Art. 3.
             Modalita' di assunzione a tempo determinato
    1.  Le  selezioni del personale da reclutare a tempo determinato,
nei  casi  previsti  dalle  disposizioni  del contratto collettivo di
lavoro,  sono effettuate applicando i principi di cui all'art. 36 del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo le seguenti modalita':
      a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B,
posizione  economica  B1,  le  assunzioni  sono  effettuate  mediante
ricorso alle graduatorie delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro;
      b)  per  i  profili  professionali collocati nelle categorie B,
posizione  economica  B3, C e D, posizione economica D1 le assunzioni
sono  effettuate  utilizzando  apposite  graduatorie degli aspiranti,
distinte  per  provincia  e  per profili professionali e predisposte,
previo  avviso  da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione
Toscana,  dal  dipartimento  competente in materia di personale sulla
base  di  selezioni  per  titoli;  la  specificazione  dei  titoli e'
contenuta   nell'avviso  pubblico.  Le  graduatorie  hanno  validita'
triennale;
      c)   qualora  esistano  graduatorie  in  vigore  di  idonei  in
pubbliche  selezioni  per  la  copertura  di  posti  del  ruolo unico
regionale,  le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente
da  dette  graduatorie;  in  caso  di  rinuncia  da parte dell'idoneo
all'assunzione  a  tempo  determinato,  questi  resta collocato nella
graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato;
      d)  qualora  l'attuazione  di  progetti finalizzati richieda il
possesso  di  professionalita'  particolari  non  reperibili mediante
ricorso  alle  graduatorie di cui alle precedenti lettere b) e c), le
assunzioni  a  tempo  determinato  possono essere effettuate mediante
selezioni per titoli riferite agli specifici progetti;
    e)  l'amministrazione,  ove lo ritenga necessario in relazione ai
compiti   da   svolgere,  puo'  procedere  alla  preventiva  verifica
dell'idoneita' degli assumendi; la verifica di idoneita' non comporta
valutazione comparativa.
    2.  L'assunzione puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo
pieno che a tempo parziale.
    3.  Le  procedure  di  selezione  sono  indette  con  decreto del
dirigente competente in materia di reclutamento di personale e devono
svolgersi  con  modalita'  che  ne  garantiscano  l'imparzialita', la
tempestivita',   l'economicita'   e   la  celerita'  di  espletamento
ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.
    4.   L'amministrazione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente
nonche'  del  contratto  collettivo  di  lavoro,  puo' ricorrere alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, al lavoro a distanza e
ai contratti di formazione e lavoro.