Art. 24. Punteggio delle singole prove e punteggio finale 1. Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi o nei termini previsti dal bando di selezione. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova scritta una votazione corrispondente ad almeno ventuno trentesimi e nella prova orale una votazione corrispondente almeno diciotto trentesimi. 2. Nella valutazione delle singole prove d'esame, scritte ed orali, il punteggio assegnato ad ogni prova e' dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari. 3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nelle selezioni in cui sono previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale. 4. Nelle selezioni per titoli ed esami l'attribuzione dei punteggi e' definita nei relativi bandi in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 5.