Art. 6.
                           Corso-concorso
    1.  Il  corso-concorso  consiste in una preselezione di candidati
per  l'ammissione  ad  un corso con posti predeterminati, finalizzato
alla  formazione  specifica dei candidati stessi. Il bando definisce,
in  base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti
da  ricoprire,  le  tipologie  di  selezione.  Al  termine  del corso
un'apposita  commissione,  nominata  ai  sensi  dell'art. 12,  di cui
possono  far  parte uno o piu' docenti dello stesso, procede ad esami
scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il
conferimento dei posti.
    2.  Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere
pari  al  numero  dei  posti  messi  a concorso maggiorati fino ad un
massimo del 100%, e' stabilito dal bando di selezione.
    3.  Ai partecipanti al corso puo' essere concessa, per un periodo
massimo  di tre mesi, una borsa di studio pari al 50% dello stipendio
mensile  lordo, comprensivo dell'indennita' integrativa, previsto per
la categoria oggetto del corso-concorso.
    4.  Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al
corso  viene  conservato  il  trattamento  economico in godimento; la
partecipazione   al   corso   non   puo'   comunque   determinare  la
corresponsione di compensi per lavoro straordinario.