Art. 8. Comitato regionale dl indirizzo 1. Il comitato regionale di Indirizzo e' un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPAM. In particolare il comitato regionale di indirizzo: a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla giunta regionale le eventuali osservazioni; b) esprime parere sul programma annuale di attivita'; c) verifica l'andamento generale dell'attivita' ed esprime alla giunta regionale le proprie valutazioni e proposte. 2. Il comitato regionale di indirizzo e' composto da: a) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di presidente; b) l'assessore regionale alla sanita'; c) l'assessore regionale all'agricoltura; d) l'assessore regionale all'industria; e) l'assessore regionale al turismo; f) due consiglieri regionali designati dal consiglio regionale, di cui uno eletto dalla minoranza; g) i presidenti delle province o gli assessori provinciali da essi delegati; h) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'ANCI, di cui uno in rappresentanza dei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti; i) un rappresentante delle comunita' montane designato dall'UNCEM. 3. I membri del comitato regionale di indirizzo sono nominati dal presidente della giunta regionale e restano in carica 5 anni. 4. Il comitato regionale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse dei rappresentanti degli enti e delle associazioni operanti in materia, nonche' di esperti e tecnici.