Art. 2.
        Modalita' di accesso dall'esterno al ruolo regionale
    1.  Per  le  categorie  fino  alla  D l'accesso al ruolo ha luogo
mediante:
      a) selezione per esami;
      b) selezione per titoli ed esame/i;
      c) corso-concorso;
      d)   ricorso  al  collocamento,  per  i  profili  professionali
collocati  nelle  categorie  A  e B, posizione economica B1, ai sensi
della normativa vigente.
    2.  Per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale  si  applica il
comma 1, lettere a), b) e c).
    3.  Il  bando  di  selezione,  per  particolari  necessita' e per
determinati profili, puo' prevedere ulteriori modalita' di accesso ad
integrazione di quanto disposto nel comma 1, previa concertazione con
le rappresentanze sindacali aziendali.
    4.  L'assunzione puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo
pieno  che  a tempo parziale. L'amministrazione regionale, su domanda
del  dipendente assunto a tempo parziale, procede nel caso in cui sia
vacante e disponibile un posto di pari categoria, alla trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. La domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
non puo' essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data
di assunzione.
    5.  Le  procedure  di  selezione  sono  indette  con  decreto del
dirigente competente in materia di reclutamento di personale e devono
svolgersi  con  modalita'  che  ne  garantiscano  l'imparzialita', la
tempestivita',   l'economicita'   e   la  celerita'  di  espletamento
ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.
    6. L'amministrazione regionale utilizza, nel rispetto della legge
31 dicembre  1996,  n.  675,  i  dati personali dei candidati ai fini
dell'ammissione  o  dell'esclusione dalle prove selettive, nonche' ai
fini  dell'espletamento  di tutte le operazioni inerenti le procedure
di reclutamento del personale.