Art. 6. Corso-concorso 1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione. Al termine del corso un'apposita commissione, nominata ai sensi dell'art. 12, di cui possono far parte uno o piu' docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti. 2. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100%, e' stabilito dal bando di selezione. 3. Ai partecipanti al corso puo' essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50% dello stipendio mensile lordo, comprensivo dell'indennita' integrativa, previsto per la categoria oggetto del corso-concorso. 4. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non puo' comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.