Art. 19. Comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte 1. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento. 2. Durante le prove scritte non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 3. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche in fotocopia. 4. I candidati non possono tenere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto il dizionario e i testi autorizzati dalla commissione. 5. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, e' escluso dalla selezione. 6. La commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo; la commissione, in caso di inosservanza ha facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri della commissione devono trovarsi nella sede degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.