Art. 24. Assegnazione all'ARPAM delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale 1. Sono assegnate all'ARPAM, fin dalla sua costituzione le dotazioni organiche dei settori chimico-ambientale, fisico ambientale, medico-biotossicologico, degli uffici amministrativi, nonche' il personale ispettivo e quello comunque gia' assegnato del Presidio multizonale di igiene e prevenzione della Regione Molise. 2. Il personale del Presidio multizonale di igiene e prevenzione indicato al precedente comma 1 e' assegnato e trasferito all'ARPAM fin dalla sua costituzione. 3. Viene assegnato, inoltre, all'ARPAM il personale operante ai sensi della legge n. 468/1997 ed in servizio al 31 dicembre 1999 presso il Presidio multizonale di igiene e prevenzione del Molise, in possesso di qualifiche e profili professionali attinenti ai compiti attribuiti dalla presente legge all'ARPAM. I requisiti richiesti dovranno essere individuati dal direttore generale dell'ARPAM, che operera' la selezione sulla base delle specificita' tecniche e delle esigenze funzionali dell'ARPAM. 4. Sono assegnati, altresi', all'ARPAM i posti delle dotazioni organiche dei servizi di igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL., individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1997, alle attivita' di cui al precedente art. 6 gia' di competenza delle aziende UU.SS.LL., comprese le attivita' laboratoristiche, trasferite all'ARPAM ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unita', delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attivita' trasferite. 5. I posti individuati ed assegnati all'ARPAM secondo i precedenti commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle aziende UU.SS.LL. 6. Il personale delle aziende UU.SS.LL. adibito in modo esclusivo alle attivita' di cui all'art. 5 e' assegnato e trasferito all'ARPAM sin dalla sua costituzione. 7. Il personale dei servizi di igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL. adibito in prevalenza alle attivita' di cui all'art. 5 e' assegnato all'ARPAM fin dalla sua costituzione. 8. Il personale dei servizi di igiene pubblica delle aziende UU.SS.LL. addetto in modo non esclusivo alle attivita' trasferite all'ARPAM puo' esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attivita' o, ove previsto, di disciplina, copribili presso l'ARPAM. 9. La giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base di criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al precedente comma 6 all'ARPAM o alle aziende UU.SS.LL. 10. All'ARPAM puo' essere trasferito, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla sua istituzione: a) il personale tecnico di ruolo delle amministrazioni provinciali adibito specificatamente a compiti attribuiti all'ARPAM dalla presente legge; b) il personale regionale o degli enti sub-regionali che dimostri, attraverso certificazioni ed attestazioni dei rispettivi dirigenti, di aver prestato, per almeno un quinquennio, la propria attivita' nell'ambito delle competenze dell'ARPAM. Qualora il numero delle domande risulti superiore alle disponibilita' di organico, il direttore generale opera la scelta, fermi restando i requisiti della qualifica e del profilo professionale in rapporto alle specificita' ed alle esigenze dell'ARPAM, sulla base dei seguenti requisiti: titolo di studio; titolo di servizio; attivita' svolte; conoscenza dell'uso di strumenti informatici; eventuale conoscenza della lingua straniera. 11. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPAM e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAM stessa, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAM e' assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza. 12. Per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche dell'ARPAM puo' essere utilizzato l'istituto della mobilita' tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti. 13. Il personale del soppresso P.M.I.P., entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPAM, puo', a domanda, essere trasferito, con priorita', presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. della Regione, in relazione alle competenze trasferite alle stesse, nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attivita' o, ove previsto, di disciplina, copribili presso le aziende UU.SS.LL.