Art. 13.
                      Sottocommissioni di esame
    1.  Qualora  i  candidati  ammessi  alla  selezione  superino  le
cinquecento  unita',  l'amministrazione  su  richiesta del presidente
della  commissione  esaminatrice, puo' procedere alla nomina di una o
piu'  sottocommissioni,  costituite  con le stesse modalita' previste
per  la  commissione.  In  tal  caso i criteri per la valutazione dei
titoli   e   le   modalita'  necessarie  per  dare  uniformita'  alla
valutazione  dei  candidati  sono  preventivamente  stabiliti  in una
riunione  congiunta  di  tutte  le  sottocommissioni  presieduta  dal
presidente della commissione.
    2.  Le  sottocommissioni  provvedono  inoltre all'assistenza alle
prove  scritte  e  pratiche,  all'esame dei risultati delle stesse ed
all'espletamento delle prove orali.
    3.  La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e
redige   un'unica   graduatoria  ai  sensi  dell'art. 8  della  legge
regionale n. 53/1999.