Art. 9.
                         Direttore generale
    1. Il direttore generale provvede in particolare:
      a)  alla  direzione,  all'indirizzo  ed  al coordinamento della
struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAM;
      b)  alla  verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualita'
dei servizi;
      c)  alla  predisposizione dei piani annuali e pluriennali delle
attivita';
      d)  alla  predisposizione  del  regolamento,  del  bilancio  di
previsione e del conto consuntivo;
      e)  all'approvazione  del  programma  annuale  delle attivita',
delle convenzioni e degli accordi di programma;
      f)  alla  predisposizione ed all'invio alla giunta regionale di
una   relazione   annuale   sull'attivita'  svolta  e  sui  risultati
conseguiti;
      g) alla stipula di contratti e convenzioni;
      h)   alla   nomina   dei   direttori   tecnico-scientifico   ed
amministrativo   ed   a   quella   dei   direttori  dei  dipartimenti
provinciali.
    Il  direttore  generale  e'  nominato  con  proprio  decreto, dal
presidente  della  giunta regionale, su delibera della stessa, previo
avviso  da  pubblicarsi  almeno  trenta  giorni  prima nel Bollettino
ufficiale della Regione Molise.
    Esso  e' scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di
specifici  e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere  ed  attestanti qualificate attivita' di direzione di enti o
strutture,  pubbliche  o  private  conseguiti  per  almeno  due  anni
consecutivi e non oltre i tre anni precedenti l'entrata in vigore del
presente legge.
    La  durata  dell'incarico  e'  quinquennale e rinnovabile per una
sola volta.
    Il  direttore  generale,  se e' scelto tra il personale assegnato
all'agenzia  e'  collocato fuori dal ruolo organico nel quale rientra
alla cessazione dell'incarico.
    2.   Tutti  i  poteri  di  gestione,  nonche'  la  rappresentanza
dell'ARPAM, sono riservati al direttore generale.
    3. Il direttore generale garantisce il controllo di gestione e la
verifica della qualita' dei servizi prestati dal'ARPAM.
    4.  Il  direttore  generale  predispone ed invia alla Regione una
relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti.
    5.   Il   direttore   generale  e'  coadiuvato  da  un  direttore
tecnico-scientifico e da un direttore amministrativo, che dirigono ai
fini  organizzativi  e  tecnici  i rispettivi settori di attivita' ed
esprimono  parere  obbligatorio  sui  provvedimenti  da  adottare. Il
direttore  generale  puo'  adottare  provvedimenti  in difformita' al
parere   reso  dal  direttore  tecnico-scientifico  e  dal  direttore
amministrativo, purche' ne dia adeguata motivazione.
    Il  direttore  tecnico-scientifico  e il direttore amministrativo
sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale e sono
responsabili nei confronti dello stesso.
    Il  direttore  tecnico-scientifico  e'  un laureato in discipline
tecnico-scientifiche,   che   abbia   svolto   per  almeno  due  anni
consecutivi  qualificata  attivita' di direzione e di responsabilita'
in   enti  o  strutture  pubbliche  o  private,  di  media  o  grande
dimensione,  deputate  allo  svolgimento  di  attivita' di prevalente
interesse per la prevenzione e l'ambiente.
    Il   direttore   amministrativo  e'  un  laureato  in  discipline
giuridiche  o  economiche  che  abbia  svolto per almeno due anni una
qualificata   attivita'   di'  direzione  amministrativa  in  enti  o
strutture pubbliche o private di media o di grande dimensione.
    6. il trattamento economico del direttore generale e' determinato
dalla  giunta  regionale  e non puo' risultare superiore a quello dei
direttori  generali  delle  aziende  sanitarie  della  Regione e deve
essere comprensivo delle spese sostenute per lo spostamento dal luogo
di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
    Al   direttore  generale,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
inerenti  le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e
con  le modalita' stabiliti per i dirigenti dello Stato. Al direttore
tecnico-scientifico  e  al  direttore amministrativo e' attribuito il
trattamento  economico  previsto  rispettivamente  per  il  direttore
sanitario  e  quello amministrativo delle aziende sanitarie locali di
cui  al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni.
    Ai   direttori   tecnico-scientifico  ed  amministrativo  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  inerenti  le  loro  funzioni spetta il
rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto e alloggio effettivamente
sostenute e documentate nei limiti e con le modalita' stabilite per i
dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.
    7.  Al  direttore generale, al direttore tecnico-scientifico e al
direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto
rispettivamente  per  il direttore generale e i direttore sanitario e
amministrativo  delle  aziende  sanitarie,  salvo quanto diversamente
previsto  in  questa  legge, incluso il regime della decadenza, della
revoca,   della   cessazione   dal   servizio   e   le   norme  sulla
incompatibilita' salvo quanto diversamente previsto in questa legge.