Art. 15.
             Adempimenti della commissione esaminatrice
    1.  La  commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del
segretario,  procede  all'esame  e  alla valutazione dei titoli, agli
adempimenti  relativi  all'effettuazione  delle  prove  e a tutti gli
adempimenti previsti dal presente regolamento.
    2.  La  commissione  per  la  valutazione  delle prove delibera a
maggioranza  di  voti  palesi,  salvo  quanto  previsto  dall'art. 24
comma 2. Non e' ammessa l'astensione.
    3.  Il  segretario  redige il processo verbale di tutte le sedute
della  commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle
decisioni   prese   dalla   commissione.   Il   verbale  deve  essere
sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
    4.   Dai   verbali  devono  risultare  i  criteri  prefissati  in
conformita'  al  bando  per  l'attribuzione  dei punteggi relativi ai
titoli  e  ai  curricula,  i  punti attribuiti in concreto ai singoli
titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti
dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli
idonei.
    5.  Ogni  commissario  ha  diritto  di  far  iscrivere a verbale,
controfirmandole,  le proprie osservazioni, ma e' tenuto a firmare il
verbale.
    6.  In caso di persistente rifiuto, il presidente ne da' atto nel
processo   verbale,   che   trasmette   immediatamente  al  dirigente
responsabile  in  materia  di reclutamento di personale, il quale con
decreto   motivato  dichiara  cessato  dall'incarico  il  commissario
inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte
salve le operazioni gia' eseguite, previa ricognizione da parte della
commissione.
    7.   Il   commissario   inadempiente   e'  escluso  da  qualunque
commissione  di  selezione  regionale  per un periodo non inferiore a
cinque   anni;  e'  comunque  fatta  salva  l'eventuale  segnalazione
all'autorita' giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.