Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione,  nell'ambito  delle  proprie funzioni in materia
sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:
      a)   definire   gli   obiettivi  generali  delle  attivita'  di
prevenzione e di controllo ambientale;
      b)  promuovere  il  piu'  ampio concorso degli enti locali alla
definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attivita' di
prevenzione e di controllo ambientale;
      c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
      d)  promuovere  la  collaborazione  con i soggetti operanti nel
settore della prevenzione e dei controlli ambientali.
    2.  L'ARPAM  persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione
nazionale  e regionale nel settore della prevenzione collettiva e dei
controlli ambientali.