Art. 7.
                         Prove preselettive
    1.   Per   il  perseguimento  degli  obiettivi  di  celerita'  ed
economicita'  l'amministrazione  puo'  procedere,  anche  tramite  la
commissione   nominata   ai   sensi   del  successivo  art. 12,  alla
preselezione  dei  candidati mediante il ricorso a test selettivi o a
prove  psico-attitudinali.  La  gestione  delle  preselezioni,  anche
mediante  ricorso  a  sistemi  automatizzati,  puo' essere affidata a
ditte specializzate sulla base di criteri stabiliti dalla commissione
esaminatrice.
    2.  Sono  ammessi  alla  preselezione tutti i candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per
i quali sia stata accertata l'irricevibilita' della domanda.
    3.  I  candidati  che  hanno  superato le prove preselettive sono
ammessi   alle   prove   di  selezione,  previa  comunicazione  della
commissione  esaminatrice,  sulla  base  dei  dati  dichiarati  nella
domanda di ammissione, da parte della competente struttura regionale.
Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei
dati dichiarati nella domanda di ammissione, risulti che un candidato
non  e'  in  possesso di uno dei requisiti previsti dal bando, questi
viene escluso dalla selezione.
    4.  L'amministrazione puo' predeterminare, indicandolo nel bando,
ai  fini  del  perseguimento  di obiettivi di snellimento e celerita'
delle  procedure,  il  numero  massimo di candidati da ammettere allo
svolgimento delle successive prove di selezione.
    5.  L'amministrazione  si  riserva  di escludere dal concorso, in
qualunque  momento della procedura di selezione, coloro che non hanno
dichiarato  nella  domanda  il  possesso di un requisito previsto dal
bando.