell'ARPAM.
    2.  Il  riparto  di competenze di cui all'allegato 1 individua la
responsabilita'  primaria  ed  il  soggetto referente per l'esercizio
delle stesse.
    3.  Al soggetto cui e' assegnata la competenza primaria spetta la
responsabilita'  del  procedimento,  che  di  norma, e' svolto con il
concorso   esplicito   dell'altro  soggetto  per  quanto  di  propria
competenza.
    4.  Per  un  esercizio  coordinato  ed  integrato  finalizzato ad
ottimizzare  le  prestazioni  erogate  ed  evitare  sovrapposizioni e
disfunzioni i dipartimenti provinciali dell'ARPAM e i dipartimenti di
prevenzione   delle  aziende  UU.SS.LL.,  istituiscono  forme,  sedi,
strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attivita' di
comune interesse.
    5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di
lavoro formano oggetto delle periodiche verifiche svolte dai comitati
provinciali di cui all'art. 16.
    6.  La  giunta  regionale,  con  apposito  atto  di  indirizzo  e
coordinamento,  puo'  specificare, integrare ed aggiornare il riparto
di  competenze  di  cui  all'allegato 1 e la correlata individuazione
della  responsabilita'  primaria  e  del soggetto referente di cui al
comma 2.