Art. 27.
                     Ritiro della documentazione
    1.   I   documenti,   i   lavori  originali  e  le  pubblicazioni
eventualmente  allegati  alla  domanda e al curriculum possono essere
ritirati,  ove  nulla  osti,  dal  candidato direttamente, o mediante
incaricato  munito  di delega scritta, non prima di sessanta giorni e
non  oltre  sei  mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito
della  selezione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana.
Decorso  tale  periodo,  la  documentazione sara' oggetto di scarto e
pertanto   non  piu'  recuperabile  da  parte  degli  interessati.  I
candidati possono ritirare anche prima dell'espletamento del concorso
la  documentazione  predetta, purche' rilascino dichiarazione scritta
di  rinuncia  alla  selezione  e  ad  ogni  eccezione  in  merito  al
procedimento e all'esito della selezione medesima.