Art. 19.
Comportamento  dei  candidati  durante  lo  svolgimento  delle  prove
                               scritte
    1.  Per  essere  ammessi a sostenere le prove scritte i candidati
devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
    2.  Durante  le  prove  scritte  non  e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione  con  altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
    3.  I  lavori  devono  essere  scritti  esclusivamente, a pena di
nullita',  su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche
in fotocopia.
    4.  I  candidati non possono tenere appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Possono consultare soltanto il
dizionario e i testi autorizzati dalla commissione.
    5.  Il  candidato  che  abbia  copiato  in  tutto  o  in parte lo
svolgimento del tema, e' escluso dalla selezione.
    6.  La commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo; la
commissione,  in  caso  di  inosservanza  ha  facolta'  di adottare i
provvedimenti  necessari.  A  tale  scopo,  almeno  due  membri della
commissione  devono  trovarsi  nella  sede  degli  esami.  La mancata
esclusione  all'atto  della  prova  non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime.