Art. 12. Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni, che possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale. 2. Le commissioni per l'accesso a posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di vicepresidente; quelle per l'accesso ai posti per i profili professionali collocati nelle categorie A e B posizione economica B3 da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso e' sostituito dal vicepresidente; in tal caso uno dei membri supplenti integra la commissione. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresi' nominati due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti per i profili professionali collocati nelle categorie A e B posizione economica B3; i supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi. I supplenti partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente. 4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, per motivi di forza maggiore, lo stesso e' sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente. 5. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. La loro partecipazione ai lavori della commissione e' richiesta obbligatoriamente solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di loro competenza. 6. La composizione delle commissioni esaminatrici e' determinata in conformita' delle disposizioni, di cui all'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 26/1993, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 8. I componenti della commissione esaminatrice non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita. 9. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano, nel verbale relativo alla seduta, sotto la propria responsabilita' che non sussistono situazioni di incompatibilita' con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 c.p.c. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilita' previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici. 10. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Qualora il numero dei candidati ammessi superi le duecento unita', il dirigente competente in materia di reclutamento di personale puo' attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato stesso, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente. Ai componenti del comitato spetta un compenso di L. 80.000 per ogni giorno di presenza; al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di L. 250.000, per ogni giorno di presenza. 11. I commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche alla commissione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 53/1999. Tale commissione viene nominata annualmente ed e' integrata se necessario da un membro esperto con riferimento alle specifiche mansioni oggetto della selezione.