Art. 16.
           Compensi spettanti ai componenti di commissione
    1.  Ai  componenti  effettivi  e  supplenti ed ai segretari delle
commissioni  esaminatrici e' corrisposta un'indennita' di funzione di
misura non superiore ai seguenti importi:
      lire un milione, per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
      lire  un  milione  cinquecentomila  per  selezioni  fino  a 120
candidati ammessi;
      lire due milioni per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
      lire tre milioni per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.
    2.  L'ammontare dell'indennita' e' determinata tenuto conto della
complessita' delle operazioni concorsuali.
    3.  L'indennita'  e'  corrisposta in proporzione alle sedute alle
quali  i  componenti  effettivi  e  supplenti  ed il segretario hanno
partecipato.
    4.  Qualora  si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai
sensi  dell'art. 13,  le indennita' di cui al comma 1 sono attribuite
ai  componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati
rispettivamente assegnati.
    5. Ai compensi e al segretario delle commissioni di esame e delle
eventuali   sottocommissioni   compete,   in   quanto  spettante,  il
trattamento  di  missione alle condizioni e con le modalita' previste
per i dipendenti regionali.
    6.  Il  coordinatore  del  dipartimento  competente in materia di
personale  con proprio atto puo' adeguare gli importi di cui al primo
comma ogni due anni in misura non superiore al 5%.
    7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  5 trovano
applicazione,   in   quanto   compatibili,  per  i  componenti  delle
commissioni  esaminatrici  per l'attribuzione delle borse di studio o
di altri benefici a queste ultime assimilabili.