Art. 14. Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni 1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori; il termine stesso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro: a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami; b) tre mesi dalla data di conclusione del corso di formazione nel caso di corso-concorso. 3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.