Art. 8.
                 Categorie riservatarie e preferenze
    1.  Nei  bandi  di  selezione  le  riserve  di  cui al successivo
comma 3,  gia'  previste  da  leggi speciali in favore di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a selezione.
    2.  Se in relazione a tale limite e' necessaria una riduzione dei
posti   da   riservare   secondo  legge,  essa  si  attua  in  misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
    3.  Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di  merito  ve  ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che
danno  titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
      a)  riserva  di  posti a favore di coloro che appartengono alle
categorie  di  cui  alla  legge  2  aprile  1968, n. 482 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  o equiparate, calcolata sulle dotazioni
organiche  delle  singole  categorie nella percentuale del 15%, senza
computare  gli  appartenenti  alle  categorie  stesse vincitori della
selezione;
      b)  riserva  di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958  a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari
specializzati  delle  tre  forze  armate  congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20% delle
vacanze annuali dei posti messi a selezione.
    4.  Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate.  A  parita'  di  merito i titoli di preferenza in ordine di
priorita' sono:
      a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      d)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      e) gli orfani di guerra;
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      g)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      h) i feriti in combattimento;
      i)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      l)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      n)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      o)  i  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      p)  i  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      q)  i  genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      r)   coloro   che   abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      s)  coloro  che  abbiano  prestato servizio a qualunque titolo,
senza  aver  riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
      t)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      u) gli invalidi ed i mutilati civili;
      v)  i  militari  volontari  delle  Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    5. A parita' di merito e di titoli di preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato  servizio senza aver riportato sanzioni
disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
      c) dalla maggiore anzianita' di disoccupazione;
      d) dalla piu' giovane eta'.
    6.  Nel  caso  di  selezioni interamente riservate al personale a
tempo  indeterminato  del  ruolo  unico regionale, al comma 5 dopo la
lettera c)  e'  aggiunta  la seguente lettera: "c-bis) dalla maggiore
anzianita' di servizio nella qualifica posseduta".