Art. 11.
                      Ammissione alla selezione
    1.  Tutti  i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi,
sulla  base dei dati dichiarati nella stessa, alla prova di selezione
con  riserva  dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti
prescritti.   L'amministrazione   puo'  in  qualunque  momento  della
procedura  concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove
d'esame,  con  provvedimento  motivato  disporre  l'esclusione  dalle
selezioni  dei  candidati  per  difetto  dei requisiti prescritti dal
bando  ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di
ammissione.
    2. Per il perseguimento di obiettivi di celerita' ed economicita'
l'amministrazione    puo'    procedere,    con    apposito   decreto,
all'ammissione  con  riserva  alle  prove  di  selezione  di  tutti i
candidati   che  hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  alla
selezione,   salvo   quelli   per   i   quali   sia  stata  accertata
l'irricevibilita' della domanda.
    3.  L'amministrazione  puo'  prevedere nel bando di selezione che
tutti  i  candidati  che  hanno  presentato domanda siano ammessi con
riserva  alla  prima  prova  di  selezione  ad eccezione di coloro ai
quali,  prima  dello  svolgimento  della stessa, sia inviata apposita
comunicazione di esclusione.
    4.  I  candidati  che hanno superato la prima prova sono ammessi,
con  provvedimento della struttura regionale competente in materia di
reclutamento,  alla  prova  successiva,  previa  comunicazione  della
commissione  esaminatrice,  sulla  base  dei  dati  dichiarati  nella
domanda  di  ammissione  alla  selezione.  Nel caso in cui, a seguito
dell'istruttoria  effettuata  sulla  base  dei  dati dichiarati nella
domanda  di  ammissione, risulti che un candidato non sia in possesso
di  uno  dei requisiti previsti dal bando, questi viene escluso dalla
selezione,  con provvedimento della struttura regionale competente in
materia di reclutamento.