Art. 11. Ammissione alla selezione 1. Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi, sulla base dei dati dichiarati nella stessa, alla prova di selezione con riserva dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. L'amministrazione puo' in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, con provvedimento motivato disporre l'esclusione dalle selezioni dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione. 2. Per il perseguimento di obiettivi di celerita' ed economicita' l'amministrazione puo' procedere, con apposito decreto, all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilita' della domanda. 3. L'amministrazione puo' prevedere nel bando di selezione che tutti i candidati che hanno presentato domanda siano ammessi con riserva alla prima prova di selezione ad eccezione di coloro ai quali, prima dello svolgimento della stessa, sia inviata apposita comunicazione di esclusione. 4. I candidati che hanno superato la prima prova sono ammessi, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di reclutamento, alla prova successiva, previa comunicazione della commissione esaminatrice, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione, risulti che un candidato non sia in possesso di uno dei requisiti previsti dal bando, questi viene escluso dalla selezione, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di reclutamento.