Art. 6. 1. L'ARPAM e' sottoposta alla vigilanza della giunta regionale, che puo' disporre ispezioni e verifiche con provvedimento motivato. 2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale; b) gli impegni di spesa pluriennali; c) il conto consuntivo; d) il programma annuale di attivita'; e) il regolamento e le sue modifiche; f) le variazioni della pianta organica; g) l'attuazione dei contratti di lavoro. 3. Gli atti entro dieci giorni dalla loro adozione devono essere inviati alla giunta regionale, che ai fini dell'istruttoria puo' avvalersi degli assessorati competenti. 4. La giunta regionale puo' annullare gli atti entro quaranta giorni dal ricevimento, ridotti a trenta per gli atti di cui alle lettere b) ed f). Gli atti diventano esecutivi alla scadenza dei predetti termini qualora nel frattempo non sia intervenuta la pronuncia di annullamento. Diventano altresi' esecutivi dal momento in cui la giunta regionale, entro i medesimi termini, comunica di non aver riscontrato vizi. 5. I termini di cui al comma precedente sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengono richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio. In tal caso i termini decorrono dalla data della ricezione della risposta. Il direttore generale dell'agenzia puo' chiedere di essere ascoltato in sede di esame degli elementi di risposta forniti.