Art. 28. Norma finale 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 53/1999, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni: legge regionale 1o settembre 1986, n. 41; legge regionale 19 marzo 1996, n. 23; legge regionale 19 giugno 1996, n. 43; legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3; regolamento di attuazione della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23, 18 luglio 1996, n. 5. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Il presente regolamento, dichiarato urgente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 69 del regolamento interno del consiglio, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 24 dicembre 1999 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.95) Il presente regolamento e' stato approvato dal consiglio regionale il 20 luglio 1999, controdedotto il 7 dicembre 1999 ed e' divenuto esecutivo a seguito della decisione motivata della C.C.A.R. n. 9 del 22 dicembre 1999.