Art. 3. Modalita' di assunzione a tempo determinato 1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, sono effettuate applicando i principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le seguenti modalita': a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate mediante ricorso alle graduatorie delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro; b) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, C e D, posizione economica D1 le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti, distinte per provincia e per profili professionali e predisposte, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dal dipartimento competente in materia di personale sulla base di selezioni per titoli; la specificazione dei titoli e' contenuta nell'avviso pubblico. Le graduatorie hanno validita' triennale; c) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie; in caso di rinuncia da parte dell'idoneo all'assunzione a tempo determinato, questi resta collocato nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato; d) qualora l'attuazione di progetti finalizzati richieda il possesso di professionalita' particolari non reperibili mediante ricorso alle graduatorie di cui alle precedenti lettere b) e c), le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate mediante selezioni per titoli riferite agli specifici progetti; e) l'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, puo' procedere alla preventiva verifica dell'idoneita' degli assumendi; la verifica di idoneita' non comporta valutazione comparativa. 2. L'assunzione puo' avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. 3. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita' e la celerita' di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. 4. L'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonche' del contratto collettivo di lavoro, puo' ricorrere alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, al lavoro a distanza e ai contratti di formazione e lavoro.