Art. 9.
                     Utilizzo delle graduatorie
    1.  L'utilizzo  da  parte  dell'amministrazione  regionale  delle
graduatorie   pubbliche   di  altre  pubbliche  amministrazioni  puo'
avvenire,  ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 53/1999, nei
casi  di  particolare  necessita'  quando  l'amministrazione non ha a
disposizione  proprie  graduatorie  relative  alla stessa qualifica e
profilo  professionale  e  solo  per  le  assunzioni  di personale da
assegnare   agli   uffici   regionali  ubicati  nello  stesso  ambito
provinciale dall'amministrazione titolare della graduatoria.