Art. 17.
                         Diario delle prove
    1.  Il  diario  delle prove selettive e' portato a conoscenza dei
candidati  non  meno  di quindici giorni prima della data delle prove
medesime mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione  Toscana. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo
le  modalita' di cui sopra, la commissione esaminatrice, o in caso di
urgenza  l'amministrazione,  effettuano  le  comunicazioni del diario
delle prove mediante lettera raccomandata inviata ai candidati almeno
quindici giorni prima della data stabilita per le prove medesime.
    2.  L'amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  candidato,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.