Art. 2. Modalita' di accesso dall'esterno al ruolo regionale 1. Per le categorie fino alla D l'accesso al ruolo ha luogo mediante: a) selezione per esami; b) selezione per titoli ed esame/i; c) corso-concorso; d) ricorso al collocamento, per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, ai sensi della normativa vigente. 2. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica il comma 1, lettere a), b) e c). 3. Il bando di selezione, per particolari necessita' e per determinati profili, puo' prevedere ulteriori modalita' di accesso ad integrazione di quanto disposto nel comma 1, previa concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali. 4. L'assunzione puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, procede nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non puo' essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data di assunzione. 5. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 6. L'amministrazione regionale utilizza, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonche' ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale.