Art. 5.
                   Selezione per titoli ed esame/i
    1.  Nei  casi  in cui l'ammissione avvenga mediante selezione per
titoli e esame/i la valutazione dei titoli, previa individuazione dei
criteri,  e'  effettuata  dopo  la/le  prova/e scritta/e prima che si
proceda  alla  correzione  dei  relativi elaborati. Gli esiti di tale
valutazione  sono  resi noti agli interessati prima delle prove orali
assieme  al  punteggio  riportato in ciascuna delle prove scritte. Il
bando,  qualora  si  renda  necessario ridurre i tempi per preminenti
esigenze  di celerita' dell'azione amministrativa, puo' prevedere che
la  valutazione  dei  titoli venga effettuata prima dello svolgimento
della  prova  orale  per i soli candidati che sono stati ammessi alla
prova stessa.
    2.   Per  i  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio
complessivo superiore a un terzo; il bando indica i titoli valutabili
e  il  punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
    3.  Per  pubblicazioni  si  intendono  i  documenti che rientrano
nell'ambito  di  applicazione  della  legge 2 febbraio 1939, n. 374 e
successive modifiche ed integrazioni.
    4.  La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove di esame.