Art. 4.
        Costituzione, natura giuridica e finalita' dell'ARPAM
    1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  il  presidente  della  giunta regionale provvede, con proprio
decreto,   a   costituire  l'ARPAM,  nominandone  contestualmente  il
direttore  generale nel rispetto delle linee guida per la definizione
dei  contratti individuali della dirigenza, di cui alla direttiva del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999.
    2.  L'ARPAM  e'  ente  strumentale  della Regione Molise preposto
all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e
per  i  controlli  ambientali,  nonche' all'erogazione di prestazioni
analitiche  di  rilievo  sia ambientale sia sanitario, caratterizzato
dalla multireferenzialita' e multidisciplinarieta'.
    3.  L'ARPAM e' dotata di personalita' giuridica pubblica, nonche'
di  autonomia  amministrativa,  contabile,  tecnica,  patrimoniale  e
gestionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge,
fermo  restando  che  spettano alla Regione le attivita' di indirizzo
tecnico, di promozione e supporto nei confronti dell'ARPAM.
    4. L'ARPAM ha sede a Campobasso.
    5.   L'ARPAM  e  i  dipartimenti  di  prevenzione  delle  aziende
UU.SS.LL.  svolgono  le  proprie  attivita'  in  maniera coordinata e
integrata.  Le  strutture  laboratoristiche ed operative dell'agenzia
svolgono funzioni di supporto tecnico specialistico nei confronti sia
degli enti locali sia delle aziende UU.SS.LL.
    6.  Gli  enti e le aziende di cui al comma precedente non possono
mantenere  o  istituire servizi, uffici, unita' operative e strutture
tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'agenzia.