Art. 21.
            Comunicazione dell'esito delle prove scritte
    1.   La   commissione  esaminatrice,  dopo  la  correzione  degli
elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la
loro  ammissione  o  non  ammissione  alla prova orale e il punteggio
riportato in ciascuna delle prove scritte.