Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a: a) definire gli obiettivi generali delle attivita' di prevenzione e di controllo ambientale; b) promuovere il piu' ampio concorso degli enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attivita' di prevenzione e di controllo ambientale; c) assumere atti di indirizzo e coordinamento; d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali. 2. L'ARPAM persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali.