Art. 9. Utilizzo delle graduatorie 1. L'utilizzo da parte dell'amministrazione regionale delle graduatorie pubbliche di altre pubbliche amministrazioni puo' avvenire, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 53/1999, nei casi di particolare necessita' quando l'amministrazione non ha a disposizione proprie graduatorie relative alla stessa qualifica e profilo professionale e solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dall'amministrazione titolare della graduatoria.