Art. 22.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  La  Regione  fa  fronte  agli oneri derivanti dall'attuazione
della  presente legge mediante istituzione di appositi capitoli nella
parte  spesa  del  bilancio  regionale che dovra' essere dotato della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio.