Art. 14.
       Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni
    1.  La  commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce,
in  relazione  al numero dei candidati, il termine per la conclusione
dei  propri  lavori;  il  termine stesso e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.
    2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:
      a)  sei  mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o
pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami;
      b)  tre  mesi dalla data di conclusione del corso di formazione
nel caso di corso-concorso.
    3.   L'inosservanza   dei   termini   deve   essere  giustificata
collegialmente  dalla commissione esaminatrice con motivata relazione
da  inoltrare  al coordinatore del dipartimento competente in materia
di personale.