Art. 12.
                      Commissioni esaminatrici
    1.  Le  commissioni  esaminatrici  delle  selezioni,  che possono
svolgere   anche  le  funzioni  di  preselezione  nei  casi  previsti
dall'art. 7,   comma 1,  sono  nominate  con  decreto  del  dirigente
competente in materia di reclutamento di personale.
    2.  Le  commissioni  per  l'accesso  a  posti  di  categoria  C o
superiore  sono  composte da cinque membri di cui uno con funzione di
presidente   ed  uno  con  funzione  di  vicepresidente;  quelle  per
l'accesso  ai  posti  per  i  profili  professionali  collocati nelle
categorie  A  e B posizione economica B3 da tre membri di cui uno con
funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora
per  motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente
ad   una   delle   prove  di  esame,  lo  stesso  e'  sostituito  dal
vicepresidente;  in  tal  caso  uno  dei  membri supplenti integra la
commissione.
    3. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresi' nominati
due  supplenti  per le commissioni relative ai posti di categoria C o
superiore  ed un supplente per le commissioni relative ai posti per i
profili  professionali  collocati  nelle  categorie  A  e B posizione
economica  B3;  i  supplenti  devono  essere in possesso dei medesimi
requisiti professionali richiesti per i membri effettivi. I supplenti
partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale
diritto  viene  esercitato solo nell'ipotesi di assenza o impedimento
di  uno  degli  effettivi  che  viene  sostituito, su indicazione del
presidente della commissione, dal supplente.
    4.  Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
dipendente  regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In
caso  di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove
concorsuali, per motivi di forza maggiore, lo stesso e' sostituito da
uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.
    5.  Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per
gli  esami  di  lingua  straniera  e  per  materie  speciali. La loro
partecipazione    ai    lavori   della   commissione   e'   richiesta
obbligatoriamente  solo  durante  lo svolgimento delle prove di esame
nelle materie di loro competenza.
    6.  La composizione delle commissioni esaminatrici e' determinata
in  conformita'  delle  disposizioni,  di  cui  all'art. 36, comma 3,
lettera e),   del   decreto  legislativo  n.  26/1993,  e  successive
modifiche ed integrazioni.
    7.  Almeno  un  terzo  dei  posti di componente delle commissioni
esaminatrici, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
    8. I componenti della commissione esaminatrice non possono essere
inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita.
    9.  I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei
partecipanti,  dichiarano, nel verbale relativo alla seduta, sotto la
propria    responsabilita'   che   non   sussistono   situazioni   di
incompatibilita'  con  i  candidati  ai  sensi degli articoli 51 e 52
c.p.c.  Sono  fatte salve le altre cause di incompatibilita' previste
dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.
    10. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato
di  vigilanza  composto  da dipendenti regionali che collabora con la
commissione   esaminatrice   per   gli   adempimenti   relativi  allo
svolgimento  della  prova  scritta.  Qualora  il numero dei candidati
ammessi superi le duecento unita', il dirigente competente in materia
di reclutamento di personale puo' attribuire ad uno dei componenti il
comitato  di  vigilanza  funzioni  di  coordinamento  del  lavoro del
comitato stesso, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso
dirigente. Ai componenti del comitato spetta un compenso di L. 80.000
per   ogni   giorno  di  presenza;  al  componente  con  funzioni  di
coordinamento  spetta  un  compenso di L. 250.000, per ogni giorno di
presenza.
    11.  I  commi  1,  2,  3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si
applicano  anche  alla  commissione di cui all'art. 5, comma 1, della
legge   regionale   n.   53/1999.  Tale  commissione  viene  nominata
annualmente  ed  e'  integrata se necessario da un membro esperto con
riferimento alle specifiche mansioni oggetto della selezione.