Art. 9. Direttore generale 1. Il direttore generale provvede in particolare: a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAM; b) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualita' dei servizi; c) alla predisposizione dei piani annuali e pluriennali delle attivita'; d) alla predisposizione del regolamento, del bilancio di previsione e del conto consuntivo; e) all'approvazione del programma annuale delle attivita', delle convenzioni e degli accordi di programma; f) alla predisposizione ed all'invio alla giunta regionale di una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti; g) alla stipula di contratti e convenzioni; h) alla nomina dei direttori tecnico-scientifico ed amministrativo ed a quella dei direttori dei dipartimenti provinciali. Il direttore generale e' nominato con proprio decreto, dal presidente della giunta regionale, su delibera della stessa, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Esso e' scelto tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificate attivita' di direzione di enti o strutture, pubbliche o private conseguiti per almeno due anni consecutivi e non oltre i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente legge. La durata dell'incarico e' quinquennale e rinnovabile per una sola volta. Il direttore generale, se e' scelto tra il personale assegnato all'agenzia e' collocato fuori dal ruolo organico nel quale rientra alla cessazione dell'incarico. 2. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'ARPAM, sono riservati al direttore generale. 3. Il direttore generale garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualita' dei servizi prestati dal'ARPAM. 4. Il direttore generale predispone ed invia alla Regione una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti. 5. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore tecnico-scientifico e da un direttore amministrativo, che dirigono ai fini organizzativi e tecnici i rispettivi settori di attivita' ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il direttore generale puo' adottare provvedimenti in difformita' al parere reso dal direttore tecnico-scientifico e dal direttore amministrativo, purche' ne dia adeguata motivazione. Il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il direttore tecnico-scientifico e' un laureato in discipline tecnico-scientifiche, che abbia svolto per almeno due anni consecutivi qualificata attivita' di direzione e di responsabilita' in enti o strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attivita' di prevalente interesse per la prevenzione e l'ambiente. Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno due anni una qualificata attivita' di' direzione amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o di grande dimensione. 6. il trattamento economico del direttore generale e' determinato dalla giunta regionale e non puo' risultare superiore a quello dei direttori generali delle aziende sanitarie della Regione e deve essere comprensivo delle spese sostenute per lo spostamento dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attivita' inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalita' stabiliti per i dirigenti dello Stato. Al direttore tecnico-scientifico e al direttore amministrativo e' attribuito il trattamento economico previsto rispettivamente per il direttore sanitario e quello amministrativo delle aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai direttori tecnico-scientifico ed amministrativo per lo svolgimento delle attivita' inerenti le loro funzioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti e con le modalita' stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. 7. Al direttore generale, al direttore tecnico-scientifico e al direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il direttore generale e i direttore sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie, salvo quanto diversamente previsto in questa legge, incluso il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sulla incompatibilita' salvo quanto diversamente previsto in questa legge.