Art. 24.
          Assegnazione all'ARPAM delle dotazioni organiche
          e del personale dal Servizio sanitario regionale
    1.  Sono  assegnate  all'ARPAM,  fin  dalla  sua  costituzione le
dotazioni    organiche   dei   settori   chimico-ambientale,   fisico
ambientale,  medico-biotossicologico,  degli  uffici  amministrativi,
nonche'  il  personale ispettivo e quello comunque gia' assegnato del
Presidio multizonale di igiene e prevenzione della Regione Molise.
    2.  Il personale del Presidio multizonale di igiene e prevenzione
indicato  al  precedente  comma 1 e' assegnato e trasferito all'ARPAM
fin dalla sua costituzione.
    3.  Viene  assegnato, inoltre, all'ARPAM il personale operante ai
sensi  della  legge  n.  468/1997  ed in servizio al 31 dicembre 1999
presso il Presidio multizonale di igiene e prevenzione del Molise, in
possesso  di  qualifiche e profili professionali attinenti ai compiti
attribuiti dalla presente legge all'ARPAM.
    I  requisiti  richiesti dovranno essere individuati dal direttore
generale  dell'ARPAM,  che  operera'  la  selezione  sulla base delle
specificita' tecniche e delle esigenze funzionali dell'ARPAM.
    4.  Sono  assegnati,  altresi', all'ARPAM i posti delle dotazioni
organiche  dei  servizi  di  igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL.,
individuati  in  base  alla  ricognizione  effettuata  sul  personale
adibito,  alla  data  del  31 dicembre 1997, alle attivita' di cui al
precedente   art. 6  gia'  di  competenza  delle  aziende  UU.SS.LL.,
comprese le attivita' laboratoristiche, trasferite all'ARPAM ai sensi
della  presente  legge.  Tale assegnazione ricomprende anche i posti,
con   arrotondamento   della  somma  all'unita',  delle  frazioni  di
personale comunque utilizzato per le attivita' trasferite.
    5.   I   posti  individuati  ed  assegnati  all'ARPAM  secondo  i
precedenti commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle
aziende UU.SS.LL.
    6. Il personale delle aziende UU.SS.LL. adibito in modo esclusivo
alle  attivita' di cui all'art. 5 e' assegnato e trasferito all'ARPAM
sin dalla sua costituzione.
    7.  Il  personale  dei  servizi  di igiene pubblica delle aziende
UU.SS.LL.  adibito  in prevalenza alle attivita' di cui all'art. 5 e'
assegnato all'ARPAM fin dalla sua costituzione.
    8.  Il  personale  dei  servizi  di igiene pubblica delle aziende
UU.SS.LL.  addetto  in  modo  non esclusivo alle attivita' trasferite
all'ARPAM  puo'  esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei
posti  delle  dotazioni  organiche  di  pari  profilo  professionale,
posizione  funzionale  e  settore  di  attivita'  o, ove previsto, di
disciplina, copribili presso l'ARPAM.
    9.  La  giunta  regionale  provvede  ad  assegnare  e trasferire,
secondo  specifiche  graduatorie,  predisposte  sulla base di criteri
previsti  dalle  normative vigenti in materia, il personale di cui al
precedente comma 6 all'ARPAM o alle aziende UU.SS.LL.
    10.  All'ARPAM  puo'  essere  trasferito, a domanda da presentare
entro sessanta giorni dalla sua istituzione:
      a)   il   personale  tecnico  di  ruolo  delle  amministrazioni
provinciali  adibito  specificatamente a compiti attribuiti all'ARPAM
dalla presente legge;
      b)  il  personale  regionale  o  degli  enti  sub-regionali che
dimostri,  attraverso  certificazioni  ed attestazioni dei rispettivi
dirigenti,  di  aver  prestato, per almeno un quinquennio, la propria
attivita' nell'ambito delle competenze dell'ARPAM.
Qualora il numero delle domande risulti superiore alle disponibilita'
di  organico, il direttore generale opera la scelta, fermi restando i
requisiti  della  qualifica  e  del profilo professionale in rapporto
alle  specificita'  ed  alle  esigenze  dell'ARPAM,  sulla  base  dei
seguenti requisiti:
      titolo di studio;
      titolo di servizio;
      attivita' svolte;
      conoscenza dell'uso di strumenti informatici;
      eventuale conoscenza della lingua straniera.
    11.  Per  un  periodo  di  sei  mesi  dalla  data di costituzione
dell'ARPAM  e  comunque  fino  alla  organizzazione  delle  strutture
amministrative   dell'ARPAM  stessa,  il  trattamento  economico  del
personale   trasferito   e  assegnato  all'ARPAM  e'  assicurato,  in
anticipazione, dagli enti di provenienza.
    12.  Per  la  copertura  di  posti  vacanti  e  disponibili nelle
dotazioni  organiche  dell'ARPAM  puo'  essere  utilizzato l'istituto
della  mobilita'  tra  le  pubbliche amministrazioni secondo le norme
vigenti.
    13.  Il personale del soppresso P.M.I.P., entro centoventi giorni
dalla  costituzione  dell'ARPAM,  puo', a domanda, essere trasferito,
con  priorita',  presso  i  dipartimenti di prevenzione delle aziende
UU.SS.LL. della Regione, in relazione alle competenze trasferite alle
stesse,   nei   posti  delle  dotazioni  organiche  di  pari  profilo
professionale,  posizione  funzionale  e  settore di attivita' o, ove
previsto, di disciplina, copribili presso le aziende UU.SS.LL.