Art. 5. Funzioni, attivita' e compiti 1. L'ARPAM svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in particolare provvede a: a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed Istituiti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica; c) fornire il necessario supporto tecnico scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrita' degli ambienti di vita; d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attivita' analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle provincie, dalle aziende UU.SS.LL. e da altre amministrazione pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto; e) gestire gli archivi, i flussi, le procedure informatizzate, i sistemi e le reti costituenti il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA); f) formulare agli enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero ambientale; g) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica; h) effettuare il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; i) svolgere funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorita' competenti; l) effettuare l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive; m) effettuare i controlli ambientali delle attivita' connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni, nonche' le attivita' di vigilanza e di controllo dell'inquinamento elettromagnetico; n) fornire attivita' di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali; o) fornire il supporto tecnico alle attivita' istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale; p) svolgere attivita' di consulenza tecnico-scientifica e ricerca applicata nell'ambito degli indirizzi regionali e delle intese Stato-Regioni in materia; q) svolgere attivita' finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; r) svolgere attivita' di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero; s) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza. 2. L'ARPAM fornisce prestazioni a favore di privati purche' trattasi di attivita' compatibili con l'esigenza di imparzialita' nell'esercizio delle funzioni e delle attivita' istituzionali. La giunta regionale, anche su proposta del direttore generale dell'agenzia, adotta un apposito tariffario per la remunerazione ditali prestazioni. 3. Nell'esercizio di tali funzioni dovra' essere garantita un'attivita' continuativa, almeno in reperibilita', nell'arco dell'intera giornata, anche festiva.