Art. 16. Compensi spettanti ai componenti di commissione 1. Ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e' corrisposta un'indennita' di funzione di misura non superiore ai seguenti importi: lire un milione, per selezioni fino a 50 candidati ammessi; lire un milione cinquecentomila per selezioni fino a 120 candidati ammessi; lire due milioni per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi; lire tre milioni per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi. 2. L'ammontare dell'indennita' e' determinata tenuto conto della complessita' delle operazioni concorsuali. 3. L'indennita' e' corrisposta in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato. 4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 13, le indennita' di cui al comma 1 sono attribuite ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati. 5. Ai compensi e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il trattamento di missione alle condizioni e con le modalita' previste per i dipendenti regionali. 6. Il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale con proprio atto puo' adeguare gli importi di cui al primo comma ogni due anni in misura non superiore al 5%. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, per i componenti delle commissioni esaminatrici per l'attribuzione delle borse di studio o di altri benefici a queste ultime assimilabili.