Art. 27. Ritiro della documentazione 1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda e al curriculum possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Decorso tale periodo, la documentazione sara' oggetto di scarto e pertanto non piu' recuperabile da parte degli interessati. I candidati possono ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta, purche' rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito della selezione medesima.