Art. 24.
          Punteggio delle singole prove e punteggio finale
    1.  Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi
o  nei  termini  previsti  dal  bando di selezione. Il candidato deve
conseguire  in ciascuna prova scritta una votazione corrispondente ad
almeno   ventuno   trentesimi  e  nella  prova  orale  una  votazione
corrispondente almeno diciotto trentesimi.
    2.  Nella  valutazione  delle  singole  prove d'esame, scritte ed
orali,  il  punteggio  assegnato  ad  ogni  prova e' dato dalla media
aritmetica dei voti espressi dai commissari.
    3.  Il  punteggio  finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti
nella  prova  scritta  e in quella orale. Nelle selezioni in cui sono
previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nella prova orale.
    4.  Nelle  selezioni  per  titoli  ed  esami  l'attribuzione  dei
punteggi   e'   definita  nei  relativi  bandi  in  conformita'  alle
disposizioni di cui all'art. 5.