Art. 5.
                    Funzioni, attivita' e compiti
    1. L'ARPAM svolge le attivita' e i compiti di interesse regionale
di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496
convertito  con  modificazioni  in legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in
particolare provvede a:
      a)  realizzare,  anche in collaborazione con altri organismi ed
Istituiti  operanti  nel settore, iniziative di ricerca applicata sui
fenomeni   dell'inquinamento   e   della  meteo  climatologia,  sulle
condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i
cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
      b)  elaborare  dati  ed  informazioni  di  interesse ambientale
finalizzati   alla   prevenzione,   anche   mediante   programmi   di
divulgazione e formazione tecnico-scientifica;
      c)  fornire  il  necessario  supporto  tecnico scientifico alla
Regione  ai  fini  della  elaborazione  dei  programmi  regionali  di
intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica
della salubrita' degli ambienti di vita;
      d)  garantire,  attraverso  le  proprie strutture, l'esecuzione
delle  attivita'  analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione
in  materia  di  prevenzione  e di controllo ambientale richiesta dai
comuni,   dalle   provincie,  dalle  aziende  UU.SS.LL.  e  da  altre
amministrazione  pubbliche  per lo svolgimento dei rispettivi compiti
di istituto;
      e)  gestire gli archivi, i flussi, le procedure informatizzate,
i  sistemi  e  le  reti  costituenti il Sistema informativo regionale
ambientale (SIRA);
      f)  formulare  agli  enti ed organi competenti i pareri tecnici
concernenti interventi per la tutela e il recupero ambientale;
      g)  realizzare  campagne  di  controllo ambientale ed elaborare
proposte di bonifica;
      h)  effettuare  il  controllo  dei  fattori  fisici,  chimici e
biologici,  di  inquinamento  acustico,  dell'aria, delle acque e del
suolo;
      i)  svolgere  funzioni tecniche di vigilanza e di controllo sul
rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni
e  prescrizioni  contenute  nei provvedimenti emanati dalle autorita'
competenti;
      l)  effettuare l'attivita' di supporto tecnico-scientifico agli
organi  preposti  alla  valutazione ed alla prevenzione dei rischi da
incidenti rilevanti connessi ad attivita' produttive;
      m)  effettuare  i controlli ambientali delle attivita' connesse
all'uso  pacifico  dell'energia  nucleare  e in materia di protezione
delle  radiazioni,  nonche'  le attivita' di vigilanza e di controllo
dell'inquinamento elettromagnetico;
      n)  fornire  attivita'  di  supporto  alla  Regione e agli enti
locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
      o)  fornire  il  supporto  tecnico  alle  attivita' istruttorie
connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni
in materia ambientale;
      p)  svolgere  attivita'  di  consulenza  tecnico-scientifica  e
ricerca  applicata  nell'ambito  degli  indirizzi  regionali  e delle
intese Stato-Regioni in materia;
      q)   svolgere   attivita'  finalizzate  a  fornire  previsioni,
informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
      r)   svolgere   attivita'   di   studio,  ricerca  e  controllo
dell'ambiente marino e costiero;
      s)  collaborare con gli organi competenti per gli interventi di
protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.
    2.  L'ARPAM  fornisce  prestazioni  a  favore  di privati purche'
trattasi  di  attivita'  compatibili  con l'esigenza di imparzialita'
nell'esercizio  delle  funzioni  e  delle attivita' istituzionali. La
giunta   regionale,   anche   su   proposta  del  direttore  generale
dell'agenzia,  adotta  un  apposito  tariffario  per la remunerazione
ditali prestazioni.
    3.  Nell'esercizio  di  tali  funzioni  dovra'  essere  garantita
un'attivita'   continuativa,   almeno   in  reperibilita',  nell'arco
dell'intera giornata, anche festiva.