Art. 4. Costituzione, natura giuridica e finalita' dell'ARPAM 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale provvede, con proprio decreto, a costituire l'ARPAM, nominandone contestualmente il direttore generale nel rispetto delle linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999. 2. L'ARPAM e' ente strumentale della Regione Molise preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, caratterizzato dalla multireferenzialita' e multidisciplinarieta'. 3. L'ARPAM e' dotata di personalita' giuridica pubblica, nonche' di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, patrimoniale e gestionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, fermo restando che spettano alla Regione le attivita' di indirizzo tecnico, di promozione e supporto nei confronti dell'ARPAM. 4. L'ARPAM ha sede a Campobasso. 5. L'ARPAM e i dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL. svolgono le proprie attivita' in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico specialistico nei confronti sia degli enti locali sia delle aziende UU.SS.LL. 6. Gli enti e le aziende di cui al comma precedente non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unita' operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'agenzia.