Art. 8.
                   Comitato regionale dl indirizzo
    1.   Il   comitato   regionale  di  Indirizzo  e'  un  organo  di
programmazione e di verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPAM.
In particolare il comitato regionale di indirizzo:
      a)  esprime  parere  sui  bilanci preventivi e consuntivi e sul
regolamento,   sottoponendo   alla   giunta  regionale  le  eventuali
osservazioni;
      b) esprime parere sul programma annuale di attivita';
      c) verifica l'andamento generale dell'attivita' ed esprime alla
giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
    2. Il comitato regionale di indirizzo e' composto da:
      a)   l'assessore   regionale   all'ambiente,  con  funzioni  di
presidente;
      b) l'assessore regionale alla sanita';
      c) l'assessore regionale all'agricoltura;
      d) l'assessore regionale all'industria;
      e) l'assessore regionale al turismo;
      f) due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale,
di cui uno eletto dalla minoranza;
      g)  i  presidenti delle province o gli assessori provinciali da
essi delegati;
      h)  tre  sindaci,  o loro delegati, designati dall'ANCI, di cui
uno in rappresentanza dei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti;
      i)   un   rappresentante   delle  comunita'  montane  designato
dall'UNCEM.
    3. I membri del comitato regionale di indirizzo sono nominati dal
presidente della giunta regionale e restano in carica 5 anni.
    4. Il comitato regionale si dota di un proprio regolamento per la
disciplina  dello  svolgimento  delle  sedute e per la partecipazione
alle  stesse  dei  rappresentanti  degli  enti  e  delle associazioni
operanti in materia, nonche' di esperti e tecnici.