Art. 7. Prove preselettive 1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerita' ed economicita' l'amministrazione puo' procedere, anche tramite la commissione nominata ai sensi del successivo art. 12, alla preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La gestione delle preselezioni, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, puo' essere affidata a ditte specializzate sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. 2. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilita' della domanda. 3. I candidati che hanno superato le prove preselettive sono ammessi alle prove di selezione, previa comunicazione della commissione esaminatrice, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione, da parte della competente struttura regionale. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione, risulti che un candidato non e' in possesso di uno dei requisiti previsti dal bando, questi viene escluso dalla selezione. 4. L'amministrazione puo' predeterminare, indicandolo nel bando, ai fini del perseguimento di obiettivi di snellimento e celerita' delle procedure, il numero massimo di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione. 5. L'amministrazione si riserva di escludere dal concorso, in qualunque momento della procedura di selezione, coloro che non hanno dichiarato nella domanda il possesso di un requisito previsto dal bando.