Art. 28.
                            Norma finale
    1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento, in
attuazione  di  quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n.
53/1999, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
      legge regionale 1o settembre 1986, n. 41;
      legge regionale 19 marzo 1996, n. 23;
      legge regionale 19 giugno 1996, n. 43;
      legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3;
      regolamento  di attuazione della legge regionale 19 marzo 1996,
n. 23, 18 luglio 1996, n. 5.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
    Il presente regolamento, dichiarato urgente ai sensi dell'art. 29
dello  Statuto  e dell'art. 69 del regolamento interno del consiglio,
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
      Firenze, 24 dicembre 1999
                              MARCUCCI
              (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.95)
    Il   presente   regolamento  e'  stato  approvato  dal  consiglio
regionale  il  20 luglio 1999, controdedotto il 7 dicembre 1999 ed e'
divenuto  esecutivo a seguito della decisione motivata della C.C.A.R.
n. 9 del 22 dicembre 1999.