Art. 13. Sottocommissioni di esame 1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unita', l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, puo' procedere alla nomina di una o piu' sottocommissioni, costituite con le stesse modalita' previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalita' necessarie per dare uniformita' alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione. 2. Le sottocommissioni provvedono inoltre all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali. 3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 53/1999.