Art. 4.
                         Selezione per esami
    1.  Per i profili professionali delle categorie inferiori alla D,
il bando di selezione puo' stabilire che la prova scritta consista in
appositi  test  e/o  quesiti da risolvere in un tempo predeterminato,
ovvero  in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e
la professionalita' dei candidati.
    2.  Qualora la prova si svolga sotto forma di test e' consentito,
con  le modalita' previste dalla normativa vigente, il ricorso ad una
ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile,
con   modalita'  che  consentano  la  loro  valutazione  con  sistemi
automatizzati;  in  tal  caso  alla ditta puo' essere affidata, sulla
base  dei  criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la
predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test.
    3.  Per  i  posti  di categoria D, il bando puo' stabilire che la
prova  scritta  consista  in una serie di test e/o quesiti a risposta
sintetica.   Per   particolari   professionalita'   il   bando   puo'
stabilire che  la  prova  orale  sia  integrata o sostituita da prove
attitudinali  tendenti  ad  accertare la potenzialita' e le capacita'
dei  candidati  nell'espletamento delle attivita' che sono chiamati a
svolgere.