Art. 6.
    1.  L'ARPAM  e' sottoposta alla vigilanza della giunta regionale,
che puo' disporre ispezioni e verifiche con provvedimento motivato.
    2.  In  particolare sono sottoposti al controllo preventivo della
giunta regionale i seguenti atti:
      a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
      b) gli impegni di spesa pluriennali;
      c) il conto consuntivo;
      d) il programma annuale di attivita';
      e) il regolamento e le sue modifiche;
      f) le variazioni della pianta organica;
      g) l'attuazione dei contratti di lavoro.
    3.  Gli atti entro dieci giorni dalla loro adozione devono essere
inviati  alla  giunta  regionale,  che  ai fini dell'istruttoria puo'
avvalersi degli assessorati competenti.
    4.  La  giunta  regionale  puo' annullare gli atti entro quaranta
giorni  dal  ricevimento,  ridotti  a trenta per gli atti di cui alle
lettere  b)  ed  f).  Gli  atti diventano esecutivi alla scadenza dei
predetti  termini  qualora  nel  frattempo  non  sia  intervenuta  la
pronuncia  di  annullamento. Diventano altresi' esecutivi dal momento
in cui la giunta regionale, entro i medesimi termini, comunica di non
aver riscontrato vizi.
    5.  I  termini di cui al comma precedente sono interrotti per una
sola volta se prima della loro scadenza vengono richiesti chiarimenti
od  elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini decorrono
dalla  data  della  ricezione  della  risposta. Il direttore generale
dell'agenzia puo' chiedere di essere ascoltato in sede di esame degli
elementi di risposta forniti.